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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15085/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici.

Il ricorso prospetta generiche deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto.

La sentenza impugnata, inoltre, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come dalle dichiarazioni del teste escusso emergevano le violazioni contestate.

Il ricorrente prospetta una omessa notifica dell'intimazione (per il pagamento e l'estinzione del reato), ma non fornisce indicazioni precise.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorso prospetta generiche deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto. La sentenza impugnata, inoltre, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come dalle dichiarazioni del teste escusso emergevano le violazioni contestate. Il ricorrente prospetta una omessa notifica dell'intimazione (per il pagamento e l'estinzione del reato), ma non fornisce indicazioni precise. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0
Sentenza Cassazione n. 15085/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris