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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04484/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1116/04/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 6 e 7 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ricostruisce gli elementi indiziari e la valutazione delle prove a carico del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato; Ritenuto che il quarto e il quinto motivo di ricorso, che deducono la intervenuta prescrizione del reato sono manifestamente infondati posto che deducono l'applicazione della riforma introdotta con la legge n. 3 del 2019 benchè i fatti i fatti siano anteriori al 1 gennaio 2020 così che il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 non era decorso al momento di emissione della pronuncia di appello; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. t [OSCURATO:PERSONA] (--,; (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1116/04/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 6 e 7 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ricostruisce gli elementi indiziari e la valutazione delle prove a carico del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato; Ritenuto che il quarto e il quinto motivo di ricorso, che deducono la intervenuta prescrizione del reato sono manifestamente infondati posto che deducono l'applicazione della riforma introdotta con la legge n. 3 del 2019 benchè i fatti i fatti siano anteriori al 1 gennaio 2020 così che il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 non era decorso al momento di emissione della pronuncia di appello; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. t [OSCURATO:PERSONA] (--,; (
Sentenza Cassazione n. 04484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris