CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 46719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto non è consentito sia perché si risolve nella sostanziale denunzia di vizi di motivazione non deducibili in sede di legittimità (da ultimo, cfr. Sez. 6 n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01) sia perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. A quest'ultimo riguardo i ricorrenti trascurano che l'ordinanza impugnata ha tratto la prova della disponibilità, quanto meno indiretta, dell'immobile in capo al proposto, [OSCURATO:PERSONA], non solo dal rapporto parentale con la formale proprietaria [OSCURATO:PERSONA] (il primo è padre della seconda), ma dall'accertata convivenza tra i due. Quanto alla disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto del bene, nel ricorso non vi è alcun riferimento concreto ad attività lavorativa o ad altre fonti di reddito che le consentissero di accumulare la somma di euro 54.140,00 utilizzata per l'acquisto dell'immobile di cui è formale intestataria. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottob