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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 45945/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o, in subordine, dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava l'appello cautelare proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con altra meno afflittiva.

Dal provvedimento del giudice dell'appello si evincono le seguenti circostanze.

All'istante, tratto in arresto il 15 giugno 2020 nella flagranza dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di 285,5 grammi di cocaina, suddivisi in 571 involucri, e di 11 grammi di hashish, suddivisi in 11 involucri) e 2 e 7

I. n. 895 del 1967 (detenzione illecita di una pistola cal. 9 parabellum, con 15 proiettili già inseriti, provento di furto ad un appartenente alla polizia di Stato), in data 16 giugno 2020 era stata applicata per i suddetti reati la misura cautelare in carcere.

Per tali condotte delittuose il 13 luglio 2020 l'imputato era stato condannato, all'esito di rito abbreviato.

La pena inflitta era stata poi ridotta con la sentenza di appello dell'8 marzo 2021 in quella di anni 10, mesi 8 di reclusione e 48.000 euro di multa.

La Corte di appello aveva respinto l'istanza de libertate in considerazione della pericolosità dell'imputato, desumibile dalla gravità dei reati a lui ascritti e dalle condanne già definitive riportate, indice della non occasionalità delle condotte, e non tutelabile con misure affidate alla capacità e volontà dell'imputato di rispettarle.

Con l'appello il difensore dell'imputato aveva censurato la carente considerazione da parte della Corte di appello degli elementi segnalati ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari (il periodo di detenzione cautelare già sofferto dal 15 giugno 2020; la espiazione nel 2017 della pena per i reati riportati nel certificato penale; la disponibilità di un domicilio idoneo e all'applicazione del braccialetto elettronico; il corretto comportamento tenuto dall'imputato nel processo e in carcere; il proscioglimento per uno dei reati pendenti all'epoca dell'applicazione della misura cautelare; la giovane età e le disagiate condizioni socio-economiche).

Il Tribunale riteneva di confermare il giudizio espresso dal primo giudice quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla luce della natura e della gravità dei fatti di reato commessi (rivelata anche dall'entità della pena inflitta), delle modalità insidiose della loro commissione e della personalità dell'imputato.

In particolare, il Tribunale evidenziava come emergesse uno stabile inserimento dell'imputato in un circuito criminale di rilevante spessore: in tal senso deponevano non solo il significativo dato ponderale e l'elevata qualità della droga (utile al confezionamento di 856 dosi medie di cocaina e di 119 singole dosi medie di hashish), già suddivisa in molteplici involucri da cedere al dettaglio, ma anche le modalità di custodia dello stupefacente e della gestione della sua attività di spaccio, attrezzando ad hoc un locale cantina sito a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, e la detenzione nel medesimo luogo di una pistola di provenienza furtiva già carica, nonché i precedenti penali per analoghi reati e la circostanza che a distanza di pochi anni dalla espiazione della pena l'imputato era tornato a delinquere, dimostrando solide entrature nel mercato clandestino del traffico di stupefacenti.

Il Tribunale riteneva quindi alla luce della particolare pregnanza del pericolo di recidiva che l'unica misura cautelare idonea a fronteggiarlo fosse quella carceraria, necessaria a recidere i legami con gli ambienti criminali di rifernnento (considerato anche che l'unica abitazione indicata dall'appellante era quella vicina ai luoghi dove egli aveva attrezzato la cantina e dove verosimilmente aveva svolto l'attività delittuosa).

Il Tribunale valutava recessivi gli elementi allegati dalla difesa: sia perché per lo più preesistenti alla commissione dei fatti per i quali aveva subito il presente processo sia perché non significativi (quanto al periodo di carcerazione subita) sia perché comunque smentiti dalle evidenze in atti (quanto ad un atteggiamento col la borativo).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275, 275-bis, 284 cod. proc. pen.

L'ordinanza è affetta da carente motivazione nonché da vizio di motivazione per la genericità delle argomentazioni con riferimento alle deduzioni sollevate con il primo motivo di appello, con il quale era stato censurato il provvedimento di rigetto della Corte di appello in ordine alla ritenuta inidoneità della misura domiciliare, anche assistita da presidio elettronico.

Il Tribunale ha motivato con ragionamento apparente e assertivo sul punto e ha inoltre omesso di prevedere prescrizioni limitative alla facoltà di comunicazione contemplate dall'art. 284 cod. proc. pen. che avrebbero fronteggiato le esigenze ritenute ostative alla misura domiciliare.

Le risultanze processuali non offrono alcun elemento che faccia ravvisare la presenza di correi o di complici e di solidi legami con ambienti criminali.

Non vi sono elementi idonei a sostenere l'esistenza o comunque l'attualità di legami con l'ambiente criminale (già cessati all'epoca del fatto, oramai risalente).

2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 275-bis, 284 cod. proc. pen.

La motivazione sull'inadeguatezza della misura domiciliare risulta viziata in quanto basata su erronee circostanze (quanto al luogo custodia della droga, ubicato nello stesso ma esteso quartiere di Roma, e comunque accessibile anche da altri).E' inoltre non corretta la valutazione della personalità del ricorrente e viziata l'argomentazione sull'allarme derivante dalla detenzione della pistola (non vi è alcun elemento da cui desumere il suo funzionamento in concreto e la consapevolezza dell'imputato della contestualità della detenzione quanto al luogo e al tempo della pistola e dello stupefacente).

Prive di riscontri sono le argomentazioni del Tribunale quanto alla pericolosità del ricorrente desunta dalla mancanza di un'attività lavorativa per dimostrare il carattere professionale delle condotte delittuose, mentre il ricorrente aveva fornito dichiarazioni in sede di convalida quanto ad una pregressa attività nei traslochi.

Non era inoltre da ritenersi scontata (come ritenuto dal Tribunale) la buona condotta durante il periodo di detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Il provvedimento impugnato fornisce un'adeguata e analitica motivazione, immune da vizi logico-giuridici, che sorregge il rigetto delle questioni sottoposte dal ricorrente con l'impugnazione cautelare.

Il Tribunale ha infatti evidenziato una serie di elementi ostativi - come in premessa sintetizzati - ad un'attenuazione del presidio cautelare, puntualmente e ragionevolmente agganciati ad evidenze processuali.

2.1. Con riferimento alla ricostruzione dei fatti, il ricorrente per contrastare il ragionamento giustificativo del Tribunale o ha messo in discussione la gravità indiziaria dei fatti di reato ascritti o ha fatto leva su atti investigativi, per sostenere la illogicità della motivazione.

Peraltro, la sopravvenienza della sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale precludeva al giudice dell'appello incidentale "de libertate" di rivalutazioip la gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (tra tante, Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209), e comunque il ricorrente propone soltanto una rilettura delle evidenze investigative, al di là dei limiti della deducibilità del vizio di travisamento della prova (che deve pur sempre avere un oggetto definito e non opinabile, tra le tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).

Alla luce degli elementi fattuali indicati dal Tribunale, non può dirsi manifestamente illogica la argomentazione sulla stabile collocazione del ricorrente in un circuito criminale di rilevante spessore, non essendo dirimente che non siano stati individuati ipotetici concorrenti nella sua attività delittuosa.2.2.

Né il Tribunale era tenuto, in sede di appello cautelare, in assenza di novità da apprezzare, a rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari (quanto in particolare ai contatti con gli ambienti criminali di riferimento).

In tale prospettiva, non poteva valere come "dato nuovo" il mero passaggio del tempo dalla commissione del fatto o il decorso di un periodo di carcerazione cautelare.

Va ribadito che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo di periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (tra tante, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139).

2.3. Quanto poi agli elementi indicati dalla difesa, la ordinanza impugnata resiste alle critiche difensive, non risultando manifestamente illogiche o carenti le argomentazioni spese dal Tribunale sul loro carattere recessivo rispetto al quadro cautelare descritto dal Tribunale.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che le modalità della condotta avessero dimostrato il carattere professionale dell'attività delittuosa ascritta dal ricorrente (in considerazione della organizzazione predisposta e del quantitativo di stupefacente trattato), unitamente alla mancanza di una sua "regolare" attività lavorativa.

Dato non certo contrastato dalla generica dichiarazione resa dal ricorrente in sede di convalida dell'arresto di "lavorare nel capo dei traslochi".

Così alcun vizio logico è riscontrabile quanto alla valutazione del carattere recessivo del comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (il fatto di non aver riportato sanzioni disciplinari), posto che si trattava di condotta "dovuta" che non dimostrava ex se il superamento della pregnanza del pericolo cautelare, come rilevato dal Tribunale.

2.4. Parimenti immune da vizi rilevabili in questa sede è il ragionamento giustificativo sulla inadeguatezza della misura domiciliare, anche assistita dal presidio elettronico e dalle altre prescrizioni, indicate dalla difesa.

Le modalità attraverso le quali era stata organizzata l'attività di spaccio dimostravano infatti che la misura domiciliare era inadeguata, anche se assistita dal presidio elettronico.

Parimenti il Tribunale ha dimostrato come fosse irrilevante la previsione di specifici limiti all'esecuzione della misura domiciliare (ovvero di accorgimenti che richiedono in ogni caso una capacità di autocontrollo da parte del ricorrente), in considerazione della ricaduta nella medesima condotta delittuosa nel breve tempo e della modalità professionale del suo svolgimento.o

3. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o, in subordine, dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava l'appello cautelare proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con altra meno afflittiva. Dal provvedimento del giudice dell'appello si evincono le seguenti circostanze. All'istante, tratto in arresto il 15 giugno 2020 nella flagranza dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di 285,5 grammi di cocaina, suddivisi in 571 involucri, e di 11 grammi di hashish, suddivisi in 11 involucri) e 2 e 7 I. n. 895 del 1967 (detenzione illecita di una pistola cal. 9 parabellum, con 15 proiettili già inseriti, provento di furto ad un appartenente alla polizia di Stato), in data 16 giugno 2020 era stata applicata per i suddetti reati la misura cautelare in carcere. Per tali condotte delittuose il 13 luglio 2020 l'imputato era stato condannato, all'esito di rito abbreviato. La pena inflitta era stata poi ridotta con la sentenza di appello dell'8 marzo 2021 in quella di anni 10, mesi 8 di reclusione e 48.000 euro di multa. La Corte di appello aveva respinto l'istanza de libertate in considerazione della pericolosità dell'imputato, desumibile dalla gravità dei reati a lui ascritti e dalle condanne già definitive riportate, indice della non occasionalità delle condotte, e non tutelabile con misure affidate alla capacità e volontà dell'imputato di rispettarle. Con l'appello il difensore dell'imputato aveva censurato la carente considerazione da parte della Corte di appello degli elementi segnalati ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari (il periodo di detenzione cautelare già sofferto dal 15 giugno 2020; la espiazione nel 2017 della pena per i reati riportati nel certificato penale; la disponibilità di un domicilio idoneo e all'applicazione del braccialetto elettronico; il corretto comportamento tenuto dall'imputato nel processo e in carcere; il proscioglimento per uno dei reati pendenti all'epoca dell'applicazione della misura cautelare; la giovane età e le disagiate condizioni socio-economiche). Il Tribunale riteneva di confermare il giudizio espresso dal primo giudice quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla luce della natura e della gravità dei fatti di reato commessi (rivelata anche dall'entità della pena inflitta), delle modalità insidiose della loro commissione e della personalità dell'imputato. In particolare, il Tribunale evidenziava come emergesse uno stabile inserimento dell'imputato in un circuito criminale di rilevante spessore: in tal senso deponevano non solo il significativo dato ponderale e l'elevata qualità della droga (utile al confezionamento di 856 dosi medie di cocaina e di 119 singole dosi medie di hashish), già suddivisa in molteplici involucri da cedere al dettaglio, ma anche le modalità di custodia dello stupefacente e della gestione della sua attività di spaccio, attrezzando ad hoc un locale cantina sito a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, e la detenzione nel medesimo luogo di una pistola di provenienza furtiva già carica, nonché i precedenti penali per analoghi reati e la circostanza che a distanza di pochi anni dalla espiazione della pena l'imputato era tornato a delinquere, dimostrando solide entrature nel mercato clandestino del traffico di stupefacenti. Il Tribunale riteneva quindi alla luce della particolare pregnanza del pericolo di recidiva che l'unica misura cautelare idonea a fronteggiarlo fosse quella carceraria, necessaria a recidere i legami con gli ambienti criminali di rifernnento (considerato anche che l'unica abitazione indicata dall'appellante era quella vicina ai luoghi dove egli aveva attrezzato la cantina e dove verosimilmente aveva svolto l'attività delittuosa). Il Tribunale valutava recessivi gli elementi allegati dalla difesa: sia perché per lo più preesistenti alla commissione dei fatti per i quali aveva subito il presente processo sia perché non significativi (quanto al periodo di carcerazione subita) sia perché comunque smentiti dalle evidenze in atti (quanto ad un atteggiamento col la borativo). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275, 275-bis, 284 cod. proc. pen. L'ordinanza è affetta da carente motivazione nonché da vizio di motivazione per la genericità delle argomentazioni con riferimento alle deduzioni sollevate con il primo motivo di appello, con il quale era stato censurato il provvedimento di rigetto della Corte di appello in ordine alla ritenuta inidoneità della misura domiciliare, anche assistita da presidio elettronico. Il Tribunale ha motivato con ragionamento apparente e assertivo sul punto e ha inoltre omesso di prevedere prescrizioni limitative alla facoltà di comunicazione contemplate dall'art. 284 cod. proc. pen. che avrebbero fronteggiato le esigenze ritenute ostative alla misura domiciliare. Le risultanze processuali non offrono alcun elemento che faccia ravvisare la presenza di correi o di complici e di solidi legami con ambienti criminali. Non vi sono elementi idonei a sostenere l'esistenza o comunque l'attualità di legami con l'ambiente criminale (già cessati all'epoca del fatto, oramai risalente). 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 275-bis, 284 cod. proc. pen. La motivazione sull'inadeguatezza della misura domiciliare risulta viziata in quanto basata su erronee circostanze (quanto al luogo custodia della droga, ubicato nello stesso ma esteso quartiere di Roma, e comunque accessibile anche da altri).E' inoltre non corretta la valutazione della personalità del ricorrente e viziata l'argomentazione sull'allarme derivante dalla detenzione della pistola (non vi è alcun elemento da cui desumere il suo funzionamento in concreto e la consapevolezza dell'imputato della contestualità della detenzione quanto al luogo e al tempo della pistola e dello stupefacente). Prive di riscontri sono le argomentazioni del Tribunale quanto alla pericolosità del ricorrente desunta dalla mancanza di un'attività lavorativa per dimostrare il carattere professionale delle condotte delittuose, mentre il ricorrente aveva fornito dichiarazioni in sede di convalida quanto ad una pregressa attività nei traslochi. Non era inoltre da ritenersi scontata (come ritenuto dal Tribunale) la buona condotta durante il periodo di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 2. Il provvedimento impugnato fornisce un'adeguata e analitica motivazione, immune da vizi logico-giuridici, che sorregge il rigetto delle questioni sottoposte dal ricorrente con l'impugnazione cautelare. Il Tribunale ha infatti evidenziato una serie di elementi ostativi - come in premessa sintetizzati - ad un'attenuazione del presidio cautelare, puntualmente e ragionevolmente agganciati ad evidenze processuali. 2.1. Con riferimento alla ricostruzione dei fatti, il ricorrente per contrastare il ragionamento giustificativo del Tribunale o ha messo in discussione la gravità indiziaria dei fatti di reato ascritti o ha fatto leva su atti investigativi, per sostenere la illogicità della motivazione. Peraltro, la sopravvenienza della sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale precludeva al giudice dell'appello incidentale "de libertate" di rivalutazioip la gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (tra tante, Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209), e comunque il ricorrente propone soltanto una rilettura delle evidenze investigative, al di là dei limiti della deducibilità del vizio di travisamento della prova (che deve pur sempre avere un oggetto definito e non opinabile, tra le tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). Alla luce degli elementi fattuali indicati dal Tribunale, non può dirsi manifestamente illogica la argomentazione sulla stabile collocazione del ricorrente in un circuito criminale di rilevante spessore, non essendo dirimente che non siano stati individuati ipotetici concorrenti nella sua attività delittuosa.2.2. Né il Tribunale era tenuto, in sede di appello cautelare, in assenza di novità da apprezzare, a rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari (quanto in particolare ai contatti con gli ambienti criminali di riferimento). In tale prospettiva, non poteva valere come "dato nuovo" il mero passaggio del tempo dalla commissione del fatto o il decorso di un periodo di carcerazione cautelare. Va ribadito che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo di periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (tra tante, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139). 2.3. Quanto poi agli elementi indicati dalla difesa, la ordinanza impugnata resiste alle critiche difensive, non risultando manifestamente illogiche o carenti le argomentazioni spese dal Tribunale sul loro carattere recessivo rispetto al quadro cautelare descritto dal Tribunale. Il Tribunale ha infatti ritenuto che le modalità della condotta avessero dimostrato il carattere professionale dell'attività delittuosa ascritta dal ricorrente (in considerazione della organizzazione predisposta e del quantitativo di stupefacente trattato), unitamente alla mancanza di una sua "regolare" attività lavorativa. Dato non certo contrastato dalla generica dichiarazione resa dal ricorrente in sede di convalida dell'arresto di "lavorare nel capo dei traslochi". Così alcun vizio logico è riscontrabile quanto alla valutazione del carattere recessivo del comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (il fatto di non aver riportato sanzioni disciplinari), posto che si trattava di condotta "dovuta" che non dimostrava ex se il superamento della pregnanza del pericolo cautelare, come rilevato dal Tribunale. 2.4. Parimenti immune da vizi rilevabili in questa sede è il ragionamento giustificativo sulla inadeguatezza della misura domiciliare, anche assistita dal presidio elettronico e dalle altre prescrizioni, indicate dalla difesa. Le modalità attraverso le quali era stata organizzata l'attività di spaccio dimostravano infatti che la misura domiciliare era inadeguata, anche se assistita dal presidio elettronico. Parimenti il Tribunale ha dimostrato come fosse irrilevante la previsione di specifici limiti all'esecuzione della misura domiciliare (ovvero di accorgimenti che richiedono in ogni caso una capacità di autocontrollo da parte del ricorrente), in considerazione della ricaduta nella medesima condotta delittuosa nel breve tempo e della modalità professionale del suo svolgimento.o 3. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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