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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2020

Cassazione n. 36607/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.14322/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di sé medesimi; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della cancellata Lampone S.r.l.; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5839/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi condomini di un immobile a Roma in via Virgilio, dopo aver ottenuto il 10 ottobre 2009dal Tribunale di Roma ordinanza ex articolo 700 c.p.c. nei confronti di Lampone S.r.l. che imponeva di disattivare nell’unità immobiliare da essa condotta in locazione macchinari producenti intollerabili immissioni acustiche e di calore, conveniva davanti al medesimo Tribunale Lampone S.r.l. e la sua locatrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenerne, in base a titolo contrattuale (condominiale) ed extracontrattuale (articoli 2051 e 2053 c.c.), il risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resistendo, mentre Lampone rimaneva contumace. Il Tribunale, con sentenza del 10 dicembre 2013, in accoglimento parziale, condannava solidalmente le convenute a risarcire il danno non patrimoniale nella misura di euro 20.000 oltre interessi e spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano Musti e Ciccotti, Lampone restando contumace. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2019, accogliendo parzialmente il gravame, annullava la condanna dell’appellante a risarcire il danno non patrimoniale in solido con Lampone e altresì la sua condanna alle spese processuali in solido con Lampone. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso; sono stati intimati pure ex soci della società Lampone, essendo stata questa cancellata dal registro delle imprese. Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1364, 1365 e 1367 c.c. in relazione all’articolo 6 del regolamento condominiale. Il giudice d’appello, per escludere la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], motiva che l’articolo 6 del regolamento condominiale “non vieta … espressamente l’esercizio dell’attività di ristorazione e ballo, non indicando specifiche attività interdette”, per cui non si doveva reputare vietata l’attività della società Lampone. I ricorrenti argomentano ampiamente (pagine 9 - 15 del ricorso) per dimostrare che il giudice d’appello avrebbeviolato le invocate norme ermeneutiche, così maleinterpretando i l suddetto articolo 6. 1.2 Va premesso che nella seconda metà della terza pagina della sentenza – ovvero dove si spiega perché si ritiene “fondata” la seconda doglianza del gravame - il giudice d’appello effettua una interpretazione ben strutturata e comprensibile,che non si ravvisa riconducibile ad alcuna violazione di legge. Peraltrole argomentazioni che costituiscono i l motivo p o ss ono inte nder s i o come una generale evocazione del contenuto delle norme ermeneutiche, senza un rapporto specifico alle modalità motivazionali adottate dalla corte territoriale,o come una vera e propria ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Sotto entrambi i profili si giunge così all’inammissibilità. 2. Il secondo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo: si sostiene che la sentenza “si fonda anche sul presupposto, errato, che gli odierni ricorrenti non avrebbero mai espressamente contestato alla società [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’art. 6 del regolamento di condominio”. Questo motivo, ictu oculi, viene assorbito dalla precedente censura, relativa all’esame da parte del giudice d’appello proprio dell’articolo 6, e quindi pone come oggetto della sua violazione una delle doglianzeavanzate d a gli attuali ricorrenti quando erano attori. 3.1Il terzo motivo lamenta omessa pronuncia su domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c.: sussisterebbe violazione dell’articolo 112 c.p.c. il giudice d’appello nell’accogliere il gravame ha ritenuta infondata la domanda risarcitoria contrattuale; avrebbe tuttavia omesso di decidere sulla domanda risarcitoria extracontrattuale ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c. proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in solido con Lampone, domanda che non sarebbe mai stata oggetto di rinuncia, e sarebbe stata “domanda alternativa esclusa dal Giudice di primo grado avendo il Tribunale … ritenuto più aderente la violazione contrattuale del regolamento di condominio”. Gli attuali ricorrenti, “non sussistendo il presupposto per un appello incidentale”, essendo la loro domanda risarcitoria stata accolta interamente, l’avrebbero comunque richiamatanella loro comparsa d’appello, a pagina 19, come segue: “In ogni caso richiamiamo tutte le argomentazioni di diritto formulate nell’atto introduttivo e nei successivi scritti di primo grado anche in tema di danno non patrimoniale per responsabilità extracontrattuale”;e lo stesso richiamo sarebbe presente nella successiva pagina 20. Il motivo svolge poi, nella parte conclusiva, argomentazioni relative alla sussistenza dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ex articoli 2051 e 2053 c.c. 3.2 Gli stessi ricorrenti , come si è visto, ammettono che il T ribunale aveva accolto interamente la loro domanda risarcitoria, il che già fa venir meno l’attuale censura,conducendo a escludere loro uno spazio di doglianza in appello. Anche qualora, tuttavia, si potesse superare ciò, il risultato non diverge.Se fosse stata disattesa dal primo giudice la domanda extracontrattuale, qualora gli attuali ricorrenti avessero voluto “portarla”in devoluzione a l giudice d’appello non avrebbero dovuto, in effetti,proporre espressamente appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale di controparte, essendo sufficiente riproporre la domanda di risarcimento extracontrattuale in una delle difese di secondo grado. Permane però l’esigenza chela riproposizione sia chiara e precisa, per sottrarsi al la presunzione di rinuncia che scaturisce dall’ articolo 346 c.p.c. (cfr., per es., Cass. 24182/2004). Nel caso de quo, quel che è stato indicato come riproponente domanda extracontrattuale nonpuò affatto dirsi chiaro in tal senso, essendo un richiamo a mere “argomentazioni di diritto”, piuttosto che a specifiche pretese:il motivo allora, anche per questa via, non merita accoglimento. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La divergenza degli esiti dei giudizi di merito giustifica nel presente caso la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu