CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 30460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa del 28/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Bergamo in data 26/04/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 628 comma primo cod. pen. e, con la recidiva specifica infraquinquennale, lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio alla base del giudizio di penale responsabilità del prevenuto (basato assertivamente sulle sole dichiarazioni di parte offesa), è articolato in termini che precludono il vaglio di questa Corte, risolvendosi in una censura non consentita in sede di legittimità in quanto non soltanto reiterativa di profili già scrutinati ma, per altro verso, finalizzata a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni all'evidenza estranee al sindacato di legittimità laddove, come è pacifico non sia avvenuto nel caso di specie, non vengano allegati e puntualmente dedotti specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito e posti a fondamento della decisione (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); considerato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza, questa, non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello (si vedano pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio), in larga parte trascurate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando, di fatto, un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/