CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1993
Cassazione n. 15489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso e la memoria difensiva reit:erativa del motivo. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che l'imputato, come passeggero maggiorenne, è destinatario della sanzione amministrativa per non avere indossato la cintura di sicurezza; quindi legittimamente i militari stavano procedendo anche nei suoi confronti alla contestazione. La sentenza dà, infine, atto che, dal rapporto, emergeva che l'imputato, per riuscire ad allontanarsi, spintonò con violenza l' operante. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]