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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1955

Cassazione n. 32540/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1955 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, lamentando, con il primo motivo di ricorso, la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza di secondo grado, resa a seguito di giudizio svolto ai sensi dell'art. 23, commi 1 e ss., d.l. 137/2020, nella forma del rito camerale non partecipato; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione con riferimento alla affermazione da parte della Corte d'appello di Bari della sussistenza del dolo specifico di evasione, in quanto la Guardia di Finanza aveva comunque potuto ricostruire il reddito del ricorrente, attraverso indagini sui conti correnti e interrogazioni della banca dati CLI.F0; con un terzo motivo di ricorso ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la risalenza nel tempo delle precedenti condanne riportate dal ricorrente.

Osservato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia perché la mancata comunicazione all'imputato del dispositivo della sentenza d'appello resa a seguito di giudizio camerale non partecipato non determina alcuna nullità, che non è prevista da alcuna specifica disposizione né è desumibile da quelle generali, tenendo conto della abolizione della possibilità di proporre ricorso per cassazione personalmente; sia perché, in ogni caso, tale omessa comunicazione non ha comportato alcuna conseguenza pregiudizievole per l'imputato, che ha conferito procura speciale al proprio difensore di fiducia per proporre ricorso per cassazione nel suo interesse, che è poi stato tempestivamente proposto, in tal modo esercitando il diritto di impugnazione al quale la comunicazione della decisione è funzionale, con la conseguente insussistenza del necessario interesse a far valere l'omissione denunciata, che non ha determinato alcuna conseguenza pregiudizievole per il ricorrente.

Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di distruzione od occultamento delle scritture contabili obbligatorie, la circostanza che la contabilità sia stata ricostruita aliunde, in quanto tale delitto non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire, come nel caso in esame, altrimenti (Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862).

Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello, sottolineando la ripetizione per più anni d'imposta delle condotte contestate e le precedenti condanne riportate dal ricorrente, ha dato conto adeguatamente, con valutazione non sindacabile sul piano del merito in questa sede di legittimità, degli elementi tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti assorbenti nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa sulla personalità dell'imputato che hanno determinato il diniego del riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1955 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, lamentando, con il primo motivo di ricorso, la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza di secondo grado, resa a seguito di giudizio svolto ai sensi dell'art. 23, commi 1 e ss., d.l. 137/2020, nella forma del rito camerale non partecipato; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione con riferimento alla affermazione da parte della Corte d'appello di Bari della sussistenza del dolo specifico di evasione, in quanto la Guardia di Finanza aveva comunque potuto ricostruire il reddito del ricorrente, attraverso indagini sui conti correnti e interrogazioni della banca dati CLI.F0; con un terzo motivo di ricorso ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la risalenza nel tempo delle precedenti condanne riportate dal ricorrente. Osservato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia perché la mancata comunicazione all'imputato del dispositivo della sentenza d'appello resa a seguito di giudizio camerale non partecipato non determina alcuna nullità, che non è prevista da alcuna specifica disposizione né è desumibile da quelle generali, tenendo conto della abolizione della possibilità di proporre ricorso per cassazione personalmente; sia perché, in ogni caso, tale omessa comunicazione non ha comportato alcuna conseguenza pregiudizievole per l'imputato, che ha conferito procura speciale al proprio difensore di fiducia per proporre ricorso per cassazione nel suo interesse, che è poi stato tempestivamente proposto, in tal modo esercitando il diritto di impugnazione al quale la comunicazione della decisione è funzionale, con la conseguente insussistenza del necessario interesse a far valere l'omissione denunciata, che non ha determinato alcuna conseguenza pregiudizievole per il ricorrente. Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di distruzione od occultamento delle scritture contabili obbligatorie, la circostanza che la contabilità sia stata ricostruita aliunde, in quanto tale delitto non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire, come nel caso in esame, altrimenti (Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862). Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello, sottolineando la ripetizione per più anni d'imposta delle condotte contestate e le precedenti condanne riportate dal ricorrente, ha dato conto adeguatamente, con valutazione non sindacabile sul piano del merito in questa sede di legittimità, degli elementi tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti assorbenti nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa sulla personalità dell'imputato che hanno determinato il diniego del riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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