CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 15327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P63 A488J), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A30 F585I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R07 F585V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68B02 L103K), in proprio e quali eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura apposta su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 574/2021 (pubblicata in data 13 aprile 2021); R.G.N.17400/’21 C.C. 12/01/2023 Distanze legali udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione dell’aprile 2013, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], Emidio e Mario, nonché D’[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietari di un fabbricato con annesso cortile, sito in Roseto degli Abruzzi (TE), via Manzoni n. 67, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, la confinante sig.ra [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, quale proprietaria di un’area e di due unità residenziali, dopo averle demolite, aveva costruito un edificio adibito ad uso abitativo a distanza, dalla loro corte, inferiore a quella prevista dall’art. 22, lett. c), delle N.T.A., da intendersi quale norma integrativa dell’art. 873 c.c., prescrivente un distacco minimo assoluto di mt. 5 dal confine della loro proprietà contigua. Pertanto, chiedevano che venisse accertata tale violazione, con la conseguente condanna della convenuta all’arretramento del fabbricato di sua proprietà a distanza legale (e, quindi, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi), oltre al risarcimento dei danni. Nella costituzione della convenuta, che instava per il rigetto dell’avversa pretesa, il Tribunale adito, con sentenza n. 470/2017, accoglieva integralmente la domanda, condannando la convenuta alla riduzione in pristino dei luoghi con il rispetto delle distanze legali, oltre che alrisarcimento del danno nella misura di euro 10.000,00. 2. Decidendo sull’appello proposto dalla Pisciella, cui resistevano tutti gli appellati, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 574/2021, lo rigettava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte abruzzese respingeva, innanzitutto, il primo motivo di gravame sull’asserito travisamento del fatto in ordine alla distanza delle pareti del fabbricato di sua proprietà rispetto al confine, dando atto che la questione principale – al di là dell’imprecisione di riferimento della misurazione operata dal primo giudice – riguardava, in effetti, l’interpretazione dell’art. 5 delle N.T.A. del Comune di Roseto degli Abruzzi, in base al quale dal calcolo delle distanze avrebbero dovuto rimanere esclusi gli sporti dalle pareti, quali cornicioni, balconi, pensiline, ecc. . Il giudice di appello rigettava anche la seconda doglianza relativa all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., prospettata sul presupposto che il Tribunale avesse applicato l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, rilevando che, invero, il primo giudice aveva solo menzionato detta norma ai fine di ragionare sulla valenza derogatoria delle N.T.A., ma accogliendo, in ogni caso, la domanda attorea ritenendo che il fabbricato dell’appellante insisteva a meno di 5 mt. dal confine, con ciò volendo affermare che esso violava l’art. 22 delle N.T.A., che prescriveva tale distanza minima inderogabile dal confine. Quanto al terzo e al quarto motivo di appello (con i quali era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di applicare la deroga all’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roseto e con riferimento all’operata interpretazione dell’art. 22, lett. c), delle stesse N.T.A.), la Corte territoriale - occupandosi della rilevanza o meno ai fini del rispetto delle distanze degli sporti dalle pareti e dopo aver richiamato il quadro giurisprudenziale sulla questione – li considerava infondati sul presupposto che le strutture che, secondo l’appellante, avrebbero dovuto qualificarsi come sporti, dovevano considerarsi come vere e proprie costruzioni equivalenti a balconi. La Corte di appello rigettava, infine, gli ultimi due motivi sulla liquidazione del danno conseguente all’accertata violazione delle distanze legali e sulla regolazione delle spese giudiziali. 3. Contro la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, l’appellante soccombente [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con un congiunto controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in ordine alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’actio negatoria servitutis e dell’omessa allegazione e prova del possesso dell’area a tutela della quale detta azione era stata esercitata. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sul presupposto dell’erroneità dell’impugnata sentenza, con la quale era stata accolta la domanda che avrebbe dovuto qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà degli attori, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il travisamento dell’interpretazione compiuta dalla Corte di appello con riguardo al contenuto della relazione del c.t.u., affermando che da quest’ultima si sarebbero dovuti ritenere emergenti elementi idonei per l’inclusione dei balconi di proprietà di essa ricorrente nella disciplina derogatoria di cui all’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roseto. 4.Con il quarto mezzo, la ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 905, comma 2, c.c., nonché dell’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roseto, sostenendo che la Corte di appello non aveva considerato che l’elemento discriminante ai fini dell’applicabilità o meno della deroga prevista dal citato art. 5 era l’”aggettanza” o meno del balcone e la sua estraneità alla volumetria dell’immobile (valutazioni che non risultavano essere state effettuate dal c.t.u.). 5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha dedotto – sempre con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e sotto altro profilo – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 5 delle citate N.T.A., affermando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l’irrilevanza del riferimentodella distanza dal confine ovvero da altro fabbricato, non tenendo conto che non vi era alcuna esigenza di igiene e di sicurezza, in considerazione della circostanza che dinanzi all’edificio di sua proprietà era situata una corte e non altro fabbricato, per cui non si sarebbe potuta formare alcuna “intercapedine dannosa”. 6. Con la sesta ed ultima censura, la ricorrente ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., oltre al vizio di mancata e/o apparente motivazione sulla determinazione del danno, sul presupposto del suo illegittimo riconoscimento sulla base dell’apodittica rilevazione che sarebbe spettato ad essa Pisciella l’onere di allegare le condizioni per farne conseguire la sua esclusione. 7. Rileva il collegio che i primi due mo tivi – esaminabili congiuntamente, perché chiaramente connessi – sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. Al di là della circostanza che la questione di merito sulla natura dell’azione esercitata era stata introdotta dall’attuale ricorrente (come eccezione) tardivamente (ovvero nella comparsa conclusionale di primo grado, come dalla stessa ammesso: cfr. pag. 5 del ricorso, e, quindi, dopo la maturazione delle preclusioni processuali), essi - oltre a configurarsi come generici nella loro prospettazione - sono privi di fondamento poiché l’azione proposta per l’accertamento della violazione delle distanze legali è modellata secondo l’azione negatoria di servitù (v., ad es., Cass. n. 25342/2016) e presuppone nell’attore la proprietà del fondo rispetto al quale si assume non essere stata realizzata a distanza legale la costruzione limitrofa. Orbene, nella fattispecie, il titolo di proprietà degli originari attori non era stato contestato dall’allora convenuta, né la stessa – ad ogni modo – aveva fornito una prova contraria (v., in proposito, le puntuali deduzioni di cui a pag. 7 del controricorso, laddove si richiamano testualmente tutte le difese della Pisciella, dalle quali si desumeva il riconoscimento, da parte della stessa, del titolo di proprietà in capo agli attori). 8.Il terzo motivo è inammissibile perché, con esso, sotto la formale prospettazione di un vizio ricondotto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia un’insufficienza della motivazione dell’impugnata sentenza (ormai non più deducibile alla stregua della sopravvenuta sostituzione – “ratione temporis” applicabile nella fattispecie - del relativo disposto normativo, per effetto dell’art. 54, comma 1, lett. b). del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012: cfr., per tutte, Cass., SU, nn. 8053 e 8054 del 2014) intorno al contenuto della relazione del c.t.u. e, comunque, si tende, con la doglianza, a sollecitare una diversa interpretazione dello stesso, invero compiutamente operata dalla Corte di appello, e, perciò, inammissibile nella presente sede di legittimità. 9. Il quarto motivo non coglie nel segno e, quindi, deve essere disatteso. Infatti, la Corte di appello – con motivazione adeguata (fondata anche sull’idonea valorizzazione delle risultanze della c.t.u.) e condivisibile sul piano logico-giuridico (oltre che sulla base della uniforme giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamata) – ha accertato che, nel caso di specie, i balconi della costruzione dell’attuale ricorrente l’avevano ampliata di mt. 2,50, con la creazione di una volumetria in concreto utilizzabile, da cui sarebbe dovuta derivare l’applicazione della normativa generale e speciale sulle distanze legali. Al riguardo, la Corte di appello, interpretando letteralmente e logicamente l’art. 5, lett. a), delle N.T.A. del Comune di Roseto (il quale prevedeva che “restano esclusi dal calcolo delle distanze gli sporti delle parti quali cornicioni balconi, pensiline ecc.”), ha correttamente ritenuto che la deroga al rispetto delle distanze legali previsto nello strumento urbanistico riguardava solo gli sporti e non anche quelle strutture formanti (come, nella specie, veri e propri terrazzini) parte integrante della sagoma del fabbricato e determinanti un aumento della volumetria e, quindi, non aventi una finalità meramente ornamentale od accessoria (cfr., tra le tante, sulla questione, Cass. n. 18282/2016, Cass. n. 23845/2018 e, da ultimo, Cass. n. 25191/2021). Del tutto inconferente è, poi, il riferimento ad un’asserita violazione dell’art. 905 c.c., posto che l’esperita azione riguardava solo l’accertamento della dedotta violazione delle distanze legali tra immobili contigui rispetto al confine e non con riguardo all’apertura di vedute. 10.Anche il quinto motivo è privo di fondamento e va rigettato. Premesso che la giurisprudenza amministrativa richiamata nell’impugnata sentenza costituisce solo un riferimento di carattere generale (avulso dalla specifica fattispecie dedotta in controversia), la Corte di appello ha in concreto accertato – su lla base nelle normativa urbanistica locale applicabile – che era stata violata la distanza minima di 5 metri rispetto al confine (e non al fabbricato) dal lotto contiguo di proprietà altrui, perciò indipendentemente dalla circostanza che gli edifici si fronteggiassero, dovendo calcolarsi la distanza dalla linea di confine - che la Pisciella avrebbe dovuto osservare con la realizzazione della sua nuova costruzione -rispetto al limite della corte limitrofa di proprietà Braca-D’Eugenio (più vicina all’immobile della odierna ricorrente) e non a quello del fabbricato annesso di questi ultimi (prescrivendo l’art. 22, lett. c., delle N.T.A., quale norma integrativa dell’art. 873 c.c., un distacco minimo assoluto di 5 mt. dal confine del lotto contiguo, ovvero del comprensorio confinante in tutte le sue componenti e non del solo fabbricato). 11.Pure il sesto ed ultimo motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. Con esso la ricorrente ha inteso confutare l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, nella quale, pur non ponendosi in dubbio – in via di principio – la sussistenza del danno “in re ipsa” in caso di illecito conseguente a violazione delle distanze legali, il risarcimento era stato riconosciuto malgrado un difetto di allegazione da parte degli originari attori e si era pervenuto alla sua liquidazione in base ad un criterio equitativo. Senonché, va osservato che il giudice di appello si è correttamente uniformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: - per un verso, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo certo e indiscutibile l'effetto dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (v., ad es., Cass.n. 21501/2018 e Cass. n. 25082/2020); - per altro verso, e in ogni caso, sarebbe stato onere della danneggiante (v., di recente, sul punto, anche Cass. SU n. 33645/2022, in materia di azione risarcitoria da illegittima occupazione di immobile) dimostrare che nessun danno era stato causato (per l’accertata violazione delle distanze legali) agli asseriti danneggiati (avuto riguardo alla peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, come già ritenuto dal giudice di primo grado). Infine, con il proposto motivo, la ricorrente non contesta né il criterio (equitativo) applicato per la sua liquidazione né la misura del danno in concreto riconosciuto, ragion per cui questi aspetti non vengono in rilievo nell’esame del motivo in questione. 12. I n definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que