CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 16036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 14/5/2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 14/12/2023 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti, per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al reato di cui al capo c), perché estinto per prescrizione; rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi d), e) f). 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione quest'ultimo, contestando l'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alla fattura n. 18 del 28/4/2010, emessa - al pari delle altre - in un'epoca in cui il ricorrente non ricopriva la carica di legale rappresentante della "House of service s.r.l.", nella quale era subentrato solo nell'aprile 2013. La sentenza non avrebbe considerato gli argomenti difensivi, risolvendosi in una mera ed acritica riproposizione delle considerazioni svolte dal primo Giudice, anche con riguardo al profilo soggettivo del reato, privo di qualunque valutazione da parte della Corte. Tale incertezza probatoria, concernente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, avrebbe dunque imposto una pronuncia di assoluzione. Infine, si censura la motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha preso in esame le fatture oggetto di contestazione, riscontrando - in doppia conforme con la pronuncia di primo grado - che erano relative tutte ad operazioni oggettivamente inesistenti; quanto alla n. 18 del 28/4/2010, peraltro, la sentenza ha sottolineato che questa era risultata pagata alla emittente dopo la cessazione della stessa; che il documento era stato comunque registrato nella contabilità della "House of service s.r.l."; che il ricorrente - legale rappresentante della società dalla data indicata (e fino al giugno 2016) - aveva in ogni caso l'onere di verificare l'autenticità delle prestazioni oggetto delle fatture, compresa quella in questione che era stata poi ammortizzata in 5 anni (con la precisazione, peraltro, che non risultava supportata la prova circa il fatto che, avendo ad oggetto "la cessione di clientela", fosse stata trattata come onere pluriennale e che le successive "variazioni" annotate costituissero la quota annuale relativa all'ammortamento quinquennale). Di seguito, la Corte di appello ha sottolineato che lo stesso ricorrente non aveva esibito le fatture per l'anno 2013, così di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume della società; condotta, questa, congruamente ritenutaespressiva anche della consapevolezza dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, dunque del dolo dei reati (peraltro, non contestato con l'atto di appello). 5. Rilevato, ancora, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, che la motivazione della sentenza risulta ancora non censurabile. La Corte di appello, infatti, ha sottolineato la gravità delle condotte e le plurime annualità nelle quali queste erano state tenute; anche dopo la verifica fiscale, peraltro, nulla delle imposte evase era stato versato, così da ritenere elevato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M