Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 12061/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 aprile 2024 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del giorno 2 luglio 2019 con cui il G.I.P. del Tribunale di Piacenza aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione ed C 4.000 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato per avere i Giudici del merito applicato il comma IV dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 e non già l'invocato comma 5 del medesimo art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del mero dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del Frontori.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la riconducibilità dei fatti di causa nell'ambito dell'invocata fattispecie di lieve entità sulla scorta non solo della quantità e della qualità dello stupefacente, in specie oltre 500 dosi medie singole di marijuana e 146 di hashish, ma alle modalità di produzione dello stesso, che avveniva in appartamento appositamente affittato per allestirvi la piantagione ivi rinvenuta ed alla presenza di bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 aprile 2024 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del giorno 2 luglio 2019 con cui il G.I.P. del Tribunale di Piacenza aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione ed C 4.000 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato per avere i Giudici del merito applicato il comma IV dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 e non già l'invocato comma 5 del medesimo art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del mero dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del Frontori. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la riconducibilità dei fatti di causa nell'ambito dell'invocata fattispecie di lieve entità sulla scorta non solo della quantità e della qualità dello stupefacente, in specie oltre 500 dosi medie singole di marijuana e 146 di hashish, ma alle modalità di produzione dello stesso, che avveniva in appartamento appositamente affittato per allestirvi la piantagione ivi rinvenuta ed alla presenza di bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 12061/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris