CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4152/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via G. Nisio n. 57 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; –controricorrente – avverso la sentenza n.3703/ 2019 , depositata il 20 giugno 2019 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. CATASTORilevato che: 1. – con sentenza n. 3703/2019, depositata il 20 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato gli appelli proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Agenzia delle Entrate ed ha accolto, per quanto di ragione, quello spiegato in via incidentale dalla contribuente, avverso la decisione di prime cure che, - pronunciando sulle impugnazioni di un avviso di accertamento catastale e di un avviso di accertamento ICI (anno 2010), - aveva determinato in € 69.250,00 la rendita catastale di u nità immobiliare oggetto di dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente in data 5 maggio 2005; 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: - per la medesima unità immobiliare (sita in Roma, alla via Alesia 35/37) la contribuente aveva presentato: a) –una prima dichiarazione di variazione (il 5 maggio 2005), con rendita proposta in € 69.250,00; b) – una seconda dichiarazione di variazione (il 22 maggio 2008) con rendita proposta in € 21.695,00; - solo la prima dichiarazione di variazione aveva formato oggetto di rettifica catastale, - con rideterminazione della rendita in € 77.380,00, - epperò correttamente il giudice di prime cure aveva escluso la rilevanza impositiva (a fini ICI) di detta rendita, in quanto non notificata alla contribuente (ai sensi della l. n. 342 del 2000, art. 74); -venendo, poi, in considerazione l’imposta dovuta per l’anno 2010, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della variazione catastale medio tempore intervenuta (nel 2008), in ragione d ella seconda dichiarazione docfa presentata dalla contribuente, così che la base imponibile del tributo andava correlata al (nuovo) importo della rendita pari ad € 21.695,00;2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso. Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. n. 701 del 1994 deducendo che la gravata sentenza: - era incorsa in «una serie di errori nel riassumere anche cronologicamente le variazioni DOCFA (eseguite dal contribuente)», dovendosi, in particolare, escludere la sussistenza di una variazione Docfa riconducibile all’anno 2008; - la rendita indicata nell’importo di € 21.695,00 formava oggetto della dichiarazione di variazione Docfa presentata dalla contribuente in data 18 novembre 2017, data quest’ultima cui, pertanto, avrebbe dovuto ascriversi (senza effetti retroattivi) l’intervenuta variazione; 2. –il motivo di ricorso è inammissibile; 3. – in disparte che, - sia pur correttamente riportandone il contenuto decisorio (così come emerge dalla gravata sentenza), - la ricorrente indica gli estremi di una decisione di prime cure diversa da quella che ha formato oggetto dell’appello definito dalla Commissione tributaria regionaledel Lazio, per come del tutto evidente emerge dal tenore delle censure proposte il motivo sottopone allaCorte un riesame del merito della lite contestata, -e, nello specifico, degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del gravame, -sotto il velo di una denuncia di violazione di legge; 3.1 – senza dar conto, quindi , della stessa produzione dei documenti alla cui stregua viene dedotto il difetto di accertamento oggetto di censura, la ricorrente sottopone, così, alla Corte un inammissibile riesame del merito del giudizio, per di più in violazione dei limiti di un siffatto sindacato che postula l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.); 3.2 - va , da ultimo, rimarcato che la stessa concludenza delle censure, così come articolate dalla ricorrente, risulta astrattamente idonea a rimettere in discussione l’accertamento operato dal giudice del gravame con riferimento alla base imponibile dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2010; laddove, però, la ricorrente non è titolare del relativo potere impositivo che compete all’Ente locale che, a sua volta, non ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale; 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono, però , i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.200,00, per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed