CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Roma che confermava la sentenza del tribunale di Viterbo del3.2.2020, di condanna in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90.Si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge per l'esclusione dellarecidiva, con motivo inammissibile atteso che l'imputato, come rilevato dallaCorte, negli anni precedenti si è dedicato alla commissione di delitti della stessanatura, rilevando altresì, i giudici, una perdurante inclinazione al delitto anchenel 2018 con più accentuata pericolosità sociale a fronte d una condottacompiuta con modalità definite "professionali". Per cui è emersa una analisigiustificativa del pericolo nascente dal nuovo reato, in linea con noti e consolidatiindirizzi giurisprudenziali al riguardo.Dunque, il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]