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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46996/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo k 1,e(0~0 j . 41/4).•,~C. tía A. 4 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Tivoli, in esito a giudizio abbreviato a seguito di arresto in flagranza e rito direttissimo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] un involucro contenente 3 grammi di cocaina.

2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, il quale articola tre motivi, tutti afferenti alla affermata responsabilità dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 1, 75, comma 1 e comma 1-bis, del d.P.R. 309/90 e artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché art. 27, comma 2, Cost. nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha adeguatamente valutato le risultanze processuali, avendo trascurato circostanze fattuali decisive al fine di dimostrare l'uso personale della droga rinvenuta.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 530, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver pronunciato sentenza di condanna nonostante il mancato superamento di "ogni ragionevole dubbio".

3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Tutte le censure dedotte, oltre ad essere manifestamente infondate, si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, fuoriuscendo, pertanto, dal perimetro del sindacato di questo Giudice di legittimità.

Si tratta, invero, di censure che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).

2.1. Il ricorrente, inoltra, articola le medesime questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

Di qui l'inammissibilità, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza della Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (ex multis, Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253893, ove, in motivazione, la S.C. ha precisato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; nello stesso senso, Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada ed altro, Rv. 258357).

3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, in particolare, motivatamente evidenziato (pp. 5 e 6) l'inverosimiglianza delle versioni fornite dall'imputato e dal suo difensore (diverse, peraltro tra loro) rispetto alla logicità dell'ipotesi d'accusa.

Richiamando il verbale di arresto dei Carabinieri di San cesareo, i quali hanno assistito alla cessione dello stupefacente da parte del prevenuto al Celli.

I due erano in auto insieme, il Celli al posto di guida, sotto la casa dell'imputato.

Scendendo dal mezzo e prima di accorgersi della presenza dei Carabinieri, Hurmuz consegnava al Celli un involucro bianco.

Avvedutosi della presenza di militari, scappava in casa. [OSCURATO:PERSONA], dopo un breve tentativo di fuga, veniva immediatamente bloccato e trovato con in mano la busta contenente i tre grammi di cocaina appena ricevuti dall'imputato.

3.1. Come si vede, l'impianto argomentativo della sentenza impugnata risulta puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i Giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, oltre che corretti in diritto, e perciò insindacabili in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo k 1,e(0~0 j . 41/4).•,~C. tía A. 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Tivoli, in esito a giudizio abbreviato a seguito di arresto in flagranza e rito direttissimo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] un involucro contenente 3 grammi di cocaina. 2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, il quale articola tre motivi, tutti afferenti alla affermata responsabilità dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 1, 75, comma 1 e comma 1-bis, del d.P.R. 309/90 e artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché art. 27, comma 2, Cost. nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha adeguatamente valutato le risultanze processuali, avendo trascurato circostanze fattuali decisive al fine di dimostrare l'uso personale della droga rinvenuta. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 530, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver pronunciato sentenza di condanna nonostante il mancato superamento di "ogni ragionevole dubbio". 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Tutte le censure dedotte, oltre ad essere manifestamente infondate, si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, fuoriuscendo, pertanto, dal perimetro del sindacato di questo Giudice di legittimità. Si tratta, invero, di censure che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). 2.1. Il ricorrente, inoltra, articola le medesime questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Di qui l'inammissibilità, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza della Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (ex multis, Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253893, ove, in motivazione, la S.C. ha precisato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; nello stesso senso, Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada ed altro, Rv. 258357). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, in particolare, motivatamente evidenziato (pp. 5 e 6) l'inverosimiglianza delle versioni fornite dall'imputato e dal suo difensore (diverse, peraltro tra loro) rispetto alla logicità dell'ipotesi d'accusa. Richiamando il verbale di arresto dei Carabinieri di San cesareo, i quali hanno assistito alla cessione dello stupefacente da parte del prevenuto al Celli. I due erano in auto insieme, il Celli al posto di guida, sotto la casa dell'imputato. Scendendo dal mezzo e prima di accorgersi della presenza dei Carabinieri, Hurmuz consegnava al Celli un involucro bianco. Avvedutosi della presenza di militari, scappava in casa. [OSCURATO:PERSONA], dopo un breve tentativo di fuga, veniva immediatamente bloccato e trovato con in mano la busta contenente i tre grammi di cocaina appena ricevuti dall'imputato. 3.1. Come si vede, l'impianto argomentativo della sentenza impugnata risulta puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i Giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, oltre che corretti in diritto, e perciò insindacabili in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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