CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MAZZARRA' SANT'ANDREA il 21/05/1960 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, di seguito elencati: - il primo, con cui si deduce la mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte d'a' ppello rigettato la censura relativa al diniego, da parte del giudice di primo grado, di espletamento di perizia richiesta dalla difesa; - il secondo ed il terzo con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, anche sotto il profilo della invalidità delle analisi del Dna non essendovi prova dell'osservanza dei protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione delle tracce esaminate; - il quarto, con cui si deduce la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. in punto di mancato di riconoscimento della continuazione esterna tra il reato oggetto di giudizio e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile emessa il 27/06/2012 dalla Corte di appello di Torino non sono consentiti perché pedissequamente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e correttamente disattese dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), così da risultare anche manifestamente infondate; che, con riferimento al diniego di perizia ed alle censure relative alle procedure di conservazione e repertazione delle tracce biologiche esaminate, la Corte di appello ha compiutamente argomentato affermando l'esaustività degli accertamenti tecnici in atti dai quale era possibile escludere anche possibili errori nella catena di custodia dei reperti analizzati e risultati geneticamente riconducibili all'imputato ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, con riferimento alla dedotta erronea valutazione della prova posta a base del giudizio di responsabilità, la Corte d'appello ha esaminato capillarmente le risultanze probatorie fornendo motivazione più che esaustiva in ordine alla presenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico del ricorrente (pagg. 5-7 della sentenza impugnata), non scalfiti dalle deduzioni difensive con le quali il collegio si è direttamente confrontato; che, infine, risulta esente da vizi anche il mancato riconoscimento della continuazione esterna che il collegio di merito ha argomentato compiutamente evidenziando plurimi indici fattuali idonei ad escludere il medesimo disegno criminoso tra il reato di cui al presente procedimento ed i fatti già giudicati (si vedano le pagg. 7-8 della sentenza);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M