CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni della parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]. con L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti del 26/09/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto contestato ai sensi degli art. 110 e 640 cod. pen., rideterminando conseguentemente la pena, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge; come già dedotto con i motivi di appello la querela doveva essere ritenuta tardiva in relazione al fatto oggetto di contestazione.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello nel valutare il motivo, riproposto in questa sede in modo del tutto reiterativo, ha reso una motivazione specifica, con la quale il ricorrente non si confronta, applicando il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la presentazione della querela è rapportata alla piena conoscenza del fatto di reato da parte della vittima, in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954-01). La Corte di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione del principio di diritto, secondo il quale l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). 5. Quanto al secondo motivo di ricorso occorre considerare non solo che lo stesso non risulta proposto in appello, ed è dunque non consentito per evidente interruzione della catena devolutiva sul punto, ma caratterizzato anche da difetto di interesse, atteso che dal dispositivo della sentenza emerge come la sospensione condizionale della pena effettivamente sia stata concessa. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.