CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 26/6/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe ribadito la condanna pur in assenza di elementi a fondamento della responsabilità, dato che sul Centrone non sarebbe stata rinvenuta la sostanza oggetto della presunta divisione; la sentenza, peraltro, introdurrebbe un elemento non ancorabile ad atti processuali, e traviserebbe il contenuto del verbale di arresto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Centrone era stato visto dagli operanti nell'atto di dividere con il correo Giannelli un involucro contenente varie "cipolline" di stupefacenti, in precedenza disseminate dallo stesso Giannelli in nascondigli limitrofi alla piazza. Sebbene il Centrone non fosse stato visto nascondere la sostanza, o poi cederla, L L lo stesso aveva comunque diviso lo stupefacente con l'altro, per poi rimanere sulla piazza mentre i complici effettuavano frequenti attività di cessione. La sentenza, ancora, ha affermato che il ricorrente poteva aver in qualche modo occultato la sostanza in suo possesso, senza così poter andare esente da responsabilità; lo stesso, peraltro, non aveva fornito alcuna giustificazione quanto alla sua presenza sul posto, né con riguardo al possesso di 55 euro in banconote di piccolo taglio. Una motivazione adeguata e coerente con gli atti processuali, dunque, nella quale non si scorge affatto il vizio dedotto dal ricorrente, specie laddove censura un travisamento della prova (quanto al verbale di arresto) che non appare invece riscontrabile, soprattutto alla luce di considerazioni di puro merito - inammissibili in questa sede - sull'interpretazione del testo. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14