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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13850/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SENISPAOLA, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 996/2019,depositata il 13/12/2019.Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti delle sorelle Adalgisa, Amelia eGinevra [OSCURATO:PERSONA] domanda di scioglimento della comunione dei benipervenuti per successione del fratello [OSCURATO:PERSONA], deducendo chedall’apertura della successione i beni erano rimasti nella disponibilità diAmelia.Si sono costituite Adalgisa e [OSCURATO:PERSONA], che non si sono opposte alloscioglimento della comunione di tutti i beni ricompresi nell’asse ereditario.Si è costituita altresì [OSCURATO:PERSONA] che, senza opporsi alla divisioneereditaria, ha chiesto di accertare l’esatta consistenza dell’asse ereditariodel fratello, detratte le somme di cui il medesimo era debitore nei suoiconfronti, e di procedere alla divisione dei beni facenti effettivamenteparte dell’asse ereditario, attribuendo a ciascuna delle condividenti lequote loro spettanti salvi eventuali conguagli.Il Tribunale di Cagliari ha pronunciato due sentenze non definitive e unasentenza definitiva.

Con la prima sentenza non definitiva il Tribunale haaccertato le somme di cui [OSCURATO:PERSONA] era debitrice verso la massa (euro75.700 in relazione a titoli mobiliari incassati, euro 21.969,36 per ilcorrispettivo incassato dalla vendita di capi ovini, euro 32.536,78 inrelazione ai frutti di un fabbricato).

Con la seconda sentenza non definitivail Tribunale ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale e sono statiestratti a sorte i lotti, che sono stati poi assegnati a tre sorelle, mentre illotto assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] è risultato costituito dalle sole sommecomputate a debito nei confronti della massa.

Con la sentenza definitivaAmelia [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al pagamento delle spese del processo,con compensazione delle sole spese della frazione processuale funzionalealla divisione.2.

Le tre sentenze sono state appellate da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026Si sono costituiti con separati atti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredidi [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi con l’esclusione di [OSCURATO:PERSONA] che è statodichiarato contumace.Con la sentenza n. 996/2019 la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato ilgravame.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a quattro motivi.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Massimo, Oscar, Mauro,non hanno proposto difese.Memoria è stata depositata dalla ricorrente prima dell’adunanza in cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazioneed errata applicazione degli artt. 718, 720, 726, 727 e ss., 1111 e ss. c.c.:l’esistenza di una pluralità di masse comporta, ai fini dello scioglimento,che si proceda alla divisione di ogni comunione e della singola massa; ciòperò non sarebbe stato fatto dai giudici di merito, che hanno consideratoun unico progetto di divisione; la ricorrente era proprietaria con il decuius, per averli acquistati insieme a lui, di diversi beni immobili che,appunto per la quota della metà, hanno contribuito a formare la massaereditaria; è evidente l’interesse della ricorrente a vedere risoltegradatamente e separatamente le questioni attinenti lo scioglimentodell’una e dell’altra comunione; non può ritenersi infondato il relativomotivo di appello facendo leva sulla mancata proposizione, da parte dellaricorrente, della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, inquanto il giudice doveva comunque predisporre due separati progettidivisionali.Il motivo è infondato.Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026La Corte d’appello (cfr. le pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) haprecisato come il Tribunale abbia provveduto allo scioglimento della solacomunione ereditaria, lasciando immutata la comunione ordinaria inrelazione alla quale nulla è stato disposto.

D’altro canto - la Corted’appello ha ancora sottolineato - la ricorrente non aveva formulato alcunadomanda affinché, nell’unico processo, si sciogliessero la comunioneordinaria e la comunione ereditaria (come riconosciuto dalla stessaricorrente, v. la sentenza impugnata, pag. 13) e si è limitata a sollevare laquestione del previo scioglimento della comunione ordinaria per la primavolta in sede di approvazione del progetto divisionale.

Va ricordato che, adifferenza di quello che sembra ritenere la ricorrente, lo scioglimento dellacomunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato dicomunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asseereditario in divisione (v. per tutte Cass. n. 15182/2019).2.

Il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., 752c.c.: la Corte d’appello ha ritenuto infondato il terzo motivo di gravamedella ricorrente, esaminato insieme al quarto, che contestava la mancataconsiderazione degli elementi di prova da lei offerti per ricostruireesattamente la consistenza della massa ereditaria, la mancata ammissionedelle prove testimoniali dedotte e la mancata considerazione deidocumenti da lei prodotti e delle dichiarazioni dell’originaria attrice,[OSCURATO:PERSONA]; in relazione a tali motivi il giudice d’appello sarebbe incorsonegli stessi vizi motivazionali del primo giudice; irrilevante sarebbe larichiamata tardività della costituzione nel giudizio di primo grado, nonavendo la ricorrente formulato alcuna domanda riconvenzionale in sensoproprio, essendosi limitata a chiedere l’esatta determinazione dellaconsistenza dell’asse ereditario e delle quote scomputando gli importipagati per alcuni debiti del de cuius; il giudice d’appello avrebbe poiviolato il principio di cui all’art. 115 c.p.c., in quanto la circostanza che laNumero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026ricorrente abbia effettuato esborsi per il pagamento di debiti del de cuiusnon solo non è stata contestata, ma è stata ammessa dall’attrice nell’attodi citazione introduttivo del processo e risulta provato dai documentidepositati dalla ricorrente.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.La ricorrente lamenta il rigetto del motivo di gravame che criticava levalutazioni del giudice di primo grado in tema di ammissibilità, rilevanza eidoneità delle prove dedotte dalla medesima, contestando alla Corted’appello i “medesimi vizi motivazionali in cui è incorso il primo giudice”.Nulla però specifica la ricorrente circa l’oggetto dei mezzi di prova (nulla èdetto circa i capitoli di prova, non trascritti; nulla pure in relazione aidocumenti prodotti) di cui deduce la mancata assunzione o l’erroneavalutazione e la loro correlazione con i fatti che avrebbero dovutodimostrare, limitandosi a fare generico riferimento agli “esborsicorrispondenti al pagamento di debiti del de cuius” ovvero ai “pagamentifatti”.Il motivo si sostanzia, oltre che in tale generiche affermazioni, nella puressa generica considerazione, di per sé corretta, che il giudizio discioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioniproprie dell’ordinario processo di cognizione e nel richiamo alledichiarazioni compiute dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di citazione.Quanto a tali dichiarazioni, va sottolineato che esse contengonounicamente un riferimento vago all’avvenuto pagamento di debiti del decuius e delle sue spese funerarie da parte della ricorrente (v. latrascrizione alla pag. 26 del ricorso), così che correttamente il giudiced’appello ha affermato che spettava alla ricorrente dimostrare “l’effettivoammontare e la sicura riferibilità della posta debitoria assolta al de cuius”.3.

Il terzo motivo fa valere, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazioneed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., articolandosi indue parti:Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026a) la Corte d’appello ha rigettato il motivo con il quale si contestava ilriconoscimento della rivalutazione monetaria anche per l’incasso dellavendita dei capi ovini, del quale era stata chiesta unicamente larestituzione, mentre la rivalutazione monetaria era stata domandata inrelazione alle somme relative a quanto prelevato e alle pigioni, e hacondannato la ricorrente alla restituzione dell’intero, anche se lamedesima aveva chiesto la detrazione di quanto pagato per i debiti del decuius;b) la Corte d’appello non ha accolto la censura che contestava la condannaa pagare le somme corrispondenti ai frutti dell’immobile dal momentodella cessazione del contratto di locazione e sino al momento delladecisione; ad avviso della Corte d’appello ci sarebbe la prova che laricorrente ne aveva l’uso esclusivo, che aveva lei stessa allegato; ilprincipio secondo cui l’indennizzo per l’occupazione dell’immobile è dovutodal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiestadell’altro comproprietario va letto nel senso che il comproprietario è soloobbligato a non impedire agli altri l’eguale uso del bene o di trarne i fruttie che, comunque, questi non è tenuto a corrispondere alcunché alcomproprietario pro indiviso che risulti inerte; d’altro canto, anche perl’occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietarionon può ritenersi sussistente in re ipsa.La prima parte del motivo è infondata.Come ha precisato la Corte d’appello (vedere pag. 23 della sentenzaimpugnata), è stato ritenuto provato che la ricorrente aveva incassato lasomma ricavata dalla vendita dei capi ovini e che della stessa era debitricenei confronti della massa, non avendo provato di avere impiegato talesomma per assolvere debiti della stessa, cosicché l’avere trattenuto talesomma va qualificato quale fatto illecito e il debito è configurabile comedebito di valore che richiedeva di essere adeguato al valore della monetaal momento della decisione.Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026La seconda parte del motivo è, invece, fondata.La Corte d’appello, in riferimento al terzo motivo di gravame checontestava come la ricorrente fosse stata ritenuta debitrice verso la massadi tutti i canoni di locazione di un immobile sino alla cessazione delrapporto locativo e anche successivamente, per avere mantenuto ladisponibilità esclusiva dell’immobile al termine della locazione, hasostenuto che in atti risultava più di un elemento a riprova del fatto che laricorrente ne avesse un uso esclusivo, avendo la medesima allegatospecificamente che l’immobile, benché formalmente intestato al fratello,fosse di sua esclusiva proprietà e risultando dalla relazione del consulentetecnico d’ufficio che l’accesso all’immobile non fu possibile a causa dellamancata presenza della convenuta in possesso delle chiavi.A differenza di quanto ritiene la Corte d’appello, l’uso esclusivo da partedel comproprietario o coerede non è sufficiente.

È infatti stato precisato daquesta Corte come l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte diuno dei comproprietari non sia di per sé idonea a produrre alcunpregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti.

Inparticolare, il coerede che, dopo la morte del de cuius, trattenga ilpossesso di un bene ereditario, rimane nell’ambito dell’esercizio legittimodei poteri spettanti al comproprietario pure ove utilizzi e amministriindividualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato conla res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, conpalese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogorapporto con il medesimo bene (cfr. in tal senso Cass. n. 18548/2022).

Nelcaso in esame, pertanto, la ricorrente poteva essere tenuta allarestituzione dei canoni di locazione del bene percepiti solo ove fosse statodimostrato che ella aveva concretamente impedito agli altri coeredi il parigodimento della cosa comune.

E in tal senso il solo fatto dell’utilizzoesclusivo dell’immobile non poteva comportare l’obbligo di pagamentoNumero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’equivalente dei canoni per il periodo successivo al termine dellalocazione.Il giudice di rinvio dovrà, dunque, tornare sul punto, per verificare se,effettivamente, sussistesse prova adeguata del comportamento esclusivoda parte dell’odierna ricorrente.4.

Il quarto motivo rimane assorbito.5.

In conclusione, sono rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, èaccolto il terzo nei termini suindicati ed è dichiarato assorbito il quarto.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causaè rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizionepersonale, la quale tornerà a pronunciarsi sul punto suindicato alla lucedelle indicazioni contenute nella presente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie la secondaparte del terzo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SENISPAOLA, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 996/2019,depositata il 13/12/2019.Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti delle sorelle Adalgisa, Amelia eGinevra [OSCURATO:PERSONA] domanda di scioglimento della comunione dei benipervenuti per successione del fratello [OSCURATO:PERSONA], deducendo chedall’apertura della successione i beni erano rimasti nella disponibilità diAmelia.Si sono costituite Adalgisa e [OSCURATO:PERSONA], che non si sono opposte alloscioglimento della comunione di tutti i beni ricompresi nell’asse ereditario.Si è costituita altresì [OSCURATO:PERSONA] che, senza opporsi alla divisioneereditaria, ha chiesto di accertare l’esatta consistenza dell’asse ereditariodel fratello, detratte le somme di cui il medesimo era debitore nei suoiconfronti, e di procedere alla divisione dei beni facenti effettivamenteparte dell’asse ereditario, attribuendo a ciascuna delle condividenti lequote loro spettanti salvi eventuali conguagli.Il Tribunale di Cagliari ha pronunciato due sentenze non definitive e unasentenza definitiva. Con la prima sentenza non definitiva il Tribunale haaccertato le somme di cui [OSCURATO:PERSONA] era debitrice verso la massa (euro75.700 in relazione a titoli mobiliari incassati, euro 21.969,36 per ilcorrispettivo incassato dalla vendita di capi ovini, euro 32.536,78 inrelazione ai frutti di un fabbricato). Con la seconda sentenza non definitivail Tribunale ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale e sono statiestratti a sorte i lotti, che sono stati poi assegnati a tre sorelle, mentre illotto assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] è risultato costituito dalle sole sommecomputate a debito nei confronti della massa. Con la sentenza definitivaAmelia [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al pagamento delle spese del processo,con compensazione delle sole spese della frazione processuale funzionalealla divisione.2. Le tre sentenze sono state appellate da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026Si sono costituiti con separati atti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredidi [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi con l’esclusione di [OSCURATO:PERSONA] che è statodichiarato contumace.Con la sentenza n. 996/2019 la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato ilgravame.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a quattro motivi.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Roberto, Massimo, Oscar, Mauro,non hanno proposto difese.Memoria è stata depositata dalla ricorrente prima dell’adunanza in cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazioneed errata applicazione degli artt. 718, 720, 726, 727 e ss., 1111 e ss. c.c.:l’esistenza di una pluralità di masse comporta, ai fini dello scioglimento,che si proceda alla divisione di ogni comunione e della singola massa; ciòperò non sarebbe stato fatto dai giudici di merito, che hanno consideratoun unico progetto di divisione; la ricorrente era proprietaria con il decuius, per averli acquistati insieme a lui, di diversi beni immobili che,appunto per la quota della metà, hanno contribuito a formare la massaereditaria; è evidente l’interesse della ricorrente a vedere risoltegradatamente e separatamente le questioni attinenti lo scioglimentodell’una e dell’altra comunione; non può ritenersi infondato il relativomotivo di appello facendo leva sulla mancata proposizione, da parte dellaricorrente, della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, inquanto il giudice doveva comunque predisporre due separati progettidivisionali.Il motivo è infondato.Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026La Corte d’appello (cfr. le pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) haprecisato come il Tribunale abbia provveduto allo scioglimento della solacomunione ereditaria, lasciando immutata la comunione ordinaria inrelazione alla quale nulla è stato disposto. D’altro canto - la Corted’appello ha ancora sottolineato - la ricorrente non aveva formulato alcunadomanda affinché, nell’unico processo, si sciogliessero la comunioneordinaria e la comunione ereditaria (come riconosciuto dalla stessaricorrente, v. la sentenza impugnata, pag. 13) e si è limitata a sollevare laquestione del previo scioglimento della comunione ordinaria per la primavolta in sede di approvazione del progetto divisionale. Va ricordato che, adifferenza di quello che sembra ritenere la ricorrente, lo scioglimento dellacomunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato dicomunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asseereditario in divisione (v. per tutte Cass. n. 15182/2019).2. Il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., 752c.c.: la Corte d’appello ha ritenuto infondato il terzo motivo di gravamedella ricorrente, esaminato insieme al quarto, che contestava la mancataconsiderazione degli elementi di prova da lei offerti per ricostruireesattamente la consistenza della massa ereditaria, la mancata ammissionedelle prove testimoniali dedotte e la mancata considerazione deidocumenti da lei prodotti e delle dichiarazioni dell’originaria attrice,[OSCURATO:PERSONA]; in relazione a tali motivi il giudice d’appello sarebbe incorsonegli stessi vizi motivazionali del primo giudice; irrilevante sarebbe larichiamata tardività della costituzione nel giudizio di primo grado, nonavendo la ricorrente formulato alcuna domanda riconvenzionale in sensoproprio, essendosi limitata a chiedere l’esatta determinazione dellaconsistenza dell’asse ereditario e delle quote scomputando gli importipagati per alcuni debiti del de cuius; il giudice d’appello avrebbe poiviolato il principio di cui all’art. 115 c.p.c., in quanto la circostanza che laNumero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026ricorrente abbia effettuato esborsi per il pagamento di debiti del de cuiusnon solo non è stata contestata, ma è stata ammessa dall’attrice nell’attodi citazione introduttivo del processo e risulta provato dai documentidepositati dalla ricorrente.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.La ricorrente lamenta il rigetto del motivo di gravame che criticava levalutazioni del giudice di primo grado in tema di ammissibilità, rilevanza eidoneità delle prove dedotte dalla medesima, contestando alla Corted’appello i “medesimi vizi motivazionali in cui è incorso il primo giudice”.Nulla però specifica la ricorrente circa l’oggetto dei mezzi di prova (nulla èdetto circa i capitoli di prova, non trascritti; nulla pure in relazione aidocumenti prodotti) di cui deduce la mancata assunzione o l’erroneavalutazione e la loro correlazione con i fatti che avrebbero dovutodimostrare, limitandosi a fare generico riferimento agli “esborsicorrispondenti al pagamento di debiti del de cuius” ovvero ai “pagamentifatti”.Il motivo si sostanzia, oltre che in tale generiche affermazioni, nella puressa generica considerazione, di per sé corretta, che il giudizio discioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioniproprie dell’ordinario processo di cognizione e nel richiamo alledichiarazioni compiute dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di citazione.Quanto a tali dichiarazioni, va sottolineato che esse contengonounicamente un riferimento vago all’avvenuto pagamento di debiti del decuius e delle sue spese funerarie da parte della ricorrente (v. latrascrizione alla pag. 26 del ricorso), così che correttamente il giudiced’appello ha affermato che spettava alla ricorrente dimostrare “l’effettivoammontare e la sicura riferibilità della posta debitoria assolta al de cuius”.3. Il terzo motivo fa valere, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazioneed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., articolandosi indue parti:Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026a) la Corte d’appello ha rigettato il motivo con il quale si contestava ilriconoscimento della rivalutazione monetaria anche per l’incasso dellavendita dei capi ovini, del quale era stata chiesta unicamente larestituzione, mentre la rivalutazione monetaria era stata domandata inrelazione alle somme relative a quanto prelevato e alle pigioni, e hacondannato la ricorrente alla restituzione dell’intero, anche se lamedesima aveva chiesto la detrazione di quanto pagato per i debiti del decuius;b) la Corte d’appello non ha accolto la censura che contestava la condannaa pagare le somme corrispondenti ai frutti dell’immobile dal momentodella cessazione del contratto di locazione e sino al momento delladecisione; ad avviso della Corte d’appello ci sarebbe la prova che laricorrente ne aveva l’uso esclusivo, che aveva lei stessa allegato; ilprincipio secondo cui l’indennizzo per l’occupazione dell’immobile è dovutodal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiestadell’altro comproprietario va letto nel senso che il comproprietario è soloobbligato a non impedire agli altri l’eguale uso del bene o di trarne i fruttie che, comunque, questi non è tenuto a corrispondere alcunché alcomproprietario pro indiviso che risulti inerte; d’altro canto, anche perl’occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietarionon può ritenersi sussistente in re ipsa.La prima parte del motivo è infondata.Come ha precisato la Corte d’appello (vedere pag. 23 della sentenzaimpugnata), è stato ritenuto provato che la ricorrente aveva incassato lasomma ricavata dalla vendita dei capi ovini e che della stessa era debitricenei confronti della massa, non avendo provato di avere impiegato talesomma per assolvere debiti della stessa, cosicché l’avere trattenuto talesomma va qualificato quale fatto illecito e il debito è configurabile comedebito di valore che richiedeva di essere adeguato al valore della monetaal momento della decisione.Numero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026La seconda parte del motivo è, invece, fondata.La Corte d’appello, in riferimento al terzo motivo di gravame checontestava come la ricorrente fosse stata ritenuta debitrice verso la massadi tutti i canoni di locazione di un immobile sino alla cessazione delrapporto locativo e anche successivamente, per avere mantenuto ladisponibilità esclusiva dell’immobile al termine della locazione, hasostenuto che in atti risultava più di un elemento a riprova del fatto che laricorrente ne avesse un uso esclusivo, avendo la medesima allegatospecificamente che l’immobile, benché formalmente intestato al fratello,fosse di sua esclusiva proprietà e risultando dalla relazione del consulentetecnico d’ufficio che l’accesso all’immobile non fu possibile a causa dellamancata presenza della convenuta in possesso delle chiavi.A differenza di quanto ritiene la Corte d’appello, l’uso esclusivo da partedel comproprietario o coerede non è sufficiente. È infatti stato precisato daquesta Corte come l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte diuno dei comproprietari non sia di per sé idonea a produrre alcunpregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti. Inparticolare, il coerede che, dopo la morte del de cuius, trattenga ilpossesso di un bene ereditario, rimane nell’ambito dell’esercizio legittimodei poteri spettanti al comproprietario pure ove utilizzi e amministriindividualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato conla res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, conpalese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogorapporto con il medesimo bene (cfr. in tal senso Cass. n. 18548/2022). Nelcaso in esame, pertanto, la ricorrente poteva essere tenuta allarestituzione dei canoni di locazione del bene percepiti solo ove fosse statodimostrato che ella aveva concretamente impedito agli altri coeredi il parigodimento della cosa comune. E in tal senso il solo fatto dell’utilizzoesclusivo dell’immobile non poteva comportare l’obbligo di pagamentoNumero registro generale 13249/2020Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 13850/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’equivalente dei canoni per il periodo successivo al termine dellalocazione.Il giudice di rinvio dovrà, dunque, tornare sul punto, per verificare se,effettivamente, sussistesse prova adeguata del comportamento esclusivoda parte dell’odierna ricorrente.4. Il quarto motivo rimane assorbito.5. In conclusione, sono rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, èaccolto il terzo nei termini suindicati ed è dichiarato assorbito il quarto.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causaè rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizionepersonale, la quale tornerà a pronunciarsi sul punto suindicato alla lucedelle indicazioni contenute nella presente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie la secondaparte del terzo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 1° aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13850/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris