CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1999
Cassazione n. 44832/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di VELLETRI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15/03/2021, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due sentenze. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata unificazione dei reati. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale; - gli arresti subiti; [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati, mentre il ricorso si limita a non convenire con tale valutazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il C nsigliere