CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdata-ewv.ise-al4e-iYaft+-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, la mancata indicazione della interruzione della permanenza del reato associativo, gli aumenti applicati a titolo di continuazione e la mancata applicazione del minimo edittale, sono inammissibili perché non consentiti a fronte dell'accordo raggiunto sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; che la cessazione della partecipazione associativa e la qualificazione dei reati satellite nell'ipotesi lieve erano motivi di merito rinunciati e che la Corte ha precisato di aver applicato a titolo di aumento per la continuazione gli aumenti partitamente indicati nelle proposte; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere e_stensore Il