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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23120/2026

Testo disponibile della fonte

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re, rappresentata e difesa dall'avvocatoANDREA RIZZELLI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona dellegale rappresentante pro tempore;- intimate -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società Nibbio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. appellanteaveva impugnato la sentenza n. 129/2016 del Giudice di Pace diCivitavecchia con la quale era stata dichiarata la cessazione dellamateria del contendere sull’opposizione proposta controun’intimazione di pagamento relativa alla sanzione amministrativadi euro 1.767,38 per violazione del Codice della Strada, concompensazione delle spese di lite.L’impugnazione innanzi al Tribunale di Civitavecchia eralimitata al capo concernente la compensazione delle spese di lite,ritenuta dall’appellante illegittima per violazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c. per mancata applicazione del criterio della c.d.“soccombenza virtuale”, sul presupposto che, ove il giudizio fossestato deciso nel merito, l’opponente avrebbe conseguito la vittoriain ragione della fondatezza dell’opposizione.Il Tribunale adìto ha ritenuto infondato il gravame sostenendoche, al momento dell’introduzione del giudizio di opposizione,l’agente della riscossione avesse già disposto il discarico dellesomme portate dall’intimazione, riconoscendone la non debenza;sicché difettava ab origine l’interesse ad agire dell’opponente.

Intale situazione, la domanda avrebbe dovuto essere dichiaratainammissibile dal Giudice di Pace, con esclusione di una virtualesoccombenza delle parti opposte.

Pertanto, la compensazione dellespese e la mancata condanna in favore dell’opponente sono stateNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026reputate conformi a diritto e l’appello è stato integralmenterigettato.Avverso la suddetta pronuncia promuove ricorso percassazione la società Nibbio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,affidandolo ad un unico motivo illustrato da memoria.Restano intimate la [OSCURATO:PERSONA] di Roma e l’Agenzia delle EntrateRiscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91, 92, 100 e115 c.p.c. e 2697 c.c. ed alla giurisprudenza di legittimità, in temadi onere della prova, disponibilità delle prove e non contestazione,interesse ad agire e condanna alle spese di lite e soccombenza –art. 360 co. 1, n. 3».La censura investe la sentenza d’appello nella parte in cui ilTribunale di Civitavecchia ha confermato la compensazione dellespese del giudizio di primo grado, già disposta dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non potesse trovare applicazione ilcriterio della soccombenza virtuale, e ciò sul presupposto cheEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva emesso un provvedimento di discaricoprima ancora della notificazione dell’atto di opposizione.La ricorrente deduce, in primo luogo, che la decisioneimpugnata avrebbe fatto malgoverno degli artt. 91 e 92 c.p.c.,poiché avrebbe confermato la compensazione delle spese inassenza dei presupposti richiesti dalla legge ed in violazione delprincipio di causalità e soccombenza.Il nucleo della doglianza risiede nella circostanza che la societàopponente assume di non avere avuto alcuna conoscenza delNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026provvedimento di sgravio o discarico prima della costituzione ingiudizio del concessionario.

Sostiene altresì che il provvedimentorichiamato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non sarebbe mai statocomunicato né notificato alla contribuente e che, comunque, nonsarebbe stato neppure prodotto in giudizio, essendo statodepositato soltanto un estratto di ruolo aggiornato dal qualerisultava l’esistenza dello sgravio.

La mancata prova dellaconoscenza dello sgravio, gravante sul concessionario, avrebbedunque imposto di ravvisare la soccombenza, quantomenovirtuale, delle parti intimate e di regolare le spese secondo ilprincipio di causalità, non potendo la contribuente vittoriosa sulpiano sostanziale essere gravata dei costi di un giudizio resonecessario dall’altrui condotta.1.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.E’ pacifico che il destinatario della cartella di pagamento basatasu verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada puòesperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c. perdedurre con l’opposizione tutti i fatti estintivi sopravvenuti alladefinitività del verbale di accertamento, in quanto la relativadeduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazionedi questo fosse stata regolarmente eseguita (per tutte, Sez. Sez.U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).

Nel casoche ci occupa, il Giudice di Pace in tal senso adìto dall’odiernaricorrente aveva in effetti annullato la cartella esattoriale consentenza n. 17010/2009.L’intimazione di pagamento successivamente emessa inrelazione a crediti già oggetto di cartella annullata dal Giudice diPace è illegittima ove si fondi sul medesimo titolo caducato oNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026riproponga una pretesa già esclusa con efficacia di giudicato.L’intimazione, quale atto meramente prodromico all’esecuzione,presuppone, infatti, l’esistenza di un valido titolo esecutivo; venutomeno tale presupposto, difetta il diritto dell’amministrazione diprocedere alla riscossione coattiva, ferma la sola ipotesi in cui ilprecedente annullamento abbia riguardato meri vizi formalirinnovabili e non sia maturata prescrizione o decadenza.In presenza di una intimazione successiva all’annullamentodella cartella, il destinatario può, oltre a presentare egli stessoistanza di autotutela/discarico alla [OSCURATO:PERSONA], allegando lasentenza del Giudice di Pace e chiedendo lo sgravio della posizione,proporre opposizione all’intimazione ex art. 615 c.p.c., come ineffetti accaduto nel caso che ci occupa, qualora però a taleadempimento l’amministrazione non provveda.Ora, anche in assenza di una specifica comunicazionedell’avvenuto discarico dell’obbligazione de qua a seguito dellasentenza di annullamento della cartella passata in giudicato, restafermo che al momento dell’opposizione all’intimazione la pretesacreditoria era ormai venuta meno (e la difesa dell’intimata benavrebbe potuto accertare che l’amministrazione avesse procedutoa tale sgravio tramite un estratto di ruolo, in ossequio al principiodi economia dell’utilizzo del processo quale strumento a tutela deidiritti).[OSCURATO:PERSONA] conferma, dunque, quanto sostenuto dal secondogiudice in merito al fatto che il credito era già venuto meno primadell’introduzione della lite e che la condanna delle opposte avrebbeviolato il principio di cui all’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese nonpossono mai essere poste a cario della parte vittoriosa.

ViceversaNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026la compensazione delle spese appare scelta congrua e che tieneappunto conto dell’omessa comunicazione del provvedimento disgravio, temperando sul piano delle spese le conseguenze dellasoccombenza attorea.2.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo le controparti svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026.Il PresidenteMAURO CRISCUOLO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'avvocatoANDREA RIZZELLI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona dellegale rappresentante pro tempore;- intimate -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società Nibbio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. appellanteaveva impugnato la sentenza n. 129/2016 del Giudice di Pace diCivitavecchia con la quale era stata dichiarata la cessazione dellamateria del contendere sull’opposizione proposta controun’intimazione di pagamento relativa alla sanzione amministrativadi euro 1.767,38 per violazione del Codice della Strada, concompensazione delle spese di lite.L’impugnazione innanzi al Tribunale di Civitavecchia eralimitata al capo concernente la compensazione delle spese di lite,ritenuta dall’appellante illegittima per violazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c. per mancata applicazione del criterio della c.d.“soccombenza virtuale”, sul presupposto che, ove il giudizio fossestato deciso nel merito, l’opponente avrebbe conseguito la vittoriain ragione della fondatezza dell’opposizione.Il Tribunale adìto ha ritenuto infondato il gravame sostenendoche, al momento dell’introduzione del giudizio di opposizione,l’agente della riscossione avesse già disposto il discarico dellesomme portate dall’intimazione, riconoscendone la non debenza;sicché difettava ab origine l’interesse ad agire dell’opponente. Intale situazione, la domanda avrebbe dovuto essere dichiaratainammissibile dal Giudice di Pace, con esclusione di una virtualesoccombenza delle parti opposte. Pertanto, la compensazione dellespese e la mancata condanna in favore dell’opponente sono stateNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026reputate conformi a diritto e l’appello è stato integralmenterigettato.Avverso la suddetta pronuncia promuove ricorso percassazione la società Nibbio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,affidandolo ad un unico motivo illustrato da memoria.Restano intimate la [OSCURATO:PERSONA] di Roma e l’Agenzia delle EntrateRiscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91, 92, 100 e115 c.p.c. e 2697 c.c. ed alla giurisprudenza di legittimità, in temadi onere della prova, disponibilità delle prove e non contestazione,interesse ad agire e condanna alle spese di lite e soccombenza –art. 360 co. 1, n. 3».La censura investe la sentenza d’appello nella parte in cui ilTribunale di Civitavecchia ha confermato la compensazione dellespese del giudizio di primo grado, già disposta dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non potesse trovare applicazione ilcriterio della soccombenza virtuale, e ciò sul presupposto cheEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva emesso un provvedimento di discaricoprima ancora della notificazione dell’atto di opposizione.La ricorrente deduce, in primo luogo, che la decisioneimpugnata avrebbe fatto malgoverno degli artt. 91 e 92 c.p.c.,poiché avrebbe confermato la compensazione delle spese inassenza dei presupposti richiesti dalla legge ed in violazione delprincipio di causalità e soccombenza.Il nucleo della doglianza risiede nella circostanza che la societàopponente assume di non avere avuto alcuna conoscenza delNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026provvedimento di sgravio o discarico prima della costituzione ingiudizio del concessionario. Sostiene altresì che il provvedimentorichiamato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non sarebbe mai statocomunicato né notificato alla contribuente e che, comunque, nonsarebbe stato neppure prodotto in giudizio, essendo statodepositato soltanto un estratto di ruolo aggiornato dal qualerisultava l’esistenza dello sgravio. La mancata prova dellaconoscenza dello sgravio, gravante sul concessionario, avrebbedunque imposto di ravvisare la soccombenza, quantomenovirtuale, delle parti intimate e di regolare le spese secondo ilprincipio di causalità, non potendo la contribuente vittoriosa sulpiano sostanziale essere gravata dei costi di un giudizio resonecessario dall’altrui condotta.1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.E’ pacifico che il destinatario della cartella di pagamento basatasu verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada puòesperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c. perdedurre con l’opposizione tutti i fatti estintivi sopravvenuti alladefinitività del verbale di accertamento, in quanto la relativadeduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazionedi questo fosse stata regolarmente eseguita (per tutte, Sez. Sez.U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Nel casoche ci occupa, il Giudice di Pace in tal senso adìto dall’odiernaricorrente aveva in effetti annullato la cartella esattoriale consentenza n. 17010/2009.L’intimazione di pagamento successivamente emessa inrelazione a crediti già oggetto di cartella annullata dal Giudice diPace è illegittima ove si fondi sul medesimo titolo caducato oNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026riproponga una pretesa già esclusa con efficacia di giudicato.L’intimazione, quale atto meramente prodromico all’esecuzione,presuppone, infatti, l’esistenza di un valido titolo esecutivo; venutomeno tale presupposto, difetta il diritto dell’amministrazione diprocedere alla riscossione coattiva, ferma la sola ipotesi in cui ilprecedente annullamento abbia riguardato meri vizi formalirinnovabili e non sia maturata prescrizione o decadenza.In presenza di una intimazione successiva all’annullamentodella cartella, il destinatario può, oltre a presentare egli stessoistanza di autotutela/discarico alla [OSCURATO:PERSONA], allegando lasentenza del Giudice di Pace e chiedendo lo sgravio della posizione,proporre opposizione all’intimazione ex art. 615 c.p.c., come ineffetti accaduto nel caso che ci occupa, qualora però a taleadempimento l’amministrazione non provveda.Ora, anche in assenza di una specifica comunicazionedell’avvenuto discarico dell’obbligazione de qua a seguito dellasentenza di annullamento della cartella passata in giudicato, restafermo che al momento dell’opposizione all’intimazione la pretesacreditoria era ormai venuta meno (e la difesa dell’intimata benavrebbe potuto accertare che l’amministrazione avesse procedutoa tale sgravio tramite un estratto di ruolo, in ossequio al principiodi economia dell’utilizzo del processo quale strumento a tutela deidiritti).[OSCURATO:PERSONA] conferma, dunque, quanto sostenuto dal secondogiudice in merito al fatto che il credito era già venuto meno primadell’introduzione della lite e che la condanna delle opposte avrebbeviolato il principio di cui all’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese nonpossono mai essere poste a cario della parte vittoriosa. ViceversaNumero registro generale 19781/2021Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 23120/2026Data pubblicazione 13/07/2026la compensazione delle spese appare scelta congrua e che tieneappunto conto dell’omessa comunicazione del provvedimento disgravio, temperando sul piano delle spese le conseguenze dellasoccombenza attorea.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo le controparti svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026.Il PresidenteMAURO CRISCUOLO
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