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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 07964/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 26 ottobre 2020.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, ARUTA Raimondo e GRILLO Francesco. 3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le doglianze - proposte da entrambi i ricorrenti: dall'ARUTO con l'unico motivo di ricorso e dal GRILLO con il primo ordine di motivi e con cui si contesta la penale responsabilità - risultano manifestamente infondate posto che l'intero giudizio si fonda su una logica e congrua valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lineari e reiterate nonché del tutto coerenti con la precedente attività criminale di entrambi gli imputati e con un episodio ulteriormente identico avvenuto a ridosso dei fatti per cui è causa che coinvolgeva l'ARUTA.

Tali elementi, unitamente alla dazione dei presunti gioielli, alle peculiarità della contrattazione avvenuta per strada con l'aiuto di un sedicente orafo incontrato ancora una volta sulla pubblica via e alla altrimenti inspiegabile irreperibilità degli imputati dopo stessi fatti consegnare i 700 C della pensione della persona offesa a fronte di un valore prospettato sensibilmente maggiore, forniscono prova logica sufficiente anche in ordine al valore vile dei beni compravenduti.

Difetta in questo senso alcun profilo di travisamento della prova o di mancata assunzione di prova decisiva stante la completezza delle valutazioni dei giudici del merito e, per altro verso, la presenza di una doppia pronuncia conforme sulle medesime circostanze.

3.2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo edittale della pena, risulta inammissibile a fronte di una motivazione logica congrua che evidenzia come, a fronte dei precedenti penali vantati dagli imputati, delle modalità non occasionale della condotta in quanto caratterizzata da insistenza e da una non casuale scelta della persona offesa, colta immediatamente dopo il ritiro della pensione, difettino elementi valutabili a favore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

3.3. Il terzo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, è inammissibile perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5 , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280250 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 26 ottobre 2020. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, ARUTA Raimondo e GRILLO Francesco. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze - proposte da entrambi i ricorrenti: dall'ARUTO con l'unico motivo di ricorso e dal GRILLO con il primo ordine di motivi e con cui si contesta la penale responsabilità - risultano manifestamente infondate posto che l'intero giudizio si fonda su una logica e congrua valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lineari e reiterate nonché del tutto coerenti con la precedente attività criminale di entrambi gli imputati e con un episodio ulteriormente identico avvenuto a ridosso dei fatti per cui è causa che coinvolgeva l'ARUTA. Tali elementi, unitamente alla dazione dei presunti gioielli, alle peculiarità della contrattazione avvenuta per strada con l'aiuto di un sedicente orafo incontrato ancora una volta sulla pubblica via e alla altrimenti inspiegabile irreperibilità degli imputati dopo stessi fatti consegnare i 700 C della pensione della persona offesa a fronte di un valore prospettato sensibilmente maggiore, forniscono prova logica sufficiente anche in ordine al valore vile dei beni compravenduti. Difetta in questo senso alcun profilo di travisamento della prova o di mancata assunzione di prova decisiva stante la completezza delle valutazioni dei giudici del merito e, per altro verso, la presenza di una doppia pronuncia conforme sulle medesime circostanze. 3.2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo edittale della pena, risulta inammissibile a fronte di una motivazione logica congrua che evidenzia come, a fronte dei precedenti penali vantati dagli imputati, delle modalità non occasionale della condotta in quanto caratterizzata da insistenza e da una non casuale scelta della persona offesa, colta immediatamente dopo il ritiro della pensione, difettino elementi valutabili a favore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3.3. Il terzo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, è inammissibile perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5 , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280250 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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