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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28719/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29457/20 17 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla Piazza del Risorgimenton. 14; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2616/15/2017, depositata in data 10 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TK7013204403/2012, con il quale recuperava a Accertamento maggior reddito d’impresa - art. 32 bis d.P.R. n. 600/1973 - documentazione bancaria - omesso esame -effetti tassazione, ai fini Irpef, maggior reddito (€ 413.165,11 a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), sulla base di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, precisamente sulla base dei versamenti eseguiti su tre conti correnti bancari, per l’anno d’imposta 2006.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla C ommissione [OSCURATO:PERSONA], che respingeva il ricorso non avendo il Mari fornito adeguata prova documentale della movimentazione, nell’anno 2006, dell’ingente somma nell’ambito di attività produttive di redditi occultati al Fisco. 2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame deducendo la mancata valutazione, da parte del primo giudice , della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi per brevità CTR) del Lazio respingeva l ’appello sottolineando l’in idoneità della documentazione prodotta dal contribuente a superare la presunzione dettata dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973; in particolare il Mari si era «limitato ad una descrizione generica della movimentazione bancaria, senza alcuna indicazione delle relative causali giustificative».

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato adun unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il contribuente ha depositato, in data 2 ottobre 2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso G iampiero Mari deduce la «nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle prove documentali, specifiche ed analitiche, fornite dal contribuente e relative alle operazioni bancarie contestate dall’A.F. con l’avviso di accertamento n.

TK7013204403».

Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la doglianza consistente nella mancata valutazione della prova documentale integra un errore processuale, denunciabile con il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ..

Sostiene, quindi, di aver, sin dal primo grado di lite, allegato corposa documentazione giustificativa di gran parte delle operazioni contestate dall’Ufficio, a fronte della quale la CTR aveva omesso qualsiasi valutazione circa la causale delle singole operazioni.

Il motivoè fondato.

Anzitutto la doglianza va interpretata, pur in assenza di indicazione delle norme di legge violate, come carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la CTR delibato le censure svolte dal ricorrente e la corposa documentazione prodottaa sostegno delle stesse (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16812); nel corpo del motivo, tra l’altro, vi è l’espressa indicazione del n. 4) (error in procedendo) del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ..

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 7/4/2014 n. 8053).

Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez.

U., 4/6/2008 n. 14814).

Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).

2. Invero, nel caso di specie, la CTR, dopo aver riportato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di presunzione legale ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e di prova contraria a carico del contribuente, ha affermato che ‘non risulta che tale prova sia stata fornita dal contribuente, che, come rilevato dal primo giudice, si è limitato ad una descrizione generica della movimentazione bancaria, senza alcuna indicazione delle relative causali giustificative’ (pag. 3 della sentenza).

Ha, in definitiva,indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dal contribuente nell'appello , censure corredate da corposa documentazione relativa ai movimenti bancari.

Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.

3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29457/20 17 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla Piazza del Risorgimenton. 14; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2616/15/2017, depositata in data 10 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TK7013204403/2012, con il quale recuperava a Accertamento maggior reddito d’impresa - art. 32 bis d.P.R. n. 600/1973 - documentazione bancaria - omesso esame -effetti tassazione, ai fini Irpef, maggior reddito (€ 413.165,11 a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), sulla base di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, precisamente sulla base dei versamenti eseguiti su tre conti correnti bancari, per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla C ommissione [OSCURATO:PERSONA], che respingeva il ricorso non avendo il Mari fornito adeguata prova documentale della movimentazione, nell’anno 2006, dell’ingente somma nell’ambito di attività produttive di redditi occultati al Fisco. 2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame deducendo la mancata valutazione, da parte del primo giudice , della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi per brevità CTR) del Lazio respingeva l ’appello sottolineando l’in idoneità della documentazione prodotta dal contribuente a superare la presunzione dettata dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973; in particolare il Mari si era «limitato ad una descrizione generica della movimentazione bancaria, senza alcuna indicazione delle relative causali giustificative». 3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato adun unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il contribuente ha depositato, in data 2 ottobre 2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso G iampiero Mari deduce la «nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle prove documentali, specifiche ed analitiche, fornite dal contribuente e relative alle operazioni bancarie contestate dall’A.F. con l’avviso di accertamento n. TK7013204403». Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la doglianza consistente nella mancata valutazione della prova documentale integra un errore processuale, denunciabile con il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.. Sostiene, quindi, di aver, sin dal primo grado di lite, allegato corposa documentazione giustificativa di gran parte delle operazioni contestate dall’Ufficio, a fronte della quale la CTR aveva omesso qualsiasi valutazione circa la causale delle singole operazioni. Il motivoè fondato. Anzitutto la doglianza va interpretata, pur in assenza di indicazione delle norme di legge violate, come carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la CTR delibato le censure svolte dal ricorrente e la corposa documentazione prodottaa sostegno delle stesse (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16812); nel corpo del motivo, tra l’altro, vi è l’espressa indicazione del n. 4) (error in procedendo) del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ.. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 2. Invero, nel caso di specie, la CTR, dopo aver riportato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di presunzione legale ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e di prova contraria a carico del contribuente, ha affermato che ‘non risulta che tale prova sia stata fornita dal contribuente, che, come rilevato dal primo giudice, si è limitato ad una descrizione generica della movimentazione bancaria, senza alcuna indicazione delle relative causali giustificative’ (pag. 3 della sentenza). Ha, in definitiva,indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dal contribuente nell'appello , censure corredate da corposa documentazione relativa ai movimenti bancari. Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado. 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l
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