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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 08896/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; . letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di ricorso, riguardanti la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TUS ( atteso che in appello non risultavano devoluti motivi sulla responsabilità) e la restituzione delle somme in confisca, replicano doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( anche facendo leva, sulla misura di sicurezza, al disposto dell'art. 85 bis TUS), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; . letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di ricorso, riguardanti la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TUS ( atteso che in appello non risultavano devoluti motivi sulla responsabilità) e la restituzione delle somme in confisca, replicano doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( anche facendo leva, sulla misura di sicurezza, al disposto dell'art. 85 bis TUS), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris