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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27909/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso' ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa della Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Deposita le conclusioni e le note spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. [OSCURATO:PERSONA] cercò di investire quest'ultimo, che era in sella ad una bicicletta, con l'autovettura, poi lanciò contro di lui un oggetto contundente che lo raggiunse all'emicostato sinistro, quindi, sceso dall'autovettura, lo colpì alla testa con una mazza da golf, lo inseguì e ingaggiò una colluttazione nel corso della quale gli fu sottratta la mazza da golf; quindi cercò di aizzare il suo cane di grossa taglia, infine, prelevato dall'autovettura un bastone di colore rosso, cercò di colpire D'Alessandro e gli spruzzò in volto uno spray irritante.

D'Alessandro riuscì però a parare alcuni dei colpi e a chiedere aiuto ai conducenti degli autoveicoli che transitavano nei pressi, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 agosto 2010.

Per effetto della contestuale dichiarazione di non luogo a procedere, conseguente all'estinzione per prescrizione, in riferimento alla imputazione di danneggiamento della sala Tac dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale nell'immediatezza dei fatti era stato trasportato D'Alessandro, la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione.

Ancora, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere, sempre per intervenuta prescrizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di favoreggiamento personale, per aver reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria affermando di essere stato presente alla colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, e per avere in particolare fornito una ricostruzione dei fatti favorevole a Coco in relazione alla dinamica degli accadimenti, in modo da aiutarlo ad eludere le investigazioni.

2. I fatti sono stati ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della vittima, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, e della persona che l'ebbe a soccorrerla, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che all'epoca era direttore del Presidio ospedaliero ove l'imputato prestava servizio in qualità di infermiere, aveva tempo prima deferito Coco alla commissione disciplinare per le assenze ingiustificate dal lavoro.

Questa vicenda dette causa alla violenta aggressione.

Già nel corso del giudizio di primo grado non fu ritenuta plausibile la tesi difensiva della legittima difesa, avvalorata dalle false dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], In particolare Coco aveva dichiarato che si era avvicinato a D'Alessandro per un chiarimento sul procedimento disciplinare e che aveva 1 A ricevuto insulti e violenze, si era quindi difeso con una mazza da golf, e ciò alla presenza del cugino Gravina.

La Corte di appello ha anzitutto rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per l'esame testimoniale del consulente del pubblico ministero, perché il consulente è un ausiliario e non può trasformarsi in un testimone.

Ha quindi proceduto alle verifiche di credibilità della vittima, affermata argomentando sulla infondatezza dei rilievi difensivi volti a negarla.

Ha così spiegato, in risposta ai motivi di impugnazione, le ragioni per le quali ha ritenuto la implausibilità della ricostruzione avanzata dalla difesa.

3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza, richiesta dalla difesa, del consulente del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA]Errico, in forza della errata affermazione che il consulente del pubblico ministero, siccome ausiliario tecnico del giudice, non può assumere l'ufficio di testimone.

Il consulente, nel caso di specie, dopo aver visitato nell'immediatezza delle indagini [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, redasse una relazione di consulenza in cui attestò che la vittima non era incorsa in pericolo di vita.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello non ha motivato in ordine ai rilievi difensivi volti a dare atto che D'Alessandro ebbe modo, contrariamente a quanto dichiarato, di riconoscere [OSCURATO:PERSONA], nonostante il cappello che questi indossava, e ciò rende inattendibile il racconto della persona offesa; inoltre, per giustificare l'affermazione che D'Alessandro non riconobbe subito l'imputato, ha usato un argomento non emerso in giudizio, rilevando che l'incontro avvenne nelle ore serali con l'erronea conclusione che non vi erano le condizioni di luce per riconoscere l'imputato.

3.3. Con il terzo motivo.ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha motivato illogicamente deducendo che l'imputato non avrebbe tempestivamente riferito di una precedente aggressione patita ad opera di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro in occasione di un incontro all'uscita dei locali di una palestra, quando D'Alessandro colpì a calci il suo cane.

Su tale episodio ha riferito il teste [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni logiche e coerenti.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato programmò e premeditò di mettersi alla ricerca di D'Alessandro per colpirlo, ed è dunque incorsa in un difetto di motivazione.

La Corte, nel negare la presenza di Gravina sul luogo dei fatti, ha travisato le prove addotte dalla difesa, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, che ha riferito di aver visto il figlio e il nipote Gravina allontanarsi insieme da casa per andare al mare, fatto poi confermato dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal testimone [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di aver incontrato al mare l'imputato che si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha poi fatto ricorso ad una mera presunzione nell'affermare che l'imputato, poco prima delle ore 19,30, lasciò il cugino Gravina per cercare D'Alessandro ed aggredirlo, anche perché dalla lettura dei tabulati telefonici, in ragione della loro incompletezza, non si ricava la prova che Gravina non fosse con l'imputato.

Ed ha trascurato, ancora una volta optando per una ricostruzione meramente congetturale, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver ricevuto una telefonata dal figlio che la informava che non avrebbe fatto rientro a casa per cena in ragione di quanto accaduto al cugino.

Gravina fu presente al momento della colluttazione tra D'Alessandro e Coco, rimase dentro l'autovettura per tenere a bada il cane di grossa taglia di proprietà del cugino che, se fosse stato lasciato libero, avrebbe sicuramente ucciso D'Alessandro.

3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non ha rilevato il difetto di credibilità di D'Alessandro, che ha riferito che l'imputato utilizzò due mazze da golf sul posto dell'accaduto quando, in verità, la mazza da golf era una soltanto.

Nessun rilievo può avere il fatto che, a una settimana di distanza, furono rinvenute nell'autovettura dell'imputato tre mazze da golf, perché le dichiarazioni di D'Alessandro sono state smentite dalle indagini fatte nell'immediatezza.

3.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La motivazione della sentenza è apparente e mossa dal pregiudizio della inconsistenza della tesi difensiva.

In plurimi passaggi della motivazione le deduzioni ricostruttive della difesa sono state irragionevolmente scartate.

3.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del tentativo di omicidio con la scelta di una tesi ricostruttiva che si pone in insanabile contrasto con quella difensiva ugualmente plausibile per diverse ragioni ad iniziare dalla mancanza di credibilità di D'Alessandro.L'imputato colpì D'Alessandro per farlo desistere dall'azione aggressiva e non certamente per ucciderlo, come si trae dalla compatibilità del comportamento dell'imputato con le lesioni subite da D'Alessandro, come si trae dalle conclusioni del medico legale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello non ha accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria adducendo un argomento non corretto, quale è l'asserita incompatibilità del consulente tecnico del pubblico ministero all'ufficio di testimone.

La giurisprudenza di legittimità ha invece sul punto chiarito che "non sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge" - Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014, Rv. 261652 -.

L'inadeguatezza dell'argomento speso dalla Corte di appello non conduce alla valutazione di fondatezza del motivo.

Il giudice di primo grado dichiarò l'inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e conseguentemente escluse dalle prove testimoniali richieste dalla difesa l'esame del consulente del pubblico ministero.

Sul punto il ricorso nulla ha addotto, e ha censurato la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria senza farsi carico di contestare la declaratoria di inutilizzabilità della consulenza tecnica, che ha condizionato la conseguente decisione di esclusione della prova testimoniale, almeno in primo grado.

Il ricorrente, ancora, non ha argomentato sulla indispensabilità della integrazione istruttoria, dolendosi della mancata assunzione di prova decisiva nonostante l'esclusione della prova in primo grado sia dipesa dalla inutilizzabilità della disposta consulenza tecnica e non già da una decisione del giudice di primo grado avente ad oggetto principalmente la dedotta prova testimoniale.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha contestato la credibilità della persona offesa, adducendo incongruenze e inesattezze del suo racconto, ma non ha spiegato come e in che termini questi aspetti incidano sul nucleo centrale delle dichiarazioni, nella parte in cui hanno riferito della violenta aggressione portata avanti dall'imputato.

Non fa comprendere quale efficacia decisiva abbia sul valore probatorio di quelle dichiarazioni che la persona offesa, a suo dire, riconobbe sin da subito l'imputato e che il riconoscimento non fu ostacolato né dalla poca luce dell'imbrunire né da un drappo che copriva il volto dell'imputato.

Pur a voler ammettere che, contrariamente a quanto dichiarato, D'Alessandro riconobbe immediatamente l'aggressore nella persona dell'imputato, da lui ben conosciuto, non si comprende come il particolare non veritiero del racconto, senza dubbio marginale, abbia inficiato l'intero complesso delle dichiarazioni di accusa.

Occorre comunque tener presente che la Corte di appello ha affermato con certezza che il fatto avvenne alle ore 19,30 di un giorno di fine agosto lungo una strada non illuminata o scarsamente illuminata, sicché le condizioni ambientali non erano tali da consentire l'immediata individuazione dell'aggressore, nonostante conosciuto personalmente dall'aggredito.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha preso compiutamente in esame il dato di un pregresso diverbio negato dalla persona offesa che, stando alle parole dell'imputato, lo avrebbe insultato chiedendogli infine una somma di denaro per chiudere un occhio sulle sue assenze dal lavoro.

Ha logicamente argomentato dando conto della scarsa plausibilità del racconto dell'imputato, che per il vero ancora una volta non è sostenuto dalla illustrazione di quale possa essere l'incidenza di una eventuale reticenza della persona in ordine a fatti passati sulle dichiarazioni in merito all'aggressione oggetto del presente processo.

Ciò ha fatto esaminando il contenuto delle dichiarazioni del testimone addotto dall'imputato a conferma della veridicità del riferito episodio e dando adeguata illustrazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non credibile I versione dell'imputato che, con il ricorso, null'altro ha fatto se non ribadirne la genuinità e la veridicità, senza fare emergere alcuna illogicità, incoerenza o lacuna della motivazione della sentenza.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ben spiegato che le testimonianze indicate dall'imputato per attestare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento dello scontro con la persona offesa si sono rivelate tutt'altro che decisive.

Dette testimonianze, infatti, non hanno affermato che Gravina era sul luogo del fatto al momento in cui questo fu commesso, dando conto di circostanze temporalmente antecedenti, che sono compatibili con l'assunto finale che Gravina, che pure si era recato quella mattina al mare in compagnia dell'imputato e che con questi si trovava al mare intorno alle ore 14,00, non assistette all'aggressione ai danni di D'Alessandro.

In merito poi al significato indiziario della telefonata fatta da Gravina alla madre, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha compiutamente argomentato e ha ben 5 t5((9it spiegato come la ricostruzione di gran lunga più plausibile sia quella che fu l'imputato a chiamare Gravina, evidentemente per chiedere il suo aiuto, sulla utenza cellulare straniera di quest'ultimo, che risposte utilizzando l'altra utenza cellulare e non Gravina a comporre dal telefono cellulare di Coco il numero di detta utenza il cui apparecchio cellulare aveva lasciato a casa della madre, per avvisarla che no sarebbe tornato a casa per quanto accaduto a Coco.

Ha poi logicamente sostenuto la conclusione dell'assenza di Gravina, che non sarebbe di certo rimasto dentro l'autovettura mentre il cugino Coco era aggredito da D'Alessandro - questa la tesi della difesa -.

A fronte della logica e adeguata ricostruzione della sentenza, ancora una volta il ricorrente null'altro ha fatto che riproporre la sua versione, motivatamente respinta dal giudice del merito, senza indicare in quale illogicità motivazionale o in quale carenza argonnentativa questi sia incorso.

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, ai fini del giudizio di credibilità della persona offesa, ha esaminato il tema del numero delle mazze da golf che l'imputato aveva con sé nella sua autovettura al momento del fatto.

Ha ben spiegato le ragioni che rendono credibile l'assunto, riferito dalla persona offesa, che l'imputato si servì di due mazze da golf nell'aggredirlo e i rilievi di ricorso non scalfiscono la logicità, la coerenza e l'adeguatezza della motivazione a sostegno.

6. Il sesto e il settimo motivo sono manifestamente infondati.

Il ricorrente non ha fatto mistero del fine della impugnazione, diretta a denunciare non già difetti della impugnata sentenza quanto il mancato accoglimento della ricostruzione difensiva, ritenuta plausibile o non meno plausibile di quella fatta propria dal giudice.

Lo sforzo sotteso a questi e agli altri motivi si è dispiegato nel tentativo di persuadere il giudice di legittimità della plausibilità della tesi difensiva.

Non sono state messe in evidenza carenze della motivazione, fratture logiche nel percorso argomentativo, contraddizioni non sanabili della sentenza; si è piuttosto cercato di accreditare una diversa tesi che i giudici di merito hanno preso in esame e su cui hanno argomentato, con compiutezza di rilievi, per attestarne l'assoluta inconcludenza.

La Corte di appello non ha trascurato alcun rilievo della difesa, ma ha preso in esame le deduzioni difensive, superandole con argomenti che hanno confermato la validità della ricostruzione operata in primo grado in punto di sussistenza del tentativo di omicidio.

7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Azienda sanitaria locale di Foggia e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso' ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa della Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Deposita le conclusioni e le note spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. [OSCURATO:PERSONA] cercò di investire quest'ultimo, che era in sella ad una bicicletta, con l'autovettura, poi lanciò contro di lui un oggetto contundente che lo raggiunse all'emicostato sinistro, quindi, sceso dall'autovettura, lo colpì alla testa con una mazza da golf, lo inseguì e ingaggiò una colluttazione nel corso della quale gli fu sottratta la mazza da golf; quindi cercò di aizzare il suo cane di grossa taglia, infine, prelevato dall'autovettura un bastone di colore rosso, cercò di colpire D'Alessandro e gli spruzzò in volto uno spray irritante. D'Alessandro riuscì però a parare alcuni dei colpi e a chiedere aiuto ai conducenti degli autoveicoli che transitavano nei pressi, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 agosto 2010. Per effetto della contestuale dichiarazione di non luogo a procedere, conseguente all'estinzione per prescrizione, in riferimento alla imputazione di danneggiamento della sala Tac dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale nell'immediatezza dei fatti era stato trasportato D'Alessandro, la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione. Ancora, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere, sempre per intervenuta prescrizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di favoreggiamento personale, per aver reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria affermando di essere stato presente alla colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, e per avere in particolare fornito una ricostruzione dei fatti favorevole a Coco in relazione alla dinamica degli accadimenti, in modo da aiutarlo ad eludere le investigazioni. 2. I fatti sono stati ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della vittima, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, e della persona che l'ebbe a soccorrerla, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che all'epoca era direttore del Presidio ospedaliero ove l'imputato prestava servizio in qualità di infermiere, aveva tempo prima deferito Coco alla commissione disciplinare per le assenze ingiustificate dal lavoro. Questa vicenda dette causa alla violenta aggressione. Già nel corso del giudizio di primo grado non fu ritenuta plausibile la tesi difensiva della legittima difesa, avvalorata dalle false dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], In particolare Coco aveva dichiarato che si era avvicinato a D'Alessandro per un chiarimento sul procedimento disciplinare e che aveva 1 A ricevuto insulti e violenze, si era quindi difeso con una mazza da golf, e ciò alla presenza del cugino Gravina. La Corte di appello ha anzitutto rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per l'esame testimoniale del consulente del pubblico ministero, perché il consulente è un ausiliario e non può trasformarsi in un testimone. Ha quindi proceduto alle verifiche di credibilità della vittima, affermata argomentando sulla infondatezza dei rilievi difensivi volti a negarla. Ha così spiegato, in risposta ai motivi di impugnazione, le ragioni per le quali ha ritenuto la implausibilità della ricostruzione avanzata dalla difesa. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza, richiesta dalla difesa, del consulente del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA]Errico, in forza della errata affermazione che il consulente del pubblico ministero, siccome ausiliario tecnico del giudice, non può assumere l'ufficio di testimone. Il consulente, nel caso di specie, dopo aver visitato nell'immediatezza delle indagini [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, redasse una relazione di consulenza in cui attestò che la vittima non era incorsa in pericolo di vita. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha motivato in ordine ai rilievi difensivi volti a dare atto che D'Alessandro ebbe modo, contrariamente a quanto dichiarato, di riconoscere [OSCURATO:PERSONA], nonostante il cappello che questi indossava, e ciò rende inattendibile il racconto della persona offesa; inoltre, per giustificare l'affermazione che D'Alessandro non riconobbe subito l'imputato, ha usato un argomento non emerso in giudizio, rilevando che l'incontro avvenne nelle ore serali con l'erronea conclusione che non vi erano le condizioni di luce per riconoscere l'imputato. 3.3. Con il terzo motivo.ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha motivato illogicamente deducendo che l'imputato non avrebbe tempestivamente riferito di una precedente aggressione patita ad opera di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro in occasione di un incontro all'uscita dei locali di una palestra, quando D'Alessandro colpì a calci il suo cane. Su tale episodio ha riferito il teste [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni logiche e coerenti. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato programmò e premeditò di mettersi alla ricerca di D'Alessandro per colpirlo, ed è dunque incorsa in un difetto di motivazione. La Corte, nel negare la presenza di Gravina sul luogo dei fatti, ha travisato le prove addotte dalla difesa, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, che ha riferito di aver visto il figlio e il nipote Gravina allontanarsi insieme da casa per andare al mare, fatto poi confermato dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal testimone [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di aver incontrato al mare l'imputato che si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha poi fatto ricorso ad una mera presunzione nell'affermare che l'imputato, poco prima delle ore 19,30, lasciò il cugino Gravina per cercare D'Alessandro ed aggredirlo, anche perché dalla lettura dei tabulati telefonici, in ragione della loro incompletezza, non si ricava la prova che Gravina non fosse con l'imputato. Ed ha trascurato, ancora una volta optando per una ricostruzione meramente congetturale, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver ricevuto una telefonata dal figlio che la informava che non avrebbe fatto rientro a casa per cena in ragione di quanto accaduto al cugino. Gravina fu presente al momento della colluttazione tra D'Alessandro e Coco, rimase dentro l'autovettura per tenere a bada il cane di grossa taglia di proprietà del cugino che, se fosse stato lasciato libero, avrebbe sicuramente ucciso D'Alessandro. 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non ha rilevato il difetto di credibilità di D'Alessandro, che ha riferito che l'imputato utilizzò due mazze da golf sul posto dell'accaduto quando, in verità, la mazza da golf era una soltanto. Nessun rilievo può avere il fatto che, a una settimana di distanza, furono rinvenute nell'autovettura dell'imputato tre mazze da golf, perché le dichiarazioni di D'Alessandro sono state smentite dalle indagini fatte nell'immediatezza. 3.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La motivazione della sentenza è apparente e mossa dal pregiudizio della inconsistenza della tesi difensiva. In plurimi passaggi della motivazione le deduzioni ricostruttive della difesa sono state irragionevolmente scartate. 3.7. Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del tentativo di omicidio con la scelta di una tesi ricostruttiva che si pone in insanabile contrasto con quella difensiva ugualmente plausibile per diverse ragioni ad iniziare dalla mancanza di credibilità di D'Alessandro.L'imputato colpì D'Alessandro per farlo desistere dall'azione aggressiva e non certamente per ucciderlo, come si trae dalla compatibilità del comportamento dell'imputato con le lesioni subite da D'Alessandro, come si trae dalle conclusioni del medico legale. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello non ha accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria adducendo un argomento non corretto, quale è l'asserita incompatibilità del consulente tecnico del pubblico ministero all'ufficio di testimone. La giurisprudenza di legittimità ha invece sul punto chiarito che "non sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge" - Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014, Rv. 261652 -. L'inadeguatezza dell'argomento speso dalla Corte di appello non conduce alla valutazione di fondatezza del motivo. Il giudice di primo grado dichiarò l'inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e conseguentemente escluse dalle prove testimoniali richieste dalla difesa l'esame del consulente del pubblico ministero. Sul punto il ricorso nulla ha addotto, e ha censurato la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria senza farsi carico di contestare la declaratoria di inutilizzabilità della consulenza tecnica, che ha condizionato la conseguente decisione di esclusione della prova testimoniale, almeno in primo grado. Il ricorrente, ancora, non ha argomentato sulla indispensabilità della integrazione istruttoria, dolendosi della mancata assunzione di prova decisiva nonostante l'esclusione della prova in primo grado sia dipesa dalla inutilizzabilità della disposta consulenza tecnica e non già da una decisione del giudice di primo grado avente ad oggetto principalmente la dedotta prova testimoniale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha contestato la credibilità della persona offesa, adducendo incongruenze e inesattezze del suo racconto, ma non ha spiegato come e in che termini questi aspetti incidano sul nucleo centrale delle dichiarazioni, nella parte in cui hanno riferito della violenta aggressione portata avanti dall'imputato. Non fa comprendere quale efficacia decisiva abbia sul valore probatorio di quelle dichiarazioni che la persona offesa, a suo dire, riconobbe sin da subito l'imputato e che il riconoscimento non fu ostacolato né dalla poca luce dell'imbrunire né da un drappo che copriva il volto dell'imputato. Pur a voler ammettere che, contrariamente a quanto dichiarato, D'Alessandro riconobbe immediatamente l'aggressore nella persona dell'imputato, da lui ben conosciuto, non si comprende come il particolare non veritiero del racconto, senza dubbio marginale, abbia inficiato l'intero complesso delle dichiarazioni di accusa. Occorre comunque tener presente che la Corte di appello ha affermato con certezza che il fatto avvenne alle ore 19,30 di un giorno di fine agosto lungo una strada non illuminata o scarsamente illuminata, sicché le condizioni ambientali non erano tali da consentire l'immediata individuazione dell'aggressore, nonostante conosciuto personalmente dall'aggredito. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha preso compiutamente in esame il dato di un pregresso diverbio negato dalla persona offesa che, stando alle parole dell'imputato, lo avrebbe insultato chiedendogli infine una somma di denaro per chiudere un occhio sulle sue assenze dal lavoro. Ha logicamente argomentato dando conto della scarsa plausibilità del racconto dell'imputato, che per il vero ancora una volta non è sostenuto dalla illustrazione di quale possa essere l'incidenza di una eventuale reticenza della persona in ordine a fatti passati sulle dichiarazioni in merito all'aggressione oggetto del presente processo. Ciò ha fatto esaminando il contenuto delle dichiarazioni del testimone addotto dall'imputato a conferma della veridicità del riferito episodio e dando adeguata illustrazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non credibile I versione dell'imputato che, con il ricorso, null'altro ha fatto se non ribadirne la genuinità e la veridicità, senza fare emergere alcuna illogicità, incoerenza o lacuna della motivazione della sentenza. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ben spiegato che le testimonianze indicate dall'imputato per attestare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento dello scontro con la persona offesa si sono rivelate tutt'altro che decisive. Dette testimonianze, infatti, non hanno affermato che Gravina era sul luogo del fatto al momento in cui questo fu commesso, dando conto di circostanze temporalmente antecedenti, che sono compatibili con l'assunto finale che Gravina, che pure si era recato quella mattina al mare in compagnia dell'imputato e che con questi si trovava al mare intorno alle ore 14,00, non assistette all'aggressione ai danni di D'Alessandro. In merito poi al significato indiziario della telefonata fatta da Gravina alla madre, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha compiutamente argomentato e ha ben 5 t5((9it spiegato come la ricostruzione di gran lunga più plausibile sia quella che fu l'imputato a chiamare Gravina, evidentemente per chiedere il suo aiuto, sulla utenza cellulare straniera di quest'ultimo, che risposte utilizzando l'altra utenza cellulare e non Gravina a comporre dal telefono cellulare di Coco il numero di detta utenza il cui apparecchio cellulare aveva lasciato a casa della madre, per avvisarla che no sarebbe tornato a casa per quanto accaduto a Coco. Ha poi logicamente sostenuto la conclusione dell'assenza di Gravina, che non sarebbe di certo rimasto dentro l'autovettura mentre il cugino Coco era aggredito da D'Alessandro - questa la tesi della difesa -. A fronte della logica e adeguata ricostruzione della sentenza, ancora una volta il ricorrente null'altro ha fatto che riproporre la sua versione, motivatamente respinta dal giudice del merito, senza indicare in quale illogicità motivazionale o in quale carenza argonnentativa questi sia incorso. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, ai fini del giudizio di credibilità della persona offesa, ha esaminato il tema del numero delle mazze da golf che l'imputato aveva con sé nella sua autovettura al momento del fatto. Ha ben spiegato le ragioni che rendono credibile l'assunto, riferito dalla persona offesa, che l'imputato si servì di due mazze da golf nell'aggredirlo e i rilievi di ricorso non scalfiscono la logicità, la coerenza e l'adeguatezza della motivazione a sostegno. 6. Il sesto e il settimo motivo sono manifestamente infondati. Il ricorrente non ha fatto mistero del fine della impugnazione, diretta a denunciare non già difetti della impugnata sentenza quanto il mancato accoglimento della ricostruzione difensiva, ritenuta plausibile o non meno plausibile di quella fatta propria dal giudice. Lo sforzo sotteso a questi e agli altri motivi si è dispiegato nel tentativo di persuadere il giudice di legittimità della plausibilità della tesi difensiva. Non sono state messe in evidenza carenze della motivazione, fratture logiche nel percorso argomentativo, contraddizioni non sanabili della sentenza; si è piuttosto cercato di accreditare una diversa tesi che i giudici di merito hanno preso in esame e su cui hanno argomentato, con compiutezza di rilievi, per attestarne l'assoluta inconcludenza. La Corte di appello non ha trascurato alcun rilievo della difesa, ma ha preso in esame le deduzioni difensive, superandole con argomenti che hanno confermato la validità della ricostruzione operata in primo grado in punto di sussistenza del tentativo di omicidio. 7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Azienda sanitaria locale di Foggia e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civ
Sentenza Cassazione n. 27909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris