CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 43458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rappresentato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BARONE Francesco ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la decisione del Tribunale di 1-Wk.5A che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.95 Dpr n.115/2002, per avere rilasciato false dichiarazioni nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata in Marsala il 25 Giugno 2013 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. A fronte della deduzione concernente la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, il giudice distrettuale escludeva che il reato si fosse prescritto in epoca anteriore alla udienza di discussione indicando una serie di atti di sospen- sione del dibattimento per complessivi giorni 257 da computarsi ai sensi dell'art.159 cod.proc.pen. 3. Il ricorrente deduce violazione di legge per essere stato computato nel calcolo delle sospensioni il termine (pari a giorni 31) risultante dal rinvio dell'udienza del 14 Dicembre 2020, assumendo che in tale udienza era stata com- piuta attività istruttoria e il dibattimento era stato rinviato per la discussione senza che venisse indicata esplicitamente la sospensione del termine di prescrizione. 4. Il ricorso si presenta inammissibile atteso che, dall'esame del verbale di udienza del 14 Dicembre 2010, che può essere consultato dalla corte di legittimità in ragione del rilievo processuale del motivo di ricorso, emerge che il rinvio venne concesso dal giudice di primo grado su richiesta della difesa dell'imputato una volta esaurita l'istruttoria dibattimentale, nella prospettiva di un differimento della di- scussione. 4.1 Vale pertanto il principio, ripetutamente affermato da questa eorte di le- gittimità, secondo il quale "il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta, e sempre che l'uno o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal ricono- scimento di un termine a difesa" (sez.U, n.1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv.220509; sez.4, n.18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv.228348-01". Nella specie il differimento della udienza fu determinato esclusivamente da esigenze riferibili alla difesa dell'imputato che ne aveva fatto richiesta, in quanto la istruttoria risul- tava ormai esaurita e non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento di un termine a difesa. 4.2 Destituita di fondamento è poi l'ulteriore deduzione secondo la quale il suddetto differimento della udienza non avrebbe dovuto comportare la sospen- sione del termine di prescrizione, in assenza nel verbale di udienza di una esplicita formula di sospensione, atteso che la sospensione del procedimento per impedi- mento delle parti o dei difensori o su loro richiesta è ancorata alla ricorrenza della ipotesi normativamente prevista dall'art.159 cod.proc.pen. e ha effetto per tutti gli imputati nei confronti dei quali si procede ai sensi del successivo art.161 comma 1 cod.pen., pure in assenza di un provvedimento formale (sez.4, n.40309 del 4/10/2007, Impero, Rv.237783; sez.7, ordinanza n.9466 del 25/11/2014, Franco, Rv.262670; sez.3, n.23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv.279861). 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo in ipotesi di esonero al riguardo, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022