CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44055/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 15/04/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stato evidenziato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. che poi non aveva trovato effettività nel computo della risposta sanzionatoria; sul punto, la risposta della Corte di appello atteneva erroneamente al riconoscimento dell'art. 116 cod.pen. e non ai mancati effetti della già riconosciuta attenuante, per cui vi era stata omessa motivazione. 1.2 Ulteriore motivo di gravame atteneva alla contraddittoria motivazione in tema di individuazione della misura di sicurezza, in evidente contrasto rispetto alla valutazione della persona effettuata tiin punto di concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti; Gassama era soggetto formalmente incensurato, per cui non si comprendeva da quali elementi la Corte di appello avesse desunto il rischio di recidivanza, al netto dell'assenza del titolo di soggiorno e dell'assenza di legami affettivi. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto non potesse parlarsi di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod.pen., in quanto Gassama era il soggetto che aveva usato violenza nei confronti della persona offesa Minassi (vedi pag.4 sentenza impugnata); infatti, quanto ai tratti che distinguono il concorso "anomalo" ex art.116 c.p. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 cod.pen., si è in più occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod.pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Cass. pen., sez. 1^, n. 4330 del 15 novembre 2011, Rv. 251849).- Né si può dire che la sentenza di primo grado abbia ritenuto Gassanna responsabile ai sensi dell'art. 116 cod.pen., non essendovi una precisa affermazione in tal senso. 1.2 Sull'ultimo motivo di ricorso, si deve ricordare che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale, come accaduto nel caso in esame (si veda pag.4 della sentenza impugnata); del tutto irrilevante è, pertanto, la concessione delle attenuanti generiche in favore di Gassama, basata su diversi presupposti. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini ), ,