CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] iejiprocedimento a ca-ricó Zirct-ciestrtilttr5 é_ dr« [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude: 1)per il ricorso del PG contro [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità 2)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 3)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 4)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 59per [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con l'eliminazione della pena di lmese e 10 giorni di reclusione e per il rigetto per il resto 6)per [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso 7)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 8)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 9)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 10) per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso 1.1) per [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata 12)per [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore E presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di SULMONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale argomenta i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sono presenti altresì al fine della pratica forense la Dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] iscritta nel registro dei praticanti di Sulmona e il Dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] iscritto nel registro dei praticanti di Sulmona. E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale si riporta ai motivi del ricorso esponendone le motivazioni e ne chiede l'accoglimento E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale evidenzia le motivazioni poste alla base del ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi del ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o in subordine con rinvio E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale espone le proprie motivazioni e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente all'art. 74 E' presente in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA per delega orale l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale evidenzia i motivi del ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o in subordine con rinvio. E presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale rileva le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza n. 2411/2024 del 19/01/2024 emessa dalla Corte di appello di Bari propongono ricorso il Procuratore generale di Bari in relazione all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 156) dell'imputazione nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle relative condanne per i capi di imputazione loro ascritti. 2. Preliminarmente si rilevi che si è proceduto in primo grado per una serie numerosa di reati, ad opera di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, operante in Vieste, Cerignola e altri luoghi fino al mese di ottobre 2018, con le aggravanti della disponibilità di armi, del numero di aderenti superiori a dieci persone, dell'ingente quantità dello stupefacente trattato, e dell'uso del metodo mafioso nonché per la commissione di numerosi altri reati in materia di stupefacenti, di armi, di incendio, di ricettazione alcuni dei quali collegati all'attività associativa. 3. La sentenza impugnata ha richiamato per relationem la motivazione della decisione di primo grado in merito alla sussistenza dell'associazione ex art. 74 cit. di cui al capo 1) della rubrica, in quanto trattasi di profilo sostanzialmente estraneo all'articolazione dei motivi di appello in gran parte centrati sulla prova della partecipazione all'associazione e adeguatamente supportato dall'intervenuta acquisizione ai sensi dell'art.238-bis cod.proc.pen. agli atti del giudizio di appello della sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari del 12/06/20 e di quella resa dalla Corte di appello di Bari in data 21/02/22, divenuta irrevocabile il 30/01/23, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dalla Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le medesime imputazioni di cui ai capi da 1) a 6) del presente processo. 4. Con tali sentenze è stata definitivamente accertata con efficacia di giudicato la sussistenza del sodalizio criminoso ex art. 74 cit. di cui al capo 1) della rubrica, quanto alle posizioni di maggior rilievo apicale relative a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine alla sua connotazione plurima ed armata oltre che aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen..5. A tal fine, la sentenza impugnata richiama per relationem quanto rassegnato alle pagine da 12 a 47 della sentenza nr. 690 resa in data 21/02/22 dalla Seconda Sezione penale della Corte di Appello Bari, e così provvede: 5.1. assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 9) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo nr. 156) della medesima perché il fatto non sussiste; 5.2. dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo 7) dell'imputazione e, ritenuto il medesimo avvinto da vincolo di continuazione con gli ulteriori reati ascrittigli nel presente giudizio, esclusa quanto al reato di cui al capo 238) dell'imputazione la circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 1, nr. 5) e 6) cod.pen., applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro mesi quattro giorni venti di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; 5.3. dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo 7) dell'imputazione e, ritenuto il medesimo avvinto da vincolo di continuazione con gli ulteriori reati ascrittigli nonché ritenuto il vincolo di continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli oggetto della sentenza nr.690/22 resa in data 21/02/22 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza resa in data 12.06.20 dal GIP presso il Tribunale di Bari, irrevocabile il 30/01/23, ridetermina la pena in complessivi anni ventuno e mesi dieci di reclusione; 5.4. dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui al capo 239) dell'imputazione e ritenuti i medesimi avvinti da vincolo di continuazione, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; 5.5. previo riconoscimento del carattere prevalente delle circostanze attenuanti generiche ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni sette mesi e due di reclusione; 5.6. previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni dodici e mesi due di reclusione; 5.7. previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni sei e mesi otto di reclusione; 5.8. previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti, ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni quattro e mesi otto di reclusione; 5.9. previa esclusione del carattere reiterato della recidiva ascrittagli e ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni otto e mesi otto di reclusione; 5.10. riqualificati i reati ascrittigli ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa; 5.11. previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni otto di reclusione; 5.12. previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli in anni sette di reclusione; 5.13. riduce la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli nella misura concordata di anni tre mesi cinque di reclusione ed euro 25.000,00 di multa; 5.14. riduce la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli ad anni uno, mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 3000,00 di multa; 5.15. riduce la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli a mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 2667,00 di multa; 5.16. riduce la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli ad anni cinque di reclusione ed euro 26.000,00 di multa; 5.17. riduce la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli ad anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; 5.18. confermava nel resto la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi ad anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa, riqualificato il fatto nel delitto ex art. 648 cod. pen.). 5.19. Infine, la Corte di appello revocava le pene accessorie applicate rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari presenta ricorso limitatamente all'assoluzione perché il fatto non sussiste di [OSCURATO:PERSONA] dal capo n. 156) ove si ascrive allo stesso il delitto di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n, 309 del 1990 poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata allo spaccio, in favore di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo di ricorso eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione dei motivi addotti dal primo giudice per la decisione dl condanna nonché contraddittorietà con il giudizio di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato contestato al capo 157) della rubrica nella medesima sentenza. In primo luogo, rileva il ricorrente che la corte si è pronunciata erroneamente con un giudizio assolutorio omettendo del tutto la motivazione con riguardo a motivi espressamente indicati dal primo giudice, ed erroneamente interpretando le captazioni ambientali, così facendo un cattivo governo anche dei principi di valutazione della prova, e rendendo la motivazione mancante, insufficiente ed illogica sul punto. In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] assumendo l'inadeguatezza delle captazioni ambientali acquisite al processo e specificamente indicate nello stesso capo di imputazione per fondare, invece, un giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ma, a parere del ricorrente Procuratore generale, gli argomenti addotti si sostanziano in meri inconvenienti logici, del tutto congetturali privi di ogni aderenza rispetto ai fatti ed alle consuetudini delle attività di spaccio in concreto esercitate in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, circa l'interpretazione delle captazioni ambientali in merito ai rapporti di cessione di stupefacenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince di certo un'assidua frequentazione tra i due imputati, il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione impugnata, che, da un lato, ritiene che dalle captazioni sia emersa una "dinamica astrattamente compatibile" con i rapporti di cessione di stupefacenti; e però, dall'altro lato, valorizza il silenzio serbato nel corso del tragitto nel senso di attribuirvi un significato probatorio dubbio sul motivo dei movimenti in auto che stavano effettuando. La motivazione, infatti, a parere del ricorrente Procuratore generale, circa il comportamento silente dei due imputati, è in contraddizione con la ritenuta astratta compatibilità con la cessione, ove conclude favor rei che "appare poco credibile che, temendo di poter essere captati, i due interlocutori abbiano deciso di tacere sull'esternazione delle ragioni dei rispettivi spostamenti veicolari ponendo così in essere un'operazione di gran lunga più sospetta del ricovero agevolmente ben programmabile con indicazioni fasulle circa i motivi delle reciproche soste". La Corte, invece di valutare i contenuti dichiarativi delle intercettazioni e gli spostamenti in concreto effettuati in perfetta coerenza con le finalità di spaccio di stupefacenti, ha ritenuto non conveniente la condotta posta in essere rispetto ad un astratto principio di maggiore cautela dalla stessa Corte individuato sull'inesistente presupposto della consapevolezza della captazione ambientale e sulla base di abitudini del tutto inesistenti e comunque non fondate su elementi di prova acquisiti agli atti. Al contrario, il giudice di primo grado aveva ampiamente valorizzato i concreti elementi di circostanza nell'ambito dei quali la condotta si era verificata, anche ripetutamente, nei confronti dello stesso acquirente, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] (pag. 250 e segg. sentenza di primo grado). Sotto il profilo della incongruità, e della incoerenza della motivazione, va rilevato che il giudice è incorso in una palese contraddizione avendo del tutto ignorato di essersi pronunciato con una sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 157) della rubrica che corrisponde alla medesima transazione criminosa considerata sotto il profilo dell'acquisto dello stupefacente da parte del pusher. Allo stesso modo la Corte di appello ha ignorato di essersi pronunciata con un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una quantità innumerevole di episodi di spaccio, felicemente descrittivi di modalità pienamente coerenti con quelle descritte al capo 156) della rubrica a carico di [OSCURATO:PERSONA], capaci di descrivere una consolidata abitudine che toglie qualsiasi valore argomentativo logico alle asserzioni giustificatorie del giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] aggredisce la sentenza per la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al preteso accertamento dell'elemento materiale del reato di ricettazione; in particolare, si critica l'argomento utilizzato per sostenere l'affidabilità del riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dalla p.g. con riferimento tanto al preteso accertamento dell'elemento materiale del reato, quanto di quello soggettivo, oltreché alla ritenuta inapplicabilità della diminuente del contributo di minima partecipazione del correo ex art. 114 cod.pen. e della fattispecie di lieve entità ex art. 648, comma 2, cod.pen. 7.1. Al riguardo, la difesa aveva contestato che l'imputato fosse fisicamente presente all'atto del ritiro dell'autovettura oggetto di occultamento nel fondo intestato al padre, in ragione dell'impossibilità di identificarne con certezza l'effigie dal frame estratto ed analizzato dalla p.g.. Più precisamente, era stata oggetto di specifica censura l'identificazione del ricorrente con una foto segnaletica dell'imputato nella disponibilità dei Carabinieri di Carpino. La Corte territoriale, secondo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso totalmente di confrontarsi con il contenuto di tale specifica doglianza sulla scorta del rilievo "aprioristico" secondo cui «la scelta del rito abbreviato impone la cristallizzazione della prova in merito all'affidabilità del giudizio identitario formulato dai Carabinieri di Carpino» (così la sentenza impugnata, a pag. 56). Ritiene la difesa che l'equazione così istituita dal giudice di appello risulta vistosamente errata e manifestamente illogica sul piano giuridico. L'errore di diritto nel quale è incorso il provvedimento impugnato attinge, oltretutto, a un profilo definito nel ricorso "baricentrale" nella tenuta complessiva della struttura motivazionale che sorregge il confermato giudizio di colpevolezza del ricorrente, vertendo sulla presenza fisica — o meno- di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e al momento del ritiro e conseguente spostamento, dal Comune di Carpino, della vettura [OSCURATO:PERSONA], provento di furto e riciclaggio, ad opera dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa eccepisce, altresì, l'utilizzo contra reum delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e coimputato [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.. Ad ulteriore dimostrazione dell'avvenuto accertamento della condotta "ricettiva" ascritta al ricorrente la Corte territoriale attinge dalle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico ministero in data 18/11/2020 ed acquisite solo nel giudizio di secondo grado, però, senza minimamente dar conto della prescritta acquisizione ed illustrazione dei necessari riscontri esterni ed individualizzanti alle propalazioni. La violazione del precetto probatorio stabilito nell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., risulta dalla mera lettura del resoconto motivazionale dedicato da pag. 54 a pag. 56 della pronuncia, scorrendo la quale non si rinviene traccia grafica di un solo elemento valorizzato dalla Corte al fine di corroborare le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], utilizzate in chiave giustificativa della presunta "custodia" del veicolo oggetto di addebito ad opera del [OSCURATO:PERSONA]. Violazione che ridonda nel campo della motivazione, dovendo il decidente verificare innanzitutto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue propalazioni, per poi accertare ed enunciare l'esistenza di riscontri esterni, che ne giustifichino l'utile impiego a fini decisori. A tal riguardo, secondo il ricorrente, è significativo l'omesso controllo sulla fondatezza del riferimento — operato dal loquens - circa pregressi periodi di detenzione inframuraria "condivisi" con l'odierno ricorrente e l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, la surrettizia elusione della evidente discrasia emersa fra la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] e la stessa descrizione fattuale contenuta nel capo di imputazione riguardo le caratteristiche e le dimensioni del bene presuntivamente occultato dall'odierno ricorrente. Si allude, a quest'ultimo proposito, all'affermazione del chiamante in correità secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe "recato più volte da [OSCURATO:PERSONA] a Carpino, perché là gli lasciò una piccola jeeppetta, è una piccola jeep.." (cfr. trascrizioni interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] del 18/11720, pag. 120). La Corte d'appello, secondo il ricorrente, piuttosto che prendere atto della palese inattendibilità oggettiva di quanto affermato dal dichiarante, ha preferito osservare - per confutare la fondatezza del rilievo difensivo per il quale «il veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], qualunque ne fosse la versione o cilindrata, non potrebbe mai essere definito "una jeeppetta"» - come, per fatto notorio, "i [OSCURATO:PERSONA] abbiano anche modelli piccoli". Il che è certamente vero, se non fosse che il capo di imputazione descrive il veicolo oggetto di ricettazione non già, genericamente, come un veicolo del marchio "[OSCURATO:PERSONA]" bensì come un «[OSCURATO:PERSONA]» veicolo - notoriamente - di dimensioni tali (lunghezza di oltre 5,20 mt e larghezza di oltre 2,50 mt) da non poter mai - e da nessuno - essere definito "piccolo". La discrasia è tanto vistosa, quanto rilevante, giacché inficia la credibilità generica e specifica del chiamante in correità, proprio sul punto - nevralgico - relativo al bene oggetto di occultamento. Secondo il ricorrente è sintomatico, nei sensi appena censurati, il passaggio nel quale la pronuncia impugnata afferma: "occorre muovere dal presupposto fattuale per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha asseverato la continuativa presenza in Carpino della Jeep proprio in quanto ivi lasciata al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 57 della sentenza impugnata). 7.2. Con un secondo motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al preteso accertamento dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Già con il secondo motivo di appello, la difesa lamentava la carenza probatoria che affliggeva la sentenza di primo grado, sotto il duplice versante dell'accertamento della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] - a voler ritenere che egli fosse davvero presente al ritiro del noto veicolo dal terreno del padre in Carpino in data 10/01/2018 - della provenienza delittuosa del bene e del profitto perseguito dall'odierno ricorrente attraverso la sua asserita disponibilità a custodirlo (recte, occultarlo) nel frangente temporale intercorrente fra il 13/11/2017 ed il 10/01/2018. Ma la Corte territoriale, disattendendo le doglianze dell'appellante, a parere della difesa, ha prodotto motivazioni illogiche e contraddittorie sulla asserita consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienza delittuosa del bene occultato ([OSCURATO:PERSONA]), innanzi tutto. Con riferimento al vaglio positivo del dolo generico, è per nulla persuasivo il ragionamento deduttivo sviluppato dal decidente, secondo cui la durata del "ricovero" del mezzo - quasi due mesi - sul terreno della famiglia [OSCURATO:PERSONA] non può non implicare che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il ricorrente del fatto che trattavasi di mezzo rubato e manomesso. In secondo luogo, la critica difensiva si rivolge al passaggio della motivazione nel quale si deduce la sussistenza di tale animus dal fatto che, durante l'attività di ritiro del Suv dall'uliveto di Carpino, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dialogando fra loro, abbiano operato un riferimento allusivo alla ipotesi di poter essere sottoposti ad un controllo su strada ad opera delle forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] su questo versante, viene censurato il sillogismo impostato dall'estensore, mancando agli atti ogni pur minima dimostrazione che l'odierno ricorrente avesse potuto udire il contenuto di tale colloquio fra i due coimputati. Inoltre, osserva la difesa che la motivazione è lacunosa circa le asserite ragioni (di profitto o vantaggio patrimoniale e non) per le quali il ricorrente si sarebbe reso disponibile ad occultare il bene di provenienza delittuosa sul terreno del padre. Il provvedimento impugnato, con modus procedendi oltremodo ondivago, sembra dapprima ricondurre la finalità dell'agire illecito di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di una sorta di "solidarietà criminale" con i l coimputato [OSCURATO:PERSONA], insorta e consolidatasi nel riferito - dal [OSCURATO:PERSONA] - periodo di coeva detenzione inframuraria e, dunque, nell'ottica di un ''favore" che egli avrebbe inteso riservare al compagno di "ora d'aria", salvo, poi, approdare a conclusione diametralmente opposta. 7.3. Con un terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta inapplicabilità della diminuente del contributo di minima importanza prevista dall'art. 114, comma 1, cod.pen.. Il solo ed unico fattore asseritamente ostativo veicolato a fine pag. 57 della motivazione, relativo alla durata del "deposito" del mezzo rubato in Carpino, appare in verità tutt'altro che bastevole nei sensi predicati dalla motivazione.Orientano in tal senso almeno due riflessioni critiche proposte dalla difesa. La prima: [OSCURATO:PERSONA], per tutte le ragioni già dedotte nei motivi 1) e 2) del ricorso, più che risultare attivo concorrente nelle fasi di "preparazione ed esecuzione" del reato, è parso subire l'imposizione del [OSCURATO:PERSONA], senza neppure ricevere un vantaggio economico dal (modesto) contributo arrecato alla "causa illecita". La seconda: ad ulteriore riprova del contributo tutt'altro che rilevante apportato dall'odierno ricorrente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si premurava di operare egli stesso un monitoraggio personale e costante del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di deposito, come evidenziato dalla stessa Corte, senza avvedersi che proprio tale rilievo avrebbe dovuto supportare la configurabilità dell'attenuante invocata, piuttosto che valere ad escluderla. 7.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta inapplicabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 648, comma 2, cod.pen.. Quanto affermato dalla corte - "la natura del bene ricettato esclude la praticabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 anche perché solo un bene di valore avrebbe giustificato tutte le attenzioni riservategli dal [OSCURATO:PERSONA]" - stride in maniera eclatante, a parere della difesa, con la precedente osservazione secondo cui la piccola (e modesta) njeeppetta" indicata dal collaboratore di giustizia ben potesse identificarsi nella vettura oggetto di ricettazione ad opera del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 8.1.Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta il travisamento della prova e la conseguente apparente e illogica motivazione rafforzata sul capo di imputazione 239) per i reati ex artt. 424, comma 2, e 648-bis, cod. pen., aventi ad oggetto il danneggiamento seguito dall'incendio del veicolo [OSCURATO:PERSONA] al fine di distruggerlo. Ritiene la difesa di [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di Appello di Bari, nel ribaltare la pronuncia di assoluzione del GUP di Bari, si è limitata ad una sintesi estrema della sentenza di primo grado sul capo 239) (pp. 75-76 sentenza impugnata) e ad una parafrasi del motivo di impugnazione del Procuratore con conseguente apparente e illogica motivazione rafforzata (pp. 76-77 sentenza impugnata). Osserva la difesa che la sentenza di primo grado dava compiutamente atto ed analizzava i brevi dialoghi intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto essere autore materiale del reato di cui al capo 239) ed il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le captazioni danno piena prova della riferibilità dell'azione incendiaria ad [OSCURATO:PERSONA], alla luce della lettura congiunta dei dialoghi monitorati poco prima dell'incendio del veicolo, ove [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] sollecitandolo ad incontrarsi in vista di un adempimento non posticipabile e, soprattutto, del riconoscimento vocale compiuto dagli inquirenti, che ne attesta la presenza a bordo del [OSCURATO:PERSONA] durante il tragitto fino al luogo in cui il veicolo veniva poco dopo rinvenuto dagli inquirenti avvolto dalle fiamme. Ma, il giudice di primo grado riteneva che alle stesse conclusioni non potesse giungersi per [OSCURATO:PERSONA] non potendo escludere che lo stesso si sia limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] in via Spadolini ma non anche nel luogo dell'incendio. La Corte di appello di Bari non affrontava, invece, il mancato riconoscimento vocale da parte degli inquirenti del [OSCURATO:PERSONA], e ometteva, altresì, di prendere in considerazione che l'incontro tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] non è avvenuto, col favore delle tenebre (alle ore 23.00), ma alle ore 20.23, segno evidente che qualunque cosa fosse stata programmata, non aveva bisogno dell'esecuzione in orario notturno. Quanto alla parte relativa ai collaboratori di giustizia, la Corte di appello di Bari liquidava le imprecisioni di Della [OSCURATO:PERSONA] così affermando: «A conforto di quanto argomentato va osservato che l'incertezza dichiarativa del Della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato la partecipazione all'azione incendiaria di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]». Tale asserzione, a parere della difesa, non considera che Della [OSCURATO:PERSONA] non aveva per nulla attribuito il delitto al [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA], e attribuiva il delitto a chi aveva realizzato il furto all'[OSCURATO:PERSONA] («l'ha accesa uno che aveva fatto anche il furto dell'olio perché sapeva dove c'era l'olio, c'era la macchina»). Il furto all'hotel [OSCURATO:PERSONA], non vedeva fra gli esecutori il [OSCURATO:PERSONA], perché [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni contenute nel verbale di interrogatorio del 18/11/2021, acquisito agli atti affermava che autori del furto di olio all'[OSCURATO:PERSONA] erano stati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, ritiene la difesa la violazione dell'onere di "motivazione rafforzata" da parte di giudici di secondo grado, essendo mancato qualsivoglia confronto con le argomentazioni della sentenza di primo grado. 8.2. Con un secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale ascoltando i collaboratori Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Bari suffragava il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], affermando a p. 77 della sentenza: «A conforto di quanto argomentato va osservato che l'incertezza dichiarativa del Della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato la partecipazione all'azione incendiaria di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA] in quanto il propalante lo ha indicato quale unica fonte di conoscenza del fatto...non sono certo che c'era [OSCURATO:PERSONA], non vorrei dire una bugia, non.. di questo non sono certo. Però so che c'era il [OSCURATO:PERSONA] perché me lo disse pure lui che era andato con Antony ad accendere il [OSCURATO:PERSONA]...». Rileva la difesa che anche [OSCURATO:PERSONA], nel corso del già richiamato interrogatorio alla D.D.A. ha confermato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'incendio doloso della [OSCURATO:PERSONA] ("...[OSCURATO:PERSONA], era lui che... i due fratelli erano loro che commettevano diciamo queste cose come dico io di bassa manovalanza..."). Così, la Corte di appello di Bari confermava e tentava di suffragare l'accolta ricostruzione accusatoria con il narrato dei collaboratori di giustizia. Ma osserva la difesa che tale narrato era già stato in precedenza vagliato dal GUP del Tribunale di Bari, seppur con riferimento al collaboratore Della [OSCURATO:PERSONA], così affermando (pp. 382— 383 sentenza GUP Bari): «Né le dichiarazioni, sul punto alquanto imprecise del Della [OSCURATO:PERSONA], appaiono confortanti, avendo lo stesso fornito nel corso dell'interrogatorio risposte non sempre coerenti e preciso su tale specifico punto così dimostrando di non avere un chiaro ricordo della vicenda. Invero costui se in un primo momento indicava in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] gli autori dell'azione incendiaria, aggiungendo trattarsi di una circostanza appresa da [OSCURATO:PERSONA], solo in un secondo passaggio indicava il [OSCURATO:PERSONA] come uno degli autori dell'azione furtiva assieme all'[OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA]». La Corte di Appello di Bari superava il contrasto fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Della [OSCURATO:PERSONA], ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla scorta di una diversa valutazione delle prove dichiarative, senza disporre, correndone invece l'obbligo, la rinnovazione istruttoria 8.3. Con un ulteriore terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., nonché art. 606 lett. e) per travisamento della prova e illogica motivazione. La Corte di appello di Bari considerava responsabile [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del contatto con [OSCURATO:PERSONA] e in base alle dichiarazioni dei collaboratori. Sostiene la difesa che costituisce principio acquisito, nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di validazione della prova indiziaria, che l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta, che non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, debba essere preceduta dall'operazione propedeutica - da cui non può prescindersi - che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. U. n. 33748 del 12/07 /2005, Rv. 231678, Mannino; sez. 1, n. 30448 del 9/06/2010, Rossi, Rv, 248384; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). Nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico- deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. Ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto, munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del cd sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). La circostanza fattuale assumibile come indizio deve pertanto, perché da essa possa desumersi la prova - indiretta - dell'esistenza di un (altro) fatto, essere certa; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto - pregiudizievole per l'imputato - che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio. A ciò consegue l'ulteriore principio - che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato - dell'impossibilità di porre il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indizio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria - rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. - proprio perché l'esistenza dell'ulteriore fatto da dimostrare non sarebbe desunta da un elemento indiziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva, e dunque soltanto verosimile o supposto. Al riguardo osserva la difesa che: la voce del [OSCURATO:PERSONA] non viene riconosciuta dagli inquirenti; Della [OSCURATO:PERSONA] dava una ricostruzione confusa dell'episodio, prima addebitandolo ad altri, successivamente all'odierno imputato; [OSCURATO:PERSONA] se, da una parte afferma, di aver avuto contezza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito l'ordine di distruggere la Jeep, dall'altra non ha mai affermato di avere certezza che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] materialmente e in concreto ad incendiarla. 8.4. Sotto un quarto profilo la difesa eccepisce la violazione dell'art. 648-bis cod.pen., non rientrando l'incendio fra le condotte tipiche di cui alla norma incriminatrice contestata al capo 239); nonché lamenta l'omessa motivazione in ordine al dolo diretto di ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa della res. La Corte di appello di Bari riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio che, a parere della difesa, mal si attaglia al caso oggetto di giudizio e, comunque, la condotta dell'incendiare non poteva integrare la condotta tipica del riciclaggio. Il ricorrente mette in evidenza che anche la Corte di appello ha qualificato l'incendio come condotta riconducibile al genus di trasformazione. Ebbene, tale qualificazione risulta errata in quanto il bene protetto dal riciclaggio è impedire che res delictuosae vengano immesse nel mercato regolare dopo le condotte di ripulitura. Ma nel caso di incendio la res cessa ogni suo potenziale utilizzo, non potendo in alcun modo essere immessa in un mercato regolare. L'incendio, inoltre, favorisce, paradossalmente, la riconducibilità della res ad una attività delittuosa, non distrugge l'autovettura in sé, ma la rende inutilizzabile, né impedisce l'individuazione della provenienza delittuosa, ricavabile dai numeri di telaio. Rileva la difesa, inoltre, che la sentenza impugnata ometteva di argomentare la sussistenza del dolo di riciclaggio, ritenendo che il mero richiamo alla citata sentenza della Cassazione sia inconferente perché in quella sentenza coesisteva un fine di lucro con un dolo di ostacolo, ma nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] — qualora ritenuto coautore dell'incendio — aveva un solo fine e cioè distruggere un veicolo su cui si sospettava la presenza di un GPS posto dalle forze dell'ordine.La sentenza ricorsa ometteva di confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale spiegava come, all'indomani del ritrovamento dell'olio rubato, il [OSCURATO:PERSONA] avesse dato disposizioni di sbarazzarsi del veicolo ritenuto non affidabile. Si vedano al riguardo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] contenute nel verbale di interrogatorio del 18/11/2021, acquisito agli atti. Secondo la difesa, proprio utilizzando il metro di giudizio usato dalla Corte di appello di Bari ("appare per altro titolo inverosimile che l'apicale [OSCURATO:PERSONA] non abbia veicolato al [OSCURATO:PERSONA] tale dato conoscitivo"), non è credibile che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia veicolato anche l'informazione relativa al perché ci si dovesse disfare, distruggendola, di quell'autovettura e cioè per la presenza di un localizzatore satel lita re. Rileva la difesa che in questo caso la condotta veniva qualificata ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. perché realizzata al fine di ricavare materiale ferroso dalla combustione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito solo per distruggere il veicolo e renderlo inservibile. Tanto è vero che il veicolo usciva dalla disponibilità del gruppo criminale, veniva abbandonato lì dove era stato dato alle fiamme, come riferiva il [OSCURATO:PERSONA]. 8.5. Altro motivo di ricorso rileva la violazione dell'art. 648-bis cod.pen., non avendo l'imputato la consapevolezza della provenienza delittuosa della res; pertanto, difettando l'elemento soggettivo di cui alla norma incriminatrice contestata al capo 239) lamenta l'apparente o illogica motivazione. La Corte di appello di Bari sul punto così affermava: «Infine una volta acclarata la materiale partecipazione del giudicabile all'attività oggetto di imputazione, appare evidente sul piano probatorio asseverare come la suddetta sia stata posta in essere nella piana consapevolezza della derivazione illecita del mezzo. Ed invero mentre dal punto di vista logico non avrebbe avuto senso alcuno incendiare un'autovettura di lecita provenienza, appare per altro titolo inverosimile che l'apicale [OSCURATO:PERSONA] non abbia veicolato al [OSCURATO:PERSONA] tale dato conoscitivo (si pensi all'evidenza della consapevolezza indotta dalla cautela operativa di silenziare il contatto radiomobile durante le fasi prodromiche all'azione incendiaria) ove si consideri che tale conoscenza si era già consolidata in capo a [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno imputato, il quale aveva consapevolmente ricettato il mezzo, attesa peraltro la coniugazione di costoro (i due fratelli [OSCURATO:PERSONA]) nell'ambito di interventi di bassa manovalanza", come suggerito dal [OSCURATO:PERSONA]». La motivazione è illogica e contraddittoria, dal momento che quando si afferma che dal punto di vista logico non avrebbe avuto senso alcuno incendiare un'autovettura di lecita provenienza, si pone una contraddizione con quanto asserito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di interrogatorio del 18/11/2021, il quale riferiva la volontà degli apicali di disfarsi dell'autovettura per il sospetto che vi fosse un GPS. La motivazione appare alla difesa altresì illogica nella parte in cui afferma:«si pensi all'evidenza della consapevolezza indotta dalla cautela operativa di silenziare il contatto radiomobile durante le fasi prodromiche all'azione incendiaria»; la circostanza non può provare la consapevolezza della provenienza delittuosa della res, potendo ragionevolmente giustificarsi con una cautela da adottare per la perpetrazione di un atto illecito e cioè l'incendio dell'autovettura. Ed in effetti la stessa sentenza, come una sorta di lapsus calami, riferiva la cautela all'attività incendiaria. Altresì la motivazione appare illogica nella parte in cui la sentenza ricava la consapevolezza della provenienza delittuosa in capo all'imputato dalla consapevolezza che ne aveva il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Questa parte motiva presumeva la consapevolezza per il solo fatto che l'imputato è il fratello di [OSCURATO:PERSONA], presunto ricettatore, ma non vi è prova che gli stessi si siano parlati. Inoltre, la "bassa manovalanza" che caratterizzerebbe l'agire del [OSCURATO:PERSONA] non consiste e non si estrinseca in reati di ricettazione o riciclaggio, ma nel picchiare o incendiare, come da "interpretazione autentica" offerta da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di interrogatorio del 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] 9. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che riformava quella del GUP del Tribunale di Bari del 19.10.21, condannandolo alla pena di anni 8 per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d. P.R. n. 309 del 1990. 9.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ritenendo la difesa che la motivazione è in parte assente ed in parte illogica in relazione alla doglianza difensiva relativa alla richiesta di riduzione della pena per i reati satellite. Difatti nell'ultimo motivo dell'impugnazione veniva avanzata tale istanza, indicando nella sproporzione tra l'aumento per la continuazione per le ipotesi ex artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestate al ricorrente, raffrontate con quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], le ragioni della richiesta.In sostanza al [OSCURATO:PERSONA], che risponde del capo 11) per aver spacciato cocaina nell'ordine di 100 grammi a settimana dal giugno 2017 all'attualità, veniva applicato un aumento in continuazione di soli mesi 1 e giorni 15, mentre al [OSCURATO:PERSONA], cui è contestata la cessione di sostanze "leggere" per un periodo inferiore, limitato da febbraio ad aprile 2018, l'aumento ex art. 81 cod.pen. è di ben 2 anni e 10 mesi. La sentenza di secondo grado accoglie le istanze per il bilanciamento delle attenuanti generiche, ma non provvede sulla richiesta riduzione dell'aumento per la continuazione con i reati di spaccio, rendendo evidente la mancanza di motivazione. Peraltro, mentre nei confronti di altri imputati si è operato attraverso un aumento minimo ex art. 81 cod. pen. per le medesime fattispecie illecite, addivenendo per [OSCURATO:PERSONA] a 16 giorni ciascuno per ben 75 cessioni, per [OSCURATO:PERSONA] ad un aumento compreso tra 13 e 20 giorni ciascuno per 66 cessioni, per [OSCURATO:PERSONA] a 26 giorni ciascuno per 23 cessioni, non si comprende perché, invece, per il ricorrente sia stato calcolato 1 mese per ogni episodio. 9.2. [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tale motivo di doglianza ha presentato motivi aggiunti sostanzialmente richiamando il dictum delle Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, secondo il quale «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art, 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite». La mancanza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione integra un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 6853 del 27/1/2009, Maciocco, Rv. 242867; Sez. 2, n. 51731 del 2013, Foria). Nel caso che ci occupa il difetto totale di motivazione si identifica nell'assenza di specificazione delle modalità di calcolo dei reati satellite ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e nella non spiegata differenza di trattamento riservata al ricorrente, in posizione analoga rispetto a quella dei coimputati indicati nel ricorso già presentato 'ed al quale ci si riporta per non tediare la Suprema Corte, che rende la pena irrogata non rispondente ai criteri individuati dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite, non essendo noto il criterio utilizzato ai fini della verifica di congruità della commisurazione della pena e quindi di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della stessa.[OSCURATO:PERSONA] 10. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui sopra lamentando la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sanzione accessoria applicata ex art. 85, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto il vizio dell'omessa motivazione nel corpo della sentenza di primo grado, che sarebbe stato sanato in appello mediante l'integrazione della pronunzia di prime cure, non appare condivisibile. Ritiene la difesa - in linea con la giurisprudenza di Sez. 4, n. 42849 del 19/11/2023 che "in materia di stupefacenti, avendo le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R. n. 309 del 1990) natura facoltativa e non obbligatoria, l'irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale, la sentenza impugnata va annullata in parte (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019)". Tale omissione, già censurata con l'atto di appello, è stata rilevata dalla Corte di appello ma ritenendo che " ...come tale vizio motivo possa essere sanato in appello mediante integrazione della pronunzia di prime cure ... "; la motivazione resa dalla corte, secondo il ricorrente, ad una brevissima e succinta motivazione che, alla fine, è comunque risultata oltre che insufficiente, contraddittoria o manifestamente illogica. Infatti, la mera affermazione per cui "l'interdizione alla movimentazione veicolare (mediante il ritiro della patente di guida) possa costituire titolo di cautela preventiva rispetto alla reiterazione dell'illecito", risulta carente di ogni indicazione relativa allo specifico parametro rappresentato dal potenziale pericolo per la circolazione conseguente alla conservazione del titolo abilitativo. E' di tutta evidenza, quindi, come la stringata motivazione integrativa fornita dalla Corte d 'appello sulla pena accessoria applicata, non solo appaia insufficiente, ma costituisca anche una integrazione contraddittoria, illogica e palesemente contrastante con quanto argomentato sul punto dal giudice di prime cure, il quale, come innanzi evidenziato, si era già pronunciato sul rischio (non esistente) di reiterazione dell'illecito. In aggiunta, apparirebbe evidente anche la disparità di trattamento ingiustificata operata dalla Corte d'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ad altri imputati, i quali, pur avendo avuto ruoli primari nel sodalizio criminoso e riportato condanne ben più severe sotto il profilo sanzionatorio, si sono visti revocare in appello con una vaga e telegrafica motivazione la sanzione accessoria de qua (v. [OSCURATO:PERSONA], condannato ad anni 7 di reclusione, pag. 75; [OSCURATO:PERSONA], condannato ad anni 7 e mesi 2 di reclusione, pag. 83). [OSCURATO:PERSONA] 11.1. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza con un primo motivo per manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato articolato sulla violazione dell'art.192, comma 1, cod.proc.pen.. Il motivo aggredisce il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, volto a confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato. Secondo la corte, lo [OSCURATO:PERSONA] non fu ignaro accompagnatore del [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo di custodia del [OSCURATO:PERSONA]; tale ricostruzione confligge con il dato oggettivo dell'essere stato l'imputato immortalato dalle foto-trappola unitamente al [OSCURATO:PERSONA] vicino alla citata autovettura in una condizione che implica l'essere sceso dal proprio mezzo con manovra ultronea rispetto all'esigenza di fornire un semplice passaggio al [OSCURATO:PERSONA]. Tale rilievo, rende evidente che lo [OSCURATO:PERSONA] si sia incaricato di seguire lo spostamento della [OSCURATO:PERSONA] da Peschici a Carpino garantendo al [OSCURATO:PERSONA] il successivo rientro alla relativa dimora, luogo che diversamente questi non avrebbe potuto guadagnare ove avesse raggiunto da solo il nuovo luogo di dislocazione del mezzo ricettato. Il che impone di ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] abbia scortato il [OSCURATO:PERSONA] nella piena consapevolezza della missione di occultamento del [OSCURATO:PERSONA] per il ruolo di garante del trasporto del mezzo che la sua qualità di staffettista doveva assicurare: acquisizione della garanzia del buon esito della sortita che per un verso implica e presuppone la piena consapevolezza della derivazione furtiva del mezzo e per l'altro determina una correità nella fase di suo successivo occultamento. A parere della difesa trattasi di un ragionamento che proverebbe tutt'al più una condotta di mero accompagnamento ma non la consapevolezza della provenienza furtiva dell'auto, e di conseguenza l'ulteriore inferenza vizia la logicità della motivazione fondata su un unico indizio. 11.2. Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art.521 cod.proc.pen.Sulla base delle considerazioni svolte al motivo precedente la difesa ritiene che la sentenza abbia di fatto riconosciuto la responsabilità dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato. La difesa evidenzia che la contestazione riguardante l'imputato e di cui al capo 240) dell'imputazione era quella di cui all'art.648-bis cod.pen. perché, unitamente al [OSCURATO:PERSONA],"provvedevano ad occultare il veicolo succitato in una località boschiva in agro di Peschici, località [OSCURATO:PERSONA], dal 10 novembre 2017 al 13 novembre 2017". Per questo fatto, come riqualificato nel reato di ricettazione, lo [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato. In sede di appello l'imputato, come già esposto nel primo motivo di ricorso, partendo dalla premessa che l'unica prova a suo carico fosse quella tratta dalla foto-trappola che lo ritraeva vicino all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 2017, sosteneva che non vi era prova del concorso nell'occultamento dell'autovettura. La sentenza di appello ha ritenuto di poter superare la censura, considerando che, dalla prova che lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse anche avvicinato alla stessa, si poteva desumere la prova del concorso nell'ulteriore attività di trasferimento dell'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] a Carpino, con l'inevitabile conseguenza di ritenere, che lo stesso fosse pienamente consapevole della sua provenienza furtiva. Secondo la difesa la Corte finisce per ritenere lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile di ricettazione, non più per avere occultato l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] dal 10 al 13 novembre 2017, bensì per aver eseguito lo spostamento della predetta autovettura da [OSCURATO:PERSONA] a Carpino. E questo avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa, essendo a tal fine sufficiente considerare che, prendendo in considerazione una condotta diversa e successiva rispetto a quella contestata, la Corte territoriale ha potuto superare facilmente le censure difensive, che si erano incentrate sulla prova della condotta di occultamento contestata in [OSCURATO:PERSONA] e non anche sulla non contestata attività di trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] a Carpino. [OSCURATO:PERSONA] 12.1 [OSCURATO:PERSONA] con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della speciale diminuente di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione, ha reso ampie dichiarazioni e la Corte di appello — con il consenso delle parti — aveva acquisito il verbale di interrogatorio reso in data 18/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, però, non accoglieva la richiesta formulata dalla difesa affermando che: "il contributo dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] ... ha avuto un rilievo non dirompente poiché non si è tradotto nella formazione del bagaglio probatorio investigativo ma nella generazione di ragioni di apprezzabile riscontro allo stesso". Osserva la difesa che dalla analisi della sentenza è evidente la violazione di legge, ma soprattutto il vizio motivazionale, atteso che nella sentenza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ampiamente utilizzate al fine di corroborare il quadro probatorio. [OSCURATO:PERSONA] ha inciso nel processo rendendo dichiarazioni che analizzate in toto hanno fornito elementi nuovi ed elementi di riscontro a quanto già era noto all'[OSCURATO:PERSONA]. Per il contributo reso il [OSCURATO:PERSONA] doveva beneficiare del riconoscimento della speciale diminuente di cui al 7 ° comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. 12.2. [OSCURATO:PERSONA] con un secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per il mancato riconoscimento della speciale diminuente di cui al 3 °comma dell'art. 416-bis.1 cod.pen.: si evidenzia che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è contestata l'aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. In virtù della collaborazione è evidente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto beneficiare del riconoscimento della diminuente ad effetto speciale di cui al terzo comma dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. avendo inciso in maniera determinante con le dichiarazioni rese. 12.3 Con un terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta sempre la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen. prevalenti sulle aggravanti contestate. La Corte di appello pur dichiarando la sussistenza delle attenuanti generiche le ha ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, operando un'evidente disparità di trattamento sanzionatorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Nessuna argomentazione viene riportata nella sentenza che giustifichi le motivazioni sottese alla mancata concessione della massima estensione prevista per la sussistenza delle attenuanti generiche. E non viene esposta alcuna valutazione circa il mutato status del [OSCURATO:PERSONA]. 12.4. Con un quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 606. lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea determinazione degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod.pen.., atteso che, allorché la Corte di appello ha determinato gli aumenti ex art. 81 cod.pen., ha operato una disparità di trattamento sanzionatorio tra gli imputati. In particolare, la Corte di appello aumentando la pena ex art. 81 cod.pen. per il capo d'imputazione sub 237) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sancisce un aumento di anni 1 e mesi 7 di reclusione, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sancisce un aumento di 7 mesi di reclusione. La Corte di appello è incorsa in violazione di legge e vizio motivazionale atteso che, in ordine agli aumenti ex art. 81 cod.pen., non ha motivato e/o congruamente giustificato, ma soprattutto ha statuito un aumento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dalla difesa definito paradossale atteso che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] — che peraltro all'epoca era anche latitante - ha beneficiato di un minimo aumento in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 13. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso lamenta la mancanza della motivazione evidenziando che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una motivazione concreta che nel caso specifico manca in quanto sarebbe priva dei necessari passaggi indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraordinato, e completo anche in ordine alle risposte da dare alle istanze provenienti dagli atti. [OSCURATO:PERSONA] 14. [OSCURATO:PERSONA] ricorre lamentando la violazione ed erronea applicazione dell'art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dal ricorso al metodo mafioso per travisamento della prova per omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. La sentenza della Corte di appello di Bari avrebbe motivato in maniera succinta e basandosi su congetture, sconfessate dai fatti, la prova sulla partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio ex 74 cit.. L'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA], a parere della difesa, è stato del tutto occasionale e come tale, inidoneo alla configurazione di una reale partecipazione al sodalizio, nei cui confronti, avrebbe maturato una marginale appartenenza. Appare, infatti, palese come la maggior parte della droga acquistata, venisse condivisa con gli amici di un tempo, prima ancora che essere spacciata e che lo spaccio, appunto, serviva a [OSCURATO:PERSONA], ed ai suoi amici, per non doverla pagare direttamente loro, ma facendone rientrare i costi in un'attività illecita di cui all'art. 73 co. 1 del d.P.R. 309 del 1990.La Corte ha mancato di ribadire che cosa diversa, rispetto alla partecipazione, sono le situazioni di mera contiguità o di vicinanza ad un gruppo criminale, le quali da sole, non sono ritenute sufficienti ad integrare l'appartenenza alla stessa. Nel caso specifico, la motivazione impugnata erroneamente ha valorizzato il comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco minimo temporale di un mese, ossia i reiterati episodi di spaccio, come base sintomatica della partecipazione all'associazione per delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 15. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui sopra, con un primo motivo, per illogicità della motivazione e per l'erronea valutazione delle prove testimoniali valutate a carico dell'imputato il quale è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, assorbiti in quest'ultimo i reati di cui all'art. 73 commi I e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e condannato dalla Corte d'appello di Bari alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie. Sul punto il ricorso, dopo aver trascritto una parte della motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello, ritiene che tale motivazione, per sostenere la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, richiami in modo parziale le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Dette dichiarazioni, invece, devono essere lette in un'ottica di favor per l'imputato ed interpretate nel concludere che [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse al [OSCURATO:PERSONA] unicamente per acquistare la sostanza stupefacente posto che, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato nel corso dei suoi interrogatori, il monopolio della marjuana era interamente nelle sue mani. Pertanto, ritiene la difesa, quando il [OSCURATO:PERSONA] si trovava a Vieste, essendo un consumatore abituale di sostanze stupefacenti di tipo marjuana, doveva approvvigionarsi obbligatoriamente dal [OSCURATO:PERSONA] ma non che [OSCURATO:PERSONA] potesse appartenere al sodalizio criminoso di cui faceva invece parte [OSCURATO:PERSONA]. Altre circostanze riportate a fondamento del ricorso riguardano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nello specifico il verbale di interrogatorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] reso avanti al Pubblico ministero e le dichiarazioni di Della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che si fidavano del [OSCURATO:PERSONA] perché era il nipote di [OSCURATO:PERSONA] e perché manteneva aperto il canale di approvvigionamento per lo svolgimento dell'attività di spaccio al minuto, circostanza che non è di per sé sufficiente per affermare una partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso capeggiato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] vendesse a sua volta la sostanza stupefacente che aveva acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], pacificamente appartenente al sodalizio criminoso, sta a significare che lo stesso è solamente un semplice spacciatore e non certamente un distributore che lavora per l'associazione criminosa, né tantomeno che ne fa parte. In questa chiave di lettura dovranno essere interpretate anche le intercettazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], menzionate in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] - così ritiene il ricorrente - ha posto in essere una pluralità di condotte di spaccio ma questo non costituisce, di per sé, elemento sintomatico dell'esistenza di un sodalizio, né tantomeno circostanza da cui desumere la stabilità dell'organizzazione e la suddivisione dei ruoli tra i partecipi. Quanto all'elemento soggettivo richiesto è necessario dimostrare l'affectio societatis ed in particolare la conoscenza da parte dell'imputato dei partecipi all'associazione, la stabilità dell'adesione e, quindi, la rilevanza della condotta criminosa nonché la peculiarità del ruolo. 15.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali valutate a carico di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] su questo punto la difesa trascrive la parte motiva della sentenza d'appello per sostenere che appare infondata la motivazione ove non accoglie l'appello volto all'esclusione della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso. Perché concorra l'aggravante occorre che la vittima sia consapevole che l'agente è parte dell'associazione e che questo esplichi i caratteri di intimidazione, con la conseguenza che la semplice elencazione di eventi delittuosi non è di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante. Il giudizio di primo grado avrebbe dovuto indagare se sia stata data prova della "forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso" che tuttavia non è mai emersa. 15.3 Con un terzo motivo di ricorso la difesa lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416-bis. 1, cod. pen., in particolare con riguardo all'aumento della pena in forza della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso. Fermo restando quanto detto nei motivi precedenti, la difesa chiede che, qualora venisse effettivamente ravvisata una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, l'aumento di pena per effetto dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen. dovrà essere contenuto nel minimo in ragione del ruolo assai marginale del [OSCURATO:PERSONA] nonché della sua condotta, sia personale che processuale.La difesa riporta che [OSCURATO:PERSONA], come è stato dato atto in sentenza, da sempre svolge attività lavorativa ed è persona incensurata e dato ancor più importante ha sempre mantenuto un comportamento processuale adeguato. Il prevenuto merita, quindi, un corretto trattamento sanzionatorio che tenga conto anche di queste circostanze. Ca rpa no [OSCURATO:PERSONA] 16. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. 16.1. Un primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, lett. c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 606 lett. e), cod.proc.pen. e art. 111 Cost. per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza relativamente alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso di cui al capo 1) di imputazione ritenendo che trattasi di motivazione assai 'sbrigativa' sulla ricostruzione del fatto palesemente in contrasto e contraddittoria rispetto alle risultanze processuali. Secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure richiamata per relationem dalla Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto all'interno del sodalizio criminoso dedito al narcotraffico diretto da [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di partecipe, garantendo un costante appoggio all'organizzazione, in particolare, coadiuvando i sodali nel compimento delle attività illecite di spaccio, acquistando ingenti quantitativi di droga da immettere nel mercato illegale di Vieste. Sulla base esclusivamente del contenuto di alcune conversazioni, il [OSCURATO:PERSONA] barese ha ritenuto erroneamente di ravvisare la responsabilità penale del ricorrente sulla base di un'affermazione meramente assertiva: in una serie di arbitrarie congetture e supposizioni (prive di adeguati referenti probatori), che delineano l'ipotesi della c.d. "motivazione apparente" (attraverso l'enunciazione di clausole di stile, svincolate da una puntuale analisi delle evidenze processuali ed al di fuori di una analitica confutazione delle censure difensive). La Corte di appello di Bari, secondo il ricorrente, ha omesso qualsivoglia confronto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati se si considera che: 1) [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame dell'imputato, ammetteva di essere uno spacciatore che agiva per conto proprio: in particolare, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] acquistava cocaina da vari soggetti non avendo affatto un rapporto stabile ed esclusivo con il presunto sodalizio criminoso facente capo a [OSCURATO:PERSONA];2) dalla lettura delle intercettazioni, infatti, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era dotato di una propria capacità economica per l'acquisto di stupefacenti (emblematico il dialogo del 26/03/2018, captato tramite lo spyware nel quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di avere disponibilità immediata di 6.800,00 euro in contanti per l'acquisto di lilla partita di 100,00 gr di cocaina); 3) di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] non divideva gli utili con il presunto gruppo criminale né tantomeno lo stesso era uno stipendiato del gruppo; gli organi inquirenti non hanno fornito altresì alcun elemento individualizzante l'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 quale l'esistenza di una cassa comune e/o la spartizione dei proventi tra gli associati; 4) contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte circa la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al presunto sodalizio, deve necessariamente evidenziarsi che egli non ha mai trattenuto rapporti stretti e frequenti con gli altri coimputati. Non solo, il ricorrente non è legato neppure da rapporti di parentela con gli altri imputati; 5) [OSCURATO:PERSONA], nel corso del suo esame, forniva al Giudice di prime cure il motivo per cui nel dialogo del 26/03/2018 rivolgendosi all'[OSCURATO:PERSONA] pronunciava la frase "io sto con poi punto e basta.. .io a [OSCURATO:PERSONA] (ndr [OSCURATO:PERSONA]) non lo posso mancare di rispetto"; sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto a pronunciare la predetta frase al fine di evitare ritorsioni nei propri confronti da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in altre parole, il [OSCURATO:PERSONA], essendo uno spacciatore autonomo estraneo a qualsivoglia organizzazione, temeva per la propria incolumità in quanto subiva forti pressioni e per evitare conseguenze più gravi affermava di non poter mancare di rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (ndr [OSCURATO:PERSONA]); 6) dalla lettura delle conversazioni intercettate che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] emerge con chiarezza che mai si fa riferimento ad approvvigionamento o cessioni di droga per conto di un'associazione criminale: il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato ad acquistare in proprio la sostanza stupefacente e mai ha diviso i propri utili con il gruppo. Infine, la sporadicità dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati ed il tenore delle intercettazioni consentono di escludere la consapevolezza da parte dello stesso di contribuire con la propria condotta alla realizzazione del programma criminoso di una presunta associazione. La estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione criminale trova conferma altresì nella circostanza che lo stesso nel corso dei dialoghi intercettati, non utilizza il "noi" bensì il "voi".Tale ultima circostanza smentisce le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era soggetto appartenente al gruppo, [OSCURATO:PERSONA] minacciava di morte il [OSCURATO:PERSONA] per fargli acquistare droga dal suo presunto gruppo. 16.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 606 lett. e), cod.proc.pen. e art. 111 Cost. per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza relativamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso di cui al capo 1. [OSCURATO:PERSONA] era vittima di minacce finalizzate a fargli acquistare sostanza stupefacente esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA]. Appare pertanto legittimo, secondo la difesa, porsi l'interrogativo su come può estendersi al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante del "metodo mafioso" se lo stesso era vittima di minacce, aggravante che, a parere della difesa, deve ritenersi insussistente nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 17. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione di legge, nonché omessa, insufficiente, illogica motivazione in relazione alla sua ritenuta responsabilità per la contestazione formulata nel capo di imputazione 7). In linea generale, il ricorso afferma come le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale non siano rispettose del criterio di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", dettato dall'art. 533 cod. proc. pen.. Difatti, la commissione del reato da parte del [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, è stata desunta da indizi tutt'altro che gravi, precisi e concordanti. In primo luogo, è evidente, che l'affermazione secondo cui l'imputato trafficava cocaina e marijuana non può significare che ogni contenitore o borsone da esso trasportato contenesse immancabilmente sostanza stupefacente. Al contrario, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esame del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evince che la località Reginella, era un luogo dove lasciavano ogni tanto: "qualche arma provvisoriamente per un giorno o due, era un altro punto diciamo per nascondere ogni tanto qualche cosa illecita...". Della [OSCURATO:PERSONA], che pure è stato condannato per partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, sodale e uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], individua la località Reginella come un posto in cui si potevano occultare "cose illecite", ma parla di armi e non specificatamente di droga. Nè si può desumere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come invece ha fatto il giudice di merito, che la droga rinvenuta e sequestrata in data 11/08/2018 fosse un rifornimento che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riservato al [OSCURATO:PERSONA]: in primo luogo, il quantitativo di cui parla [OSCURATO:PERSONA] (5 kg) non è affatto di omologabile valore ai 6,7 kg. sequestrati. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] individua l'agriturismo [OSCURATO:PERSONA] come il luogo dove egli nascondeva la droga allorquando [OSCURATO:PERSONA] gliela consegnava, viceversa non ha indicato il posto come luogo in cui il ricorrente era solito nascondere sostanza stupefacente. Questi elementi, secondo la difesa conservano una mera natura indiziaria alla luce sia della distanza temporale intercorsa tra la sosta dell'autovettura ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di rinvenimento della sostanza stupefacente (11/08/2028), sia della distanza spaziale tra il luogo in cui si è fermata l'autovettura e il luogo di rinvenimento della droga senza che, peraltro, l'area in questione sia stata monitorata al fine di captare eventuali spostamenti sul posto di terzi soggetti. La difesa critica, altresì, la considerazione, come elemento di riscontro, della captazione all'interno dell'abitacolo della vettura, del classico rumore di apertura e chiusura di una zip, rilievo sonoro compatibile, secondo i giudici d'appello, con l'apertura di un borsone munito di zip in cui era stato albergato sia il quantitativo drogante, sia i contenitori di plastica ove poi la sostanza stupefacente è stata stipata nel terreno. A ben vedere, però, tale dato non consente di escludere, quale ipotesi alternativa ragionevole, che il borsone contenesse altro materiale di provenienza illecita trasportato per essere occultato, come ad esempio armi; anzi, tale ipotesi risulterebbe avvalorata da altri elementi quali: le dichiarazioni di Della [OSCURATO:PERSONA] (che individua la località Reginelle come luogo in cui veniva nascosta ogni tanto qualche arma) nonché dal rumore avvertito dagli inquirenti, all'interno dell'abitacolo della autovettura in data 02.08.2018, riconducibile allo scarrellamento di un'arma. Risulta dunque evidente per la difesa l'illogicità e carenza della motivazione con cui la Corte territoriale finisce col ritenere il ricorrente colpevole del reato ascritto al capo 7) della rubrica e ciò in violazione del disposto dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Esso coglie correttamente un deficit motivazionale costituito dalla 27 t ' caduta logica e dalla contraddittorietà della valutazione degli elementi di giudizio costituiti dalle captazioni le quali sono state diversamente valutate per due posizioni processuali simmetriche, peraltro senza adeguato confronto con completo e coerente esame dei medesimi elementi riguardanti lo stesso fatto svolto nella motivazione di primo grado. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], atteso che in primo e secondo grado vi sono state due valutazioni difformi del medesimo materiale probatorio, evidenzia che l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso4 in cui la sentenza di appello formuli un giudizio di responsabilità radicalmente contrapposto a quello espresso nel giudizio di primo grado. Utile richiamare al riguardo l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, laddove nel giudizio di secondo grado si sia determinata l'integrale riforma della sentenza impugnata, si deve fare riferimento in termini rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle acquisizioni dibattimentali e degli elementi probatori - decisivi ai fini della rivisitazione della decisione di primo grado - posti a fondamento di quel giudizio. In queste ipotesi, «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). 1.2. Peraltro, l'obbligo di una motivazione di appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado, per la sua tenuta processuale, logica e argomentativa, si collega a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Con la conseguenza che: «In caso di ricorso per manifesta illogicità della motivazione, il giudice di legittimità può esaminare la sentenza di primo grado al fine di valutare se il giudice di appello abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni ivi esposte, in quanto la motivazione del secondo giudice, soprattutto qualora la difformità investa l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 32970 del 23/06/2004, Santili, Rv. 229144 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718 - 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2011, Banchero, Rv. 272082 - 01).1.3. Al riguardo si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale consolidato, anche in forza di una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui: «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga dì pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01). 1.4. Nella fattispecie processuale riguardante l'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello si è allontanata da tali principi sulla peculiarità della motivazione di secondo grado procedendo ad una rilettura destrutturante della sequenza indiziaria esposta dalla sentenza di condanna di primo grado in termini logico deduttivi lineari e coerenti. 1.5. Tali indizi nella sentenza di primo grado sono esposti come fatti certi dai quali, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare con l'applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in linea con un consolidato orientamento di legittimità (vedi ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321- 01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01). 1.6. Secondo tale consolidato orientamento il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Quest'ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 44324 del 2013, citata; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. .247449-01). La prova logica, raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01). L'importante è che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata; l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. '6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). 1.7. [OSCURATO:PERSONA] osserva che dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado emerge, dopo aver integralmente riportato le conversazioni captate riguardanti i rapporti e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione analitica dei singoli movimenti del 16.10.2017 quando sarebbe avvenuta la cessione di stupefacenti di cui al capo 156) dell'imputazione che sono ritenuti perfettamente coerenti con l'attività di spaccio. In particolare, la motivazione spiega che l'autovettura Volkswagen targata [OSCURATO:TARGA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], alle ore 14.57 effettua una fermata dove si coglie [OSCURATO:PERSONA] verosimilmente contare delle banconote nei pressi del bar Paprika 2, e che [OSCURATO:PERSONA] rientra a bordo dell'autovettura con [OSCURATO:PERSONA] dopo appena due minuti. Successivamente alle 15.13 [OSCURATO:PERSONA] scende dal veicolo intimando a [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi da quel posto per circa 5 minuti e poi ritornare a riprenderlo. Infatti, successivamente il veicolo si ferma nuovamente nello stesso punto dove [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato [OSCURATO:PERSONA] il quale risale a bordo riprendendo insieme la marcia nella direzione verso la [OSCURATO:PERSONA], ancora dopo pochi minuti il veicolo effettua una fermata in località zingarelle dove insiste un'abitazione nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e ivi [OSCURATO:PERSONA] scende lasciando il veicolo con motore avviato e si allontana mentre Anthony lo attende in auto sino alle successive 15:23 allorquando il conducente risale a bordo del mezzo e riprende la marcia e con direzione verso il centro abitato di Vieste. Infine, alle 15:29 il veicolo effetto una fermata in via Puglia dove [OSCURATO:PERSONA] scende dal veicolo per fare rientro a casa ubicata pochissimi metri di distanza. 1.8. La sentenza di primo grado, pertanto, ricostruisce la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sempre presente nella dinamica descritta. Rileva sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] si fa accompagnare in un dato luogo per scendere da solo dall'abitacolo del veicolo e farsi riprendere dopo soli 5 minuti, tempo sufficiente per procurarsi lo stupefacente da cedere a [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur rimanendo in auto, raggiunge la propria abitazione per scendere dal veicolo e risalire pochi minuti dopo per riaccompagnare [OSCURATO:PERSONA] a casa. 1.9. La motivazione di primo grado evidenzia che: "Orbene, come anticipato, ai fin; dell'interpretazione dell'incontro intervenuto tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della sua univoca finalizzazione alla cessione di droga, non si può prescindere dal dato ampiamente disvelato dalla presente indagine relativo all'abituale approvvigionamento di cocaina dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dedito quest'ultimo nel periodo coevo a quell'incontro monitorato ad una frenetica e quotidiana attività di spaccio di cocaina" (pag. 250 sentenza di primo grado). La sentenza di primo grado, quindi, offre una coerente deduzione probatoria per la quale l'incontro, preceduto dal conteggio delle banconote, appare finalizzato alla cessione, ripete una dinamica dell'abituale vendita di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] a Devita, nel medesimo periodo. 1.10. L'esposizione motivazionale della sentenza di primo grado a pag. 248- 252, dando atto della speculare e collegata posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] (capo 157), nonché del medesimo compendio probatorio costituito soprattutto da due intercettazioni ambientali, all'interno del veicolo in uso a [OSCURATO:PERSONA], ritiene che siano indubbie le finalità dell'incontro "destinato allo scambio di cocaina dall'[OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA]". E riconduce logicamente tale incontro all'abituale approvvigionamento di cocaina tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E non emergono altre ragionevoli ipotesi che possano spiegare quei movimenti e soste preceduti dal conteggio delle banconote. 1.11. Si deve evidenziare, infatti, il determinante passo della motivazione della sentenza di primo grado ove si sofferma sulla "esplicita conversazione captata nell'abitacolo del veicolo in uso al [OSCURATO:PERSONA] .. che consentiva di documentare con estrema chiarezza la transazione economica tra i due, agevolmente riconducibile alla consegna di cocaina, stante peraltro in tal caso il richiamo ad un prezzo compatibile con la cessione di tale tipologia di sostanza e espressioni evocativi di tale sostanza (come "bilancino", "si vogliono fare il tiro"), tenuto conto dell'impegno a tempo pieno dell'imputato nello spaccio di strada di tale tipologia di sostanza. " (pag. 253 sentenza di primo grado).1.12. Conclusivamente dalle captazioni ambientali nel veicolo, dai tempi e luoghi dei movimenti, dai rapporti abituali di compravendita tra i due protagonisti, la sentenza deduce una "intercorsa cessione di sostanza stupefacente". 1.13.11 giudice dell'impugnazione si distacca da tale costruzione ritenendo l'incertezza e/o l'equivocità degli elementi di prova messi in evidenza dalla sentenza di primo grado. In primo luogo, la sentenza impugnata si sofferma sul significato da dare al silenzio serbato in auto durante i descritti movimenti sostenendo come "pur essendo la dinamica illustrata astrattamente compatibile con gli spostamenti veicolari di una praticata cessione di stupefacenti... il silenzio serbato in macchina dai due occupanti costituisca elemento valutativo neutro e... non assolutamente dimostrativo dell'intervenuta cessione drogante..." (pag. 93 della sentenza). 1.14. La sentenza impugnata ritiene che appaia poco credibile che temendo di poter essere captati i due interlocutori abbiano deciso di tacere sulle ragioni degli spostamenti veicolari. Tale scelta di un atteggiamento silente sarebbe una condotta più sospetta di ricorrere a indicazioni fasulle circa i motivi delle reciproche soste. Avrebbe avuto molto più senso invitare [OSCURATO:PERSONA] a sostare sotto casa in attesa che [OSCURATO:PERSONA] prelevasse la sostanza costituita custodita nell'abitazione piuttosto che correre il rischio di attendere per strada - portando la droga - il ritorno dell'acquirente dopo un variabile lasso di tempo. Inoltre, alla Corte d'appello non pare ragionevole il successivo comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che, consegnata per ipotesi la droga a [OSCURATO:PERSONA], decida di rimanere con questi nella macchina ove la stessa è stata allocata per una buona manciata di minuti piuttosto che dileguarsi immediatamente. 1.15. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte di appello non abbia fatto coerente governo dei principi di valutazione della prova, rendendo la motivazione contraddittoria, mancante o comunque insufficiente ed illogica sul punto. La sentenza impugnata espone il primo argomento di critica alla costruzione probatoria della sentenza di primo grado attribuendo un valore neutro al silenzio serbato dagli interlocutori nel corso del tragitto e delle soste in auto. Da una lettura complessiva della sentenza di primo grado sul punto si evince che l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non è principalmente fondata sull'interpretazione del comportamento silente avuto in auto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; si impernia piuttosto su una linea di costruzione probatoria fondata sui tempi e luoghi dei movimenti, sui rumori captati indicativi del conteggio delle banconote, sulla cadenza delle soste, sull'intimazione pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi e di ritornare sullo stesS) posto dopo cinque minuti concludendone che la dinamica, soprattutto alla luce dei frequenti rapporti di approvvigionamento di stupefacente, è indicativa di una manovra oculata di consegna di sostanza; considerazione peraltro condivisa dalla sentenza di secondo grado ove ritiene che la dinamica sia "astrattamente compatibile" con la consegna di sostanza (pag. 93 motivazione di appello). 1.16. La sentenza impugnata, pertanto, non si confronta sufficientemente e sostanzialmente con l'impianto probatorio di primo grado che viene obliterato valutando il silenzio come elemento neutro. Incongruamente si ipotizza sul piano congetturale, non deduttivo, che avrebbe avuto molto più senso invitare [OSCURATO:PERSONA] a sostare sotto casa in attesa che [OSCURATO:PERSONA] 'prelevasse la sostanza anziché dire a [OSCURATO:PERSONA] di tornare dopo cinque minuti. 1.16.1. La sentenza impugnata, quindi, non si confronta con la linea logica della costruzione probatoria dì primo grado sottraendosi ad un esame complessivo, e non atomistico, degli elementi che depongono per la commissione della condotta ascritta ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.16.2. Pare evidente, inoltre, una contraddizione rispetto alla valutazione dei medesimi elementi effettuata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e invece a favore di [OSCURATO:PERSONA]. V'è indubbiamente un irragionevole capovolgimento valutativo dei medesimi elementi probatori che porta, con debole fondamento logico, a opposte conclusioni per i due contraenti della medesima partita di stupefacenti. 1.16.3. Il giudice di appello è incorso, quindi, in una palese contraddizione avendo del tutto ignorato di essersi pronunciato con una sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 157) della rubrica che sul piano probatorio dimostra simmetricamente la condotta criminosa sotto il profilo dell'acquisto da parte del pusher. 1.17. La contraddittorietà della motivazione è palese ove si pronuncia con un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una quantità innumerevole di episodi di spaccio, con modalità pienamente coerenti e simmetriche con quelle descritte al capo 156) della rubrica a carico di [OSCURATO:PERSONA] che incrinano il valore logico delle asserzioni assolutorie del giudice di appello. Si noti al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi da 157) a 236) per i quali ha rinunciato anche ai motivi di appello sulla propria responsabilità. 1.18. Pertanto, si deve ritenere che la motivazione che ha condotto all'esclusione della stessa sussistenza del reato ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 156) della rubrica sia viziata, anche sotto il profilo della palese contraddizione intrinseca ed estrinseca rilevabile dalla stessa sentenza e dalla comparazione con la sentenza di primo grado. Si impone, in conclusione, l'annullamento della motivazione in relazione all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello affinché rivaluti gli elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA] ponderando le argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado anche coerentemente con le deduzioni riguardanti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è imputato del delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. e art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, di cui al capo 240) della rubrica per avere in diverse occasioni occultato l'auto [OSCURATO:PERSONA] targata DA371T3, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dove erano apposte delle targhe clonate e così riportando una targa diversa da quella originale in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autoveicolo. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver occultato tale auto nel suo terreno in Carpino dal 13/11/2017 fino al 10/1/2018. 2.1. In esito al giudizio di primo grado il fatto sub capo 240) veniva riqualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 1000 di multa. La sentenza di appello confermava la condanna pronunciata dal giudice di primo grado ritenendo che l'autovettura oggetto di materiale occultamento già risultava munita di targhe non proprie [OSCURATO:TARGA], apposte in luogo di quelle proprie DA371T3, con il fine evidente di ostacolare l'accertamento della derivazione furtiva dell'automezzo, per cui la modalità di occultamento appare una duplicazione impropria della tutela prestata per oscurare la genesi illecita del possesso del bene. Non essendo ascritta a [OSCURATO:PERSONA] la condotta primigenia di sostituzione delle targhe del veicolo ma solo quella di relativo occultamento dell'auto deve concludersi che la ricettazione della stessa si radichi proprio sull'altrui riciclaggio dell'auto, quale reato presupposto. 2.2. Con il primo motivo di ricorso, sub a), [OSCURATO:PERSONA] lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al preteso accertamento dell'elemento materiale del reato di ricettazione; in particolare, si criticano gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado, confermati da quella impugnata, e utilizzati nel giudizio abbreviato per sostenere l'affidabilità del riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dalla p.g. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che se appare condivísibile l'assunto della corte territoriale secondo cui l'accesso al rito abbreviato determina la cristallizzazione della provvista probatoria acquisita nel corso delle indagini preliminari (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 30545, del 14/05/2024, Ardizzone, n.m., in motivazione pag. 23), non altrettanto può dirsi per il corollario tratto dalla Corte di appello circa la implicita accettazione del risultato dell'atto investigativo utilizzabile a fini decisori. 2.4. L'accettazione del giudizio allo stato degli atti e, quindi, la rinuncia all'istruzione dibattimentale, attiene al mezzo di prova, non al suo risultato. La rinuncia al dibattimento, tipico risvolto della struttura del rito abbreviato, presuppone l'accettazione e l'utilizzabilità delle fonti di prova assunte nella fase delle indagini preliminari ma non preclude all'imputato e alle altre parti di interloquire sul significato probatorio di quel materiale investigativo. Parimenti non si può esonerare il giudice del merito dal vagliarne la portata probatoria. Anzi, proprio la piena utilizzabilità del materiale raccolto nella fase delle indagini preliminari, valorizza il ruolo centrale della discussione, quale luogo di verifica e confronto del significato probatorio di ogni singolo elemento e del complessivo costrutto investigativo. 2.5. Pertanto, non si può ritenere, come invece fa la sentenza impugnata a pag. 56, intangibile e indiscutibile l'esito della ricognizione fotografica operata dai Carabinieri di Carpino; non può considerarsi automatica l'attendibilità di tale riconoscimento e del confronto con i "frame" ai fini dell'identificazione certa del ricorrente, ma si tratta di elementi il cui significato probatorio deve essere sottoposto al contradditorio e non può essere ritenuto automaticamente cristallizzato dalla scelta del rito abbreviato. 2.6. In ordine al secondo profilo (sub b) del primo motivo di ricorso riguardante il riscontro rintracciato nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al conseguenziale secondo motivo di ricorso riguardante la prova del dolo di ricettazione in capo a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che possa precedersi a un esame congiunto attesa la stretta connessione e conseguenzialità dei motivi esposti. 2.7. Rispetto all'utilizzo contra reum delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], quale prova rappresentativa della chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso lamenta la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Tale disposizione sancisce la necessità che il narrato del coimputato sia confermato da riscontri esterni in quanto l'imputato fornisce un elemento cognitivo per la ricerca della verità che, tuttavia, appare privo della stessa affidabilità che contraddistingue i contributi testimoniali in ragione dell'assenza dell'obbligo di verità. Ciò spiega un criterio di valutazione legale che, in assenza di ulteriori elementi di prova, impedisce che la dichiarazione del correo, sebbene plausibile, possa essere posta a fondamento del libero convincimento del giudice. 2.8. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nella nota sentenza Marino, delineando il cd. «metodo trifasico» il cui iter si compone notoriamente di tre momenti. 2.9. Il giudice, innanzitutto, è chiamato a valutare la credibilità soggettiva del dichiarante; successivamente deve esaminare la solidità e le caratteristiche intrinseche delle dichiarazioni, ossia l'attendibilità del narrato in sé considerato, e, infine, effettuare un'analisi dell'attendibilità estrinseca di quanto affermato, mediante l'esame di elementi di riscontro a condizione che siano indipendenti e abbiano valenza individualizzante. I suddetti criteri costituiscono, tuttavia, canoni logici connotati conseguentemente da relatività operativa che si aggiungono, anzi precedono, l'unica regola normativa dettata dal legislatore: la necessità dei riscontri. 2.10.11 [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ribadisce che, secondo i principi elaborati in materia da questa Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: a) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali, ad esempio, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; b) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; c) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra. 2.11. Pertanto, in base alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata in correità, in ordine alla natura dei riscontri necessari a corroborare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528; Sez. 2, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv.276744) il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio secondo il quale gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi, nella loro oggettiva consistenza, nonché idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. 2.12.1 riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 6, n. 45733 del 2018, Rv. 274151; Sez. 4, n. 5821 del 2004, dep. 2005, Rv. 231301; Sez. U, n. 20804 del 2013, Rv. 255143). 2.13. In merito all'oggetto dei riscontri probatori, quindi, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi - che non debbono integrare la prova del fatto, perché in tal caso perderebbero la propria funzione gregaria- non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma processuale (Sez. U, "Aquilina" cit.; Sez. 1 n. 1560 del 21/11/2006, PG in proc. Missi, Rv. 235801). 2.14. I riscontri devono essere individualizzanti, con la precisazione che, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (Sez. U, "Aquilina" cit.; Sez.5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo e altri, Rv. 230240; Sez,l, n. 33398 del 04/04/2012, Madonia e altri, Rv. 252930). 2.15. Quanto alle critiche, mosse in ricorso, che assumono non essere stato affrontato lo specifico profilo della credibilità intrinseca del contributo testimoniale fornito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], va ricordato, il costante orientamento di questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in reità, secondo il quale la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono attraverso direttrici separate, dal momento che l'uno aspetto s'interseca necessariamente con l'altro, sicché il giudice è chiamato ad una considerazione unitaria dei due aspetti, pur eventualmente scomponibili; in presenza di incertezze in relazione all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso limite della sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve fondarsi sul vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (Sez. U, "Aquilina", cit.; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151) con la conseguente uniformità dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario ed omogeneo. Ciò significa, in linea con quanto opportunamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente - essendo, come detto, espressione di una delibazione armonica e non frazionabile - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (Sez. 1, n, 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). 2.16. Sicché, deve condividersi la critica all'operazione di ermeneutica processuale prospettata nell'impugnazione proposta nell'interesse del ricorrente atteso che la motivazione, nonostante lo specifico motivo di appello sul punto, omette qualsiasi cenno al tema della necessità di riscontriA alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] acquisite- in secondo grado. In particolare, risultano condivisibili le osservazioni della difesa circa l'assenza di un riscontro almeno logico alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che consenta di ritenere la custodia del veicolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] e che, all'atto del trasporto dell'auto [OSCURATO:PERSONA] per cui è processo, sia stato almeno comunicato a [OSCURATO:PERSONA] per quante settimane avrebbe dovuto custodirlo. 2.17. Manca un riscontro oggettivo anche circa il periodo di detenzione inframuraria condiviso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto in relazione al secondo profilo del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere annullata con rinvio affinché si adegui ai principi sopra esposti. 2.18.A tale lacuna motivazionale si aggiunga la manifesta illogicità della motivazione sollevata specificamente con il secondo motivo di ricorso. 2.19. L'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per accreditare la presunta consapevolezza della matrice delittuosa del [OSCURATO:PERSONA] allude al fatto che, durante l'attività di "ritiro" del Suv dall'uliveto di Carpino, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dialogando fra loro, abbiano operato un riferimento allusivo all'ipotesi di poter essere sottoposti ad un controllo su strada ad opera delle forze dell'ordine. In breve, il ragionamento esposto nella motivazione si sviluppa affermando che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso disponibile ad occultare il [OSCURATO:PERSONA] (che sapeva essere rubato e riciclato), per quasi due mesi allo scopo di rendere un favore al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - di talché il profitto di costui avrebbe integrato l'oggetto del dolo specifico perseguito dall'agente - il quale, per tutta risposta, avrebbe consegnato all'odierno ricorrente un modesto quantitativo di cocaina (20 grammi), chiedendone pure l'integrale corrispettivo in denaro, difettando il quale non solo ebbe e pretendere una macchina prima ed un trattore poi a "garanzia" del pagamento, ma giunse persino a prendere a schiaffi [OSCURATO:PERSONA]. 2.20. Ma la motivazione omette di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto che l'odierno ricorrente avesse potuto almeno udire il contenuto di tale colloquio fra i due coimputati che si trovavano già a bordo del Suv in procinto di partire in direzione di Vieste mentre il ricorrente si trovava fuori dal veicolo. La motivazione non spiega in modo logico se non con un'affermazione apparentemente deduttiva ma sostanzialmente assertiva che la "naturalezza espositiva dell'espressione dialogica intercettata" (pag. 57) sia da ritenere indice affidabile della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dessero per assodata la "anteatta consapevolezza" del [OSCURATO:PERSONA]. 2.21. In riferimento al vaglio probatorio del dolo specifico prescritto dall'art. 648 cod.pen. costituisce una forzatura, se non una frattura logica, l'affermazione secondo cui la condotta ricettiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] troverebbe ragion d'essere tanto nel rapporto di solidarietà intramuraria, quanto nel sinallagma delle controprestazioni sopra riferite (pag. 57). 2.22. [OSCURATO:PERSONA] sotto tale profilo la motivazione non spiega ragionevolmente, e in modo convincente, come il comportamento aggressivo attuato dal [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] - sempre stando alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] valorizzate dalla motivazione - possa iscriversi nel perimetro di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni illecite o addirittura di reciproca solidarietà. 2.23. La sentenza impugnata, pertanto, anche in relazione al secondo motivo di ricorso deve essere annullata con rinvio al fine di rivalutare e riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di offrire una spiegazione coerente e logica della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa dell'auto e del vantaggio economico che sarebbe derivato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dalla sua custodia, ricezione o acquisizione. 2.24. In ordine al terzo e quarto motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che i temi circostanziali sono subordinati e conseguenziali alla ridefinizione dei profili di responsabilità e che, pertanto, in mancanza di una motivazione sufficiente e logica sul punto del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo dolo di ricettazione, si devono ritenere assorbiti dall'annullamento della sentenza in accoglimento dei motivi 1 e 2 del ricorso. La ngi [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado dai reati di riciclaggio ed incendio dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] munita di targa clonata di [OSCURATO:TARGA] per non aver commesso il fatto, avendo il predetto giudice riconosciuto la sola responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado ha osservato che il monitoraggio dei dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] consente di ritenere che i predetti si siano recati a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo ove stazionava la [OSCURATO:PERSONA], ma tuttavia senza potersi asseverare, con certezza, che anche [OSCURATO:PERSONA] abbia preso posto all'interno di tale mezzo ed abbia quindi partecipato alla successiva azione incendiaria del veicolo, che è stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]. L'argomento fondamentale utilizzato favor rei dal giudice di primo grado riguarda l'identificazione della voce del soggetto colloquiante con [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'abitacolo della citata auto in movimento verso il luogo di destinazione, in base al quale nulla vieta di escludere che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] solo in via Spadolini, ma non anche sul luogo dell'incendio. A tale riguardo il giudice di primo grado ha ritenuto non determinante la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che se in un primo momento ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] gli autori dell'azione incendiaria, solo in un secondo passaggio ha individuato anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come uno degli autori dell'azione delittuosa, assieme ad [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La Corte di appello ha ribaltato la decisione di primo grado ritenendo che il materiale indiziario sia, invece, assolutamente convergente ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati di riciclaggio e incendio. Gli argomenti posti a base della motivazione di condanna adottata in sede di appello sono fondati, innanzi tutto, sulla considerazione che i contatti telefonici intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fanno intendere chiaramente la programmazione di qualcosa di serio, che non può esaurirsi in un mero accompagnamento da parte di quest'ultimo in via Spadolini. Si aggiunga anche la scelta dell'orario, oltremodo indicativa di una attività favorita dall'oscurità per ora tarda per proteggere l'azione incendiaria. La Corte di appello valorizza sul piano indiziario anche la sollecitazione a spegnere il telefono cellulare nonché l'uso di frasi che alludono ad una attività sospetta, utilizzate quasi come disimpegno alternativo per una modalità surrettizia di depistaggio. Inoltre, la Corte valorizza il tempo intercorso tra le 20:03 in cui si colloca la telefonata e le successive 20:23 in cui si verifica il contatto verbale all'interno della [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto non ben identificato. Segnala una frazione di tempo di 20 minuti durante il quale non è pensabile che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto sbrigare altre incombenze con il complice rispetto alla pianificazione dell'azione incendiaria. La Corte d'appello, inoltre, analizza e supera l'incertezza dichiarativa del collaboratore di giustizia Della [OSCURATO:PERSONA] che ha riguardato la partecipazione all'azione incendiaria di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore, infatti, lo ha indicato quale unica fonte di conoscenza del fatto. A ciò si aggiunga che anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio reso alla DDA ha confermato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'incendio doloso della [OSCURATO:PERSONA]. E non pare che vi sia contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di Della [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.Sul piano logico si impone precipuamente l'esame del secondo motivo di ricorso che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondato. Il ricorso critica la decisione di secondo grado in quanto ha ribaltato quella di primo grado senza procedere alla rinnovazione istruttoria sebbene in effetti dalle dichiarazioni rese in primo grado da Della [OSCURATO:PERSONA] emergessero dei contrasti tra le dichiarazioni di Della [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] circa la individuazione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto soltanto fino al parcheggio o anche nel luogo dell'incendio, nonché circa le imprecisioni nelle dichiarazioni di Della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione incendiaria; così ponendo la necessità di una rinnovazione istruttoria per la valutazione della prova dichiarativa. 3.5. Al riguardo, secondo il dictum di Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01, la Corte avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e alla luce della previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU. In base a tale giurisprudenza, quale parametro interpretativo delle norme processuali interne, il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 3.6. Si noti che il [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico ha puntualizzato che il principio è valido anche se la sentenza di primo grado sia stata emessa all'esito del giudizio abbreviato, come nel caso in esame. E nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa - ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare - preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis, fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla nuova audizione, sia che la sottrazione all'esame non dipenda né dalla volontà di favorire l'imputato né da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490 - 01). 3.7. La medesima sentenza Dasgupta, nel caso di mancata rinnovazione istruttoria, connota la sentenza di appello come affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.. 3.8. Deve essere, quindi, annullata la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 - 01). 3.9. Del resto, in tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, concorre, e non è alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e non esclude la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 - 03; sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 (dep. 17/04/2023), B., Rv. 284493-03. 3.10.A ciò si aggiunga che in forza del dictum di Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. 3.11. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che proprio con riferimento ai "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", occorre procedere all'apprezzamento di tutte le dichiarazioni contenenti una prospettazione del fatto in linea con la soluzione accolta dalla sentenza di proscioglimento e non espressamente ritenute, da questa decisione, inattendibili o comunque irrilevanti. Questa impostazione sembra condivisa dalla giurisprudenza di legittimità in base alla quale se la ratio dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di ribaltamento di una assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di secondo grado, valorizzando l'immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) il contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione del ragionevole dubbio, l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (così Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678-01, in motivazione, p. 3.2.1. del [OSCURATO:PERSONA] in Diritto). 3.12. In ordine alle fonti dichiarative si consideri che la motivazione impugnata espone come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio reso alla DDA ha confermato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'incendio doloso della [OSCURATO:PERSONA]. Emerge il contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di Della [OSCURATO:PERSONA] il quale indica l'autore dell'incendio dell'auto, prima in [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], individuandolo meglio nel soggetto che aveva fatto anche il furto dell'olio presso l'albergo. Lo stesso collaboratore dichiara anche di non essere certo della partecipazione all'incendio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto dopo aver commesso il furto all'hotel [OSCURATO:PERSONA], e poi di aver saputo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di essere andato con [OSCURATO:PERSONA] (indicato come Antony) ad incendiare il [OSCURATO:PERSONA]. 3.13. Sul punto la motivazione della Corte di appello di Bari ritiene di superare tale contrasto fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che mentre [OSCURATO:PERSONA] ha fatto diretto riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] senza indicare la fonte di acquisizione conoscitiva, Della [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere appreso di tale correità direttamente dal prevenuto. In particolare, si osservi che Della [OSCURATO:PERSONA] affermava anche «l'ha accesa uno che aveva fatto anche il furto dell'olio perché sapeva dove c'era l'olio, c'era la macchina», con ciò escludendo [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni contenute nel verbale di interrogatorio del 18/11/2021, da p. 107 a p. 108, affermava che autori del furto di olio all'[OSCURATO:PERSONA] erano stati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il nome di [OSCURATO:PERSONA] emerge in un secondo momento, quando in precedenza aveva attribuito il fatto ad altri soggetti, come evidenziato dal GUP di Bari. 3.14. Il contrasto tra le decisioni di primo e secondo grado è dato dalla diversa lettura del quadro indiziario e quindi dal diverso iter deduttivo per cui secondo il primo giudice il quadro indiziario depone per la prova della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sull'auto ma non con certezza della sua partecipazione all'incendio successivo, ritenendo che in esito al giudizio residui l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente ma si sia limitato soltanto ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso il parcheggio. E invece, per la sentenza di appello, dall'opposta deduzione sopra esposta che ritiene la coerenza e sufficienza delle dichiarazioni di Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giunge alla certezza della partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ad entrambe le fasi che compongono i fatti di cui al capo 239). 3.15. AI riguardo, invece, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in particolare, la motivazione impugnata dà atto dell'incertezza dichiarativa di Della [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo collaboratore circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], riferisce un elemento è riguardante [OSCURATO:PERSONA] ma non [OSCURATO:PERSONA], per il quale sarebbe stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad aver detto a Della [OSCURATO:PERSONA] di essere andato "ad accendere il [OSCURATO:PERSONA]". 3.16.11 [OSCURATO:PERSONA] condivide la prospettazione del secondo motivo di ricorso ove evidenzia l'illegittimità del rigetto della richiesta di un ulteriore segmento istruttorio dibattimentale in secondo grado stante la necessità di verificare se [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto cognizione diretta o indiretta, generica o specifica, ed eventualmente da chi, circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'incendio, con la conseguente ricerca di riscontri; e, inoltre, circa le dichiarazioni di Della [OSCURATO:PERSONA] in specie con riferimento al collegamento con il furto dell'olio presso l'[OSCURATO:PERSONA]. 3.17. Il motivo di ricorso, in conclusione, appare fondato e la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio. 3.18. Resta assorbito il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volto a contestare che la motivazione risponda ai principi consolidati in tema di obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello, in caso di riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio. 3.19. In relazione al terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deve osservare che l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio per la rinnovazione istruttoria, comporta necessariamente la rivalutazione complessiva del materiale probatorio inerente la posizione del ricorrente. Pertanto, deve ritenersi che il prospettato travisamento della prova fondato sostanzialmente sugli stessi argomenti che avrebbero dovuto essere approfonditi nell'integrazione istruttoria in appello, con eventuale vizio logico della motivazione impugnata, rimane subordinato a tale nuovo segmento istruttorio. Ne consegue che le critiche analitiche sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulle deduzioni indiziarie, come esposte nel terzo motivo di ricorso, sono assorbite dalla decisione di annullamento con rinvio per le ragioni sopra esposte inerenti al secondo motivo di ricorso.3.20. In ordine al quarto motivo di ricorso - imperniato sulla censura della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, in particolare dell'incendio e riciclaggio dell'auto [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento univoco di questa Corte, delineatosi nella fattispecie sovrapponibile a quella in esame, nella quale è stato qualificato come riciclaggio l'incendio di tre autovetture di provenienza illecita, al fine di ricavare materiale ferroso dalla combustione, secondo cui "il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione" (Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982 - 01; vedi anche Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379 - 01; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giame', Rv. 270302 - 01). 3.21.A tal riguardo il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la motivazione impugnata con deduzioni condivisibili (pag. 77) spiega come l'incendio dell'auto con targa alterata sia stato finalizzato proprio ad impedirne una compiuta identificazione e a consentirne un utilizzo diverso da quello normalmente funzionale alla mobilità. Di talché risulta corretta la qualificazione giuridica ex art. 648-bis cod. pen. 3.22. In ordine al quinto motivo di ricorso fondato sull'asserita mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata si impernia su un non trascurabile passaggio motivazionale. 3.23. Si fonda sulla considerazione che "una volta acclarata la materiale partecipazione del giudicabile all'attività oggetto di imputazione, appare evidente sul piano probatorio asseverare come la suddetta sia stata posta in essere nella piana consapevolezza della derivazione illecita del mezzo". Affermazione che invece è conseguenziale all'integrazione istruttoria riguardante il ruolo e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.24. Alla luce di quanto esposto in relazione al secondo motivo di ricorso e alla necessità di un approfondimento istruttorio non può convenirsi sulla automatica desunzione dell'elemento soggettivo, cioè l'intenzione di incendiare per riciclare l'auto, e in particolare sulla consapevolezza della provenienza illecita dell'auto da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Bari, anche sul punto, non aggiunge alcun particolare elemento e non sconfessa alcun dato del ragionamento probatorio del GUP di Bari, limitandosi a preferire una diversa lettura dei medesimi atti. I passaggi sono strettamente connessi e conseguenziali all'accertamento che sarà oggetto dell'approfondimento istruttorio circa il ruolo e la partecipazione anche sul piano psicologico di [OSCURATO:PERSONA] con una diretta ricaduta anche sulla prova del dolo. Ulteriormente anche la prova del fatto come incendio e riciclaggio risente della necessità dell'integrazione probatoria, trattata circa il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile in quanto propone, come vizio della motivazione il raffronto con il diverso trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA], mentre è principio consolidato che non può essere considerato indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali" (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020; sez. 1, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839). 4.1. Sotto un ulteriore e assorbente profilo si deve rilevare che tale eventuale irragionevolezza derivante da una diversa quantificazione della pena, trascinatasi dal primo grado, non è stata oggetto dei motivi di appello. In relazione ai motivi nuovi il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio per cui "In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione" (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01). 4.2. I motivi nuovi prospettati dalla difesa (con cui si richiama il dictum di Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), non costituiscono sviluppo di quelli proposti con il ricorso ma costituiscono un vizio non tempestivamente dedotto. Infatti, per potere censurare l'esercizio del potere e dovere del giudice, nel determinare la pena complessiva, di individuare il reato più grave, stabilire la pena base per tale reato, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, occorre che la conoscibilità dei criteri utilizzati e dell'iter seguito dal giudice per determinare gli aumenti per ciascun reato-satellite sia stata oggetto di motivo di appello. Di conseguenza, atteso che la quaestio non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.3.11 secondo motivo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento. Sussiste, infatti, la lamentata violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli art. 597, commi 1 e 3 cod.proc.pen., 81 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza è incorsa in un evidente error in procedendo con riferimento al calcolo della pena per i reati ex art. 73 d.P.R. cit., quale aumento per la continuazione. Come risulta dalla sentenza di primo grado (v. pag. 454), riportata correttamente in quella di appello (v. pag. 85 - 86 sentenza di appello), l'aumento ex art. 81 cod.pen. relativo ai reati fine era individuato in mesi 34, cioè 1 mese per ognuno dei 34 episodi. Tanto che, a seguito del bilanciamento tra circostanze eterogenne, la pena di anni 13 e mesi 6 veniva correttamente aumentata per la continuazione di 34 mesi sino ad anni 16 e mesi 4, per poi operare la riduzione per il rito. La Corte di appello, pur muovendo dalla identica pena base di anni 13 e mesi 6 di reclusione, riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche riducendo ad anni 9, ma erroneamente aumentava la pena ex art. 81 cod. pen. di anni 3 quindi con un incremento dell'aumento per la continuazione di mesi 36 anziché di mesi 34 di reclusione, portando la condanna ad anni 12, per poi ridurre per effetto del giudizio abbreviato ad anni 8 (cfr. pag. 88 sentenza appello). L'aumento per la continuazione con i reati fine di 36 mesi (3 anni), anziché di 34 mesi (2 anni e 10 mesi), è stato operato in violazione del divieto, ex art. 597 cod.proc.pen., di reformatio in peius. 4.4. La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena per la continuazione che va fissato in mesi 34 (anni 2 e mesi 10) di reclusione, per una pena finale complessiva di anni 7, mesi 10 e giorni 20 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in quanto la motivazione sul punto della pena accessoria della revoca della patente è meramente apparente e come tale sostanzialmente omessa.5.1. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento per il quale "in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato" (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 — 01; e già Sez. 3, n. 3114 del 13/10/1989, dep.1990, Pilone, Rv. 183562-01). La relazione tra l'uso di un veicolo e la futura commissione di un reato esalta l'onere di adeguata, sufficiente e logica motivazione che si impone specificamente in materia di stupefacenti, ove le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, previste dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 - 03). Quindi, è necessaria una distinta e specifica motivazione, diversa rispetto a quella attinente al trattamento sanzionatorio penale, in ordine agli specifici parametri costituiti dall'entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 5.2. Nel caso di specie, a fronte dell'assenza di una motivazione resa dal primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto di assolvere al proprio compito affermando che "a fronte del concorso codetentivo del giudicabile in relazione a sostanza stupefacente dalla quale questi sì è evidentemente approvvigionato dal sodalizio criminoso quivi processato, l' nterdizione alla movimentazione veicolare (mediante il ritiro della patente di guida) possa costituire titolo di cautela preventiva rispetto alla reiterazione dell'illecito". 5.3. Tale motivazione non spiega per quali ragioni sussista un pericolo di recidiva sostenuto dall'eventuale circolazione stradale dell'imputato. Motivazione tanto più necessaria soprattutto in relazione alla considerazione che i fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] è condannato sono emersi a seguito di una perquisizione domiciliare e non veicolare. 5.4. Pur volendo considerare una saldatura tra la sentenza di primo grado e quella impugnata, si deve osservare che la prima omette qualsiasi motivazione sul punto e la decisione di appello impugnata non offre alcuna indicazione in ordine alla ragione per cui la disponibilità giuridica dell'autorizzazione alla guida di [OSCURATO:PERSONA] possa riflettersi nel pericolo di recidiva rispetto ai reati in materia di stupefacenti.5.5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente di guida, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, altra sezione. [OSCURATO:PERSONA] 6. Entrambi i motivi presentati da [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. [OSCURATO:PERSONA], viene imputato del reato di riciclaggio di cui al capo 240) dell'imputazione per la condotta consistita nel ricovero, il 13/11/2017, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] già targata di [OSCURATO:TARGA], dalla località [OSCURATO:PERSONA] in agro di Peschici a quella sita nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in agro di Carpino. All'esito del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole di tale reato, ma riqualificato nel delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., con condanna confermata dalla sentenza della Corte di appello. In ordine al primo motivo, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte di appello abbia confermato la condanna di primo grado con una motivazione che non appare inficiata da manifesta illogicità. 6.1.La motivazione impugnata si è allineata ai principi giurisprudenziali in tema di valutazione della prova per i quali il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01). Nella fattispecie il ragionamento della Corte territoriale, conformemente alla sentenza di primo grado, fonda la deduzione probatoria sull'analisi dei rilievi fotografici. La motivazione sul punto, però, non si limita alla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ripreso mentre semplicemente scendeva dal proprio mezzo ma, proprio in ragione di un dato di comune esperienza, ne ha desunto con lineare logica deduttiva la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'autovettura stessa dal comportamento complessivo di [OSCURATO:PERSONA]. Non il classico "dare un passaggio ad un amico", come ritiene la difesa, ma la considerazione che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] fino all'autovettura, lo abbia anche scortato nel trasferimento successivo della stessa con la funzione di "staffettista". La logica deduzione della consapevolezza della provenienza delittuosa è tratta dalla prova critica di un comportamento quasi ovvio, naturale, normalmente funzionale rispetto a precedenti intese e a condotte, pregresse e successive, che hanno ragion d'essere nel contesto delle relazioni criminose, come in concreto è avvenuto da parte del ricorrente in compagnia e in coordinamento con [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione di primo grado, che sul punto si salda coerentemente con quella di appello impugnata (pag. 60), definisce le comprovate circostanze del fatto e sul punto ed evidenzia come dal materiale foto-video si evinca che il 13/11/2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] movimentano l'auto con targhe clonate da Peschici a Carpino, quindi con la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], occultandola nel fondo agricolo di [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo di staffetta svolto concretamente fonda la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa di quella autovettura in capo all'imputato. A maggior ragione se ciò è inserito in un più ampio contesto criminoso costituito anche da condotte, relazioni e interessi convergenti e comuni con [OSCURATO:PERSONA] che nell'ambito della detenzione e del trasferimento dell'auto non si muove mai da solo. Considerazione che avvalora il ruolo di supporto non inconsapevole di [OSCURATO:PERSONA] e su cui si sofferma la sentenza di primo grado, che sul punto si salda con quella impugnata La motivazione richiama anche gli argomenti dedicati dalla stessa motivazione alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], cui rinvia, per il medesimo reato. 6.2.La Corte di appello, nella valutazione probatoria, ha fatto ricorso alle massime di esperienza deducendone la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa dell'auto ed escludendone plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ne consegue che tale ulteriore segmento della condotta dell'imputato viene analizzato e considerato con motivazione non manifestamente illogica o incoerente. A fronte dell'onere motivazionale assolto dalla sentenza, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). In sede di appello l'imputato, come già esposto nel primo motivo di ricorso, partendo dalla premessa che l'unica prova a suo carico fosse quella tratta dalla foto-trappola che lo ritraeva vicino all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 2017, semplicemente asseriva che non vi era prova del concorso nell'occultamento dell'autovettura. 6.3.La motivazione impugnata, invece, con un lineare sviluppo argomentativo che non è manifestamente illogico, ragionevolmente esclude l'ipotesi di una condotta di mero avvicinamento all'autovettura da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], anche considerando quella del precedente accompagnamento del [OSCURATO:PERSONA] al luogo di ricovero dell'autovettura stessa. La sentenza impugnata ha superato la censura di appello, considerando che, dalla prova che lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse anche avvicinato alla stessa, si poteva desumere la prova del concorso nell'ulteriore attività di trasferimento dell'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] a Carpino, con l'inevitabile conseguenza di ritenere, che lo stesso fosse pienamente consapevole della sua provenienza furtiva. Entrambi i dicta analizzano criticamente il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che quest'ultimo si sia "avvicinato" all'autovettura non è soltanto un mero indizio del compimento di un'attività ulteriore rispetto al semplice accompagnamento, ma l'espressione univoca, nel contesto criminale in cui si colloca, dell'ulteriore attività di "staffetta" per il successivo trasferimento dell'autovettura, così da segnalare eventuali controlli delle forze dell'ordine o pericoli, con la consapevolezza della provenienza delittuosa della stessa. Infatti, "il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01). In tema di valutazione della prova indiziaria, il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione. (Sez. 5, n. 40274 del 19/04/2017, P.g., p.c. in proc. p, Rv. 271011 - 01) In materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 281385 - 01). Non si condivide, quindi, la critica della difesa (punto 1.1. del ricorso) sulla violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. ove prevede che la prova si fondi su più indizi (gravi, precisi e concordanti) e mai su un indizio unico, che nella fattispecie non è adeguata ad esporre un vizio della motivazione. Dalla motivazione impugnata non affiora il vizio di manifesta illogicità . 6.4. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.. La contestazione di cui al capo 240) dell'imputazione era quella di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] "provvedeva(no) ad occultare il veicolo succitato in una località boschiva in agro di Peschici, dal 10 novembre 2017 al 13 novembre 2017". Per il ricorrente la Corte di appello finisce per ritenere lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile di ricettazione non per avere occultato l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] dal 10 al 13 novembre 2017, bensì per aver eseguito lo spostamento della predetta autovettura da [OSCURATO:PERSONA] a Carpino. Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la riqualificazione giuridica del fatto non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa, essendo a tal fine sufficiente considerare che, non è stata considerata una condotta diversa e successiva rispetto a quella contestata. La Corte territoriale ha potuto superare ragionevolmente le censure difensive, riconoscendo non un diverso fatto ma una mera riqualificazione del fatto, da riciclaggio a ricettazione, per la quale non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770 - 01; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 01, Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266758 - 01). 6.5. In conclusione, al netto della riproposizione di valutazioni probatorie riservate al giudice di merito, entrambi i motivi di ricorso, presentati da [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e il ricorso deve rigettarsi.[OSCURATO:PERSONA] 7. In ordine ai primi due motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] osserva che gli argomenti esposti dalla difesa sono interamente sovrapponibili essendo fondati su comuni considerazioni circa gli effetti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, possono trattarsi cumulativamente. 7.1. I motivi de quibus non si confrontano con gli argomenti esposti, in modo coerente, a pag. 64 della motivazione impugnata dove la Corte spiega con lineare analisi logica e cronologica che i tempi delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] cadono dopo la sentenza di primo grado in relazione ad un'associazione smantellata nel 2018. Pertanto, la Corte ha valutato il peso specifico dell'utilità processuale delle dichiarazioni e ha spiegato ragionevolmente l'assenza di causalità diretta tra la collaborazione e le determinazioni cui è giunto il dibattimento. Ne consegue che i primi due motivi sono aspecifici. 7.2. In relazione al terzo e al quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che i motivi tendono sostanzialmente a sollecitare una valutazione di merito da parte del giudice di legittimità sia circa il giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche, sia in ordine all'aumento di pena per la continuazione. La decisione impugnata si è posta in linea coerente con la giurisprudenza di legittimità che in tema di circostanze, con orientamento consolidato, ha ribadito che "il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati" (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). Parimenti si dica per la lamentata diversa graduazione della pena effettuata per [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella applicata al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che "in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg, Rv. 288800 - 01), ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Il raffronto, peraltro del tutto generico, che il ricorrente instaura con altre posizioni processuali non vale a dimostrare l'asserita violazione di legge o il vizio motivazionale, atteso che, innanzi tutto, non si esaminano le altre posizioni rispetto alle quali potrebbe esserci una disparità di trattamento e, soprattutto, i motivi in parola non spiegano sotto quale profilo la comparazione con altre posizioni processuali potrebbe rendere immotivato o errato il trattamento sanzionatorio, non essendo sufficiente una differenza di pena per dimostrare una ingiustificata disparità di trattamento e quindi per ritenere la violazione di legge. Invero, giova nuovamente rammentare che "in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali" (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01). Nella motivazione non si riscontrano tali profili di irragionevolezza che peraltro non sono stati specificamente evidenziati nel ricorso. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, pertanto, sono non consentiti 7.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 8. Si premetta che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del solo reato di cui al capo nr. 1) dell'imputazione. Il giudice di prime cure, in ragione della sostanziale incensuratezza del prevenuto, ha riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed ha irrogato la pena finale di anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 9 di reclusione ed euro 57 mila di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, quindi aumentata per continuazione interna ad anni 6, mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa e finalmente ridotta per il rito ad anni 4 mesi 1 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. In appello il difensore dell'imputato ha concordato con il P.G. la pena nella seguente misura: pena base anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 49.500 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod.pen. ad anni 5 di reclusione ed euro 33.000 di multa, quindi incrementata per la continuazione interna ad anni 5 mesi 1 gg.15 di reclusione ed euro 37.500 di multa e di poi diminuita per il rito ad anni 3 mesi 5 di reclusione ed euro 25.000 di multa. La Corte di appello ha deliberato la suddetta misurata riduzione della pena avuto riguardo alla correlata rinunzia ai motivi di appello sulla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Petanto è precluso il ricorso sulla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., salvo l'ipotesi di prescrizione già maturata, in quanto "in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01). Orientamento recepito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, in motivazione dove ribadisce che "il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia". [OSCURATO:PERSONA], in conclusione, ritiene l'inammissibilità ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 9. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. La motivazione con coerenza logica resiste all'osservazione della difesa per la quale l'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA], è stato del tutto occasionale e quindi inidoneo a configurare l'ascritta partecipazione al sodalizio. Gli argomenti della difesa tendono a riproporre temi istruttori vagliati nel giudizio di merito e la cui rivalutazione non ha accesso in questo giudizio di ft,\I legittimità. Le criticità argomentative evidenziate dalla difesa non si riscontrano nella lettura della motivazione che con coerenza logica, senza lacune o contraddizioni, spiega compiutamente la frenetica attività di spaccio cogliendone il collegamento funzionale e sistematico con l'attività criminosa dell'associazione. 9.1.La motivazione spiega (in particolare a pag. 73-74) che avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto una frenetica attività di spaccio, provvedendo a porre in essere ben 66 cessioni di marjuana o hashish, in soli quaranta giorni di "militanza" nell'associazione, ha contribuito in maniera funzionale ed effettiva all'attività dell'associazione in quel dato momento storico. La motivazione spiega anche la costante dedizione all'attività di cessione che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che collimano con quelle di [OSCURATO:PERSONA]. E inoltre pone in rilievo che tali numerose cessioni, unitamente alle frequentazioni interne al gruppo, sono indicative anche di un certo affidamento riscosso da [OSCURATO:PERSONA] in seno all'associazione. La motivazione ritiene in modo logico che l'aver riscosso fiducia e credito da parte dei vertici dell'associazione sia indice dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla stessa. Del resto, ciò è confermato dalle dichiarazioni del collaboratore Della [OSCURATO:PERSONA] che spiega anche il soprannome attribuito al ricorrente (il nero) a dimostrazione della frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con gli associati. Particolarmente significativo, nello svolgimento della motivazione, appare il passaggio da un'associazione ad un'altra (vedi pag. 74 della motivazione) che appunto presuppone l'appartenenza all'associazione, poi abbandonata, subendo la violenta reazione già descritta. Per i giudici di merito, i comportamenti sintomatici di partecipazione emergono in maniera inoppugnabile, trovando ampio riscontro anche nelle dichiarazioni del pentito [OSCURATO:PERSONA] ed ex partecipe dell'associazione - a pag. 437 e 438 della sentenza di primo grado, e richiamate in motivazione dalla Corte di appello (pag. 74) — che indica in [OSCURATO:PERSONA] un "fumatore" e spacciatore con rilevante credito all'interno del sodalizio, non certo come mero occasionale consumatore o rivenditore. In proposito richiama la Corte di appello le dichiarazioni del pentito [OSCURATO:PERSONA] quando individua [OSCURATO:PERSONA] come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti: "...fumava e spacciava però hashish e marijuana.. " specificando che si riforniva di marijuana da Della [OSCURATO:PERSONA] e di hashish dal [OSCURATO:PERSONA]: ‘,..l'hashish a volte glielo dava anche [OSCURATO:PERSONA] però di solito di più la marijuana vendeva.. ".La motivazione spiega, quindi, la coerenza tra l'attività di spaccio pacificamente emersa - e non posta in dubbio dalla difesa - e la qualificazione della condotta quale attività di partecipazione all'associazione, sì che il ricorrente non può ritenersi mero acquirente di stupefacente. 9.2. A fronte di tali evidenze vagliate esaurientemente nel merito e non rivalutabili in sede di legittimità è necessario rilevare che la pur articolata esposizione del motivo di ricorso si impernia sulla mera asserzione che la maggior parte della droga acquistata, venisse condivisa da [OSCURATO:PERSONA] con gli amici di un tempo, prima ancora che essere spacciata e che lo spaccio, appunto, serviva a [OSCURATO:PERSONA], ed ai suoi amici, per non doverla pagare direttamente. Tale asserzione non riesce ad evidenziare effettivamente alcun travisamento del fatto o almeno una lacuna, omissione, contraddizione o manifesta illogicità della motivazione. 9.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, è inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 10. Per le ragioni che verranno di seguito esposte ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che le argomentazioni offerte dalla difesa non possano essere recepite e che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 10.1. Il primo motivo si risolve nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione in fatto delle emergenze istruttorie. Sia il giudice di prime cure che il giudice del gravame hanno dato conto delle emergenze processuali sulla base delle quali hanno ritenuto l'esistenza dell'associazione prevista e punita dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1), anche utilizzando le sentenze di altri procedimenti acquisite e valutate ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.. Ad avviso dei giudici di merito, il ruolo del ricorrente nell'associazione è stato delineato in modo netto ed è stata raggiunta la prova della coscienza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di farne parte attivamente apportando un contributo causale alla realizzazione dei suoi scopi, in particolare all'acquisto e alla distribuzione organizzata dello stupefacente sulla piazza di spaccio di Vieste. Si noti che la motivazione espone le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che nella descrizione dell'organigramma associativo colloca il ricorrente tra gli spacciatori di marjuana e con il quale intratteneva un continuativo rapporto di fornitura di stupefacente; dichiarazioni pienamente riscontrate da Della [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA] era affidato anche il compito di raccordo tra gli apicali dell'associazione e gli spacciatori, ruolo fondato anche sulla affidabilità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla parentela con il vertice [OSCURATO:PERSONA]. Nelle motivazioni, quindi, vi sono precise indicazioni che presuppongono il carattere reiterato dell'attività di spaccio organizzata dal [OSCURATO:PERSONA] al punto da poter indurre gli investigatori a ritenerla riferibile alla persona del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della localizzazione stabile delle chiamate radiomobili intercorrenti tra gli addetti allo spaccio e del rischio che nel corso delle stesse potesse venir fuori il nome dell'apicale [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. La difesa avversa tale motivazione proponendo una valutazione alternativa degli elementi esposti nelle due conformi motivazioni. Ma "in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argonnentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 02). Pertanto, non è sufficiente per dimostrare la manifesta illogicità della decisione prospettare che [OSCURATO:PERSONA] — essendo il nipote di [OSCURATO:PERSONA] — acquistasse la sostanza stupefacente "a prezzo di costo" e che questa veniva destinata al consumo personale e di gruppo, con "il gruppo di amici suoi", e che le transazioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] abbiano rivestito uno scarso valore economico. La motivazione spiega esaurientemente come tali transazioni possano avere avuto incisiva rilevanza per il sodalizio o possano aver assicurato l'acquisizione di nuove quote di mercato; basti pensare ai numerosi reati di cessione attribuiti a [OSCURATO:PERSONA]. Così come, in ordine alla cosiddetta affectio societatis, sulla mancanza di consapevolezza e sulla non volontà di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire all'attuazione del comune programma criminoso, gli argomenti difensivi tendono a contrapporre a quella dei giudici di merito una diversa valutazione sul dolo del reato associativo ma non riescono a individuare un vizio del costrutto logico probatorio della motivazione che dimostri la manifesta illogicità delle due conformi motivazioni, non essendo sufficiente in tal senso la plausibilità di valutazioni alternative delle prove. 10.3. Il primo motivo è quindi inammissibile.10.4. Il secondo motivo di ricorso attinente all'utilizzo del metodo mafioso da parte di un gruppo facente parte dell'associazione di cui al capo 1) della rubrica è aspecifico. La motivazione coglie un violento atto operativo dell'associazione di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato consapevole e, di conseguenza, in tema di aggravante dell'uso del metodo mafioso si allinea alla giurisprudenza consolidata che ritiene che "ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, già art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ora art. 416-bis.1, cod. pen., non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere (che nella fattispecie è ampiamente dimostrata), ma è necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi" (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 — 02). Ad avviso della corte territoriale, la prova della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ricorso al metodo mafioso nell'attività organizzata del traffico di stupefacenti è data da due episodi. Innanzi tutto, la motivazione spiega che l'episodio in cui avviene un tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo egli cugino di [OSCURATO:PERSONA] (uno dei promotori dell'associazione), non è la dimostrazione della perdita di peso intimidatorio e della caratura mafiosa dell'associazione stessa ma semplicemente un momento di vulnerabilità del sodalizio, destinato ad essere recuperato. Inoltre, la motivazione spiega la consapevolezza da parte del ricorrente dell'uso di un metodo mafioso da parte dell'associazione cui partecipava attivamente, in relazione all'azione ritorsiva attuata dai vertici dell'associazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di una efferata violenza punitiva colpito con martellate in testa e con colpi di arma da fuoco rivolti alla sua abitazione. Lorussso veniva colpito come spacciatore infedele, circostanza nota a [OSCURATO:PERSONA] anche per il suo ruolo di coordinamento del gruppo degli spacciatori. 10.5. Rispetto a tale costrutto probatorio di particolare forza logico- deduttiva, la difesa espone motivi aspecifici che non colgono alcuna precisa e mirata critica alla motivazione circa l'aggravante de qua. In particolare, con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riprodotto i passi della motivazione impugnata, si limita a citare la giurisprudenza per evidenziare che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto indagare sulla forza intimidatrice dell'agire mafioso. Non v'è alcuna critica specifica alla motivazione impugnata e in particolare alle considerazioni e deduzioni sopra esposte e sulla conseguente consapevolezza dei metodi violenti e intimidatori con cui l'associazione esplicava i rapporti con alcune vittime. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, pertanto, è inammissibile. 10.6. Il terzo motivo riguardante la determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, che a parere della difesa avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale, è parimenti inammissibile. La generica e succinta esposizione del motivo critica la sentenza richiamando il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua attività lavorativa e il comportamento processuale. La generica critica concerne, pertanto, la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e al riguardo il ricorrente si limita ad asserire - senza sviluppare alcun argomento - vizi di legittimità sui criteri discrezionali inerenti all'aumento della pena per la circostanza aggravante. 10.7. La Corte di appello, in linea conforme alla decisone di primo grado, si è attenuta ai principi che governano il potere discrezionale di determinazione dell'aumento di pena per il quale "non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo". (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 - 01). Nella fattispecie, le considerazioni che hanno portato il giudice di secondo grado a recepire l'appello in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, e di conseguenza a determinare la pena base in relazione alla gravità dei fatti (come narrata anche nella decisione di primo grado con riferimento alla partecipazione al reato di cui al capo 1 della rubrica e al numero e modalità dei 24 reati-fine), sono riportate in modo esauriente in motivazione. Ivi si spiega anche il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in base al comportamento processuale e all'ammissione della commissione dei 24 reati-fine dell'associazione nonché si tiene conto dell'attuale regolarità del contegno lavorativo anche per revocare la misura di sicurezza della libertà vigilata e la sanzione accessoria del ritiro della patente. Stabilita la pena base in anni 10 di reclusione, si aggiungono anni 3 e mesi 6 di reclusione, e quindi un quantum al di sotto della media edittale. 10.8. Pertanto, il ricorso anche in ordine al terzo motivo è inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Carpa no [OSCURATO:PERSONA] 11.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto si limita a proporre al giudice di legittimità la richiesta di rivalutazione di elementi di prova vagliati analiticamente nel giudizio di merito, riguardanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso di cui al capo 1) della rubrica. Si noti al riguardo che a pag. 83-85 la motivazione impugnata sviluppa un costrutto lineare, logico e coerente con i dati probatori emersi; in particolare, in linea conforme con la sentenza di primo grado, espone il materiale probatorio che depone a favore della partecipazione del ricorrente all'associazione sub capo 1) della rubrica. Innanzi tutto, il costrutto probatorio si fonda sull'analisi dei dialoghi intercettati e del linguaggio utilizzato (nel corso dei dialoghi del 26(03/2018, 21/04/2018, 27/04/2018, 28/04/2018) che depongono per la prova della partecipazione al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto interno alla attività e ai rapporti gerarchici dell'associazione, preposto allo stabile spaccio di cocaina, con disponibilità immediata di somme in contanti per l'acquisto di cocaina e la preoccupazione di mantenere buoni rapporti nella fornitura di stupefacente senza mancare di rispetto, anzi manifestando fedeltà, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], soprattutto dopo l'arresto del primo. La motivazione espone come i dialoghi intercettati (riportati a pag. 84 della motivazione), in particolare i rapporti volti alla consegna dello stupefacente e le minacce pronunciate, dimostrano un inserimento organico del ricorrente all'interno dell'associazione. 11.2. Tali fatti, dialoghi, ruoli, comportamenti sono analizzati dalla sentenza impugnata con uno sviluppo perfettamente in linea con la giurisprudenza secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; dall'affectio societatis scelerum, cioè dalla consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. (Vedi ex plurimis, Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278 - 01; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550 - 01). 11.3. La difesa con il motivo di ricorso in parola tenta di riporre in discussione tali convergenti elementi sub specie di vizio logico della motivazione con argomenti difensivi già portati in appello e che in sede di legittimità si tenta di rileggere nel loro significato probatorio: innanzi tutto prospettando una reinterpretazione dei dialoghi intercettati, evidenziando l'autonomia economica di [OSCURATO:PERSONA] ed escludendo una compartecipazione agli utili del gruppo. Tutti elementi che non scalfiscono la logica coerenza delle due conformi motivazioni e che sostanzialmente sollecitano questa Corte ad un giudizio di merito. La motivazione, invece, ponendo in linea coerente una serie di elementi probatori, ha spiegato la dimostrazione della volontà del ricorrente di far parte dell'associazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l'associazione è stata costituita: il traffico di stupefacenti nella zona di Vieste e Cerignola avvalendosi del metodo intimidatorio e violento. L'architettura motivazionale culmina nel rigetto del motivo di appello sulla prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, sugli acquisti di stupefacenti per conto del sodalizio, sui movimenti economici e sulla continuità e stabilità dei rapporti associativi. Rispetto a tali logici e chiari passaggi motivazionali, la difesa ripropone la lettura degli stessi argomenti proposti in appello quali valutazioni probatorie, e che non possono lievitare automaticamente e ripetutamente in sede di legittimità quali vizi della motivazione. Il primo motivo è pertanto inammissibile. 11.4. Il secondo motivo, strettamente conseguenziale al primo, è generico e meramente assertivo, e non si confronta in alcun modo con la motivazione di pag. 85, soprattutto ove riporta che il timore di ritorsione manifestata da [OSCURATO:PERSONA] per la fuoriuscita dal gruppo non elide la massiccia mole probatoria sul metodo mafioso acquisita al giudizio.Entrambi i motivi di [OSCURATO:PERSONA] sono quindi inammissibili e di conseguenza egli deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato sostanzialmente sulla proposta di rilettura delle prove analizzate nel merito del giudizio di appello in relazione al capo 7) dell'imputazione. Inoltre, il ricorso non si confronta con quanto ampiamente motivato nelle pag 88-96 della sentenza impugnata. Il giudice di appello, al riguardo, superando l'assoluzione di primo grado, ha esposto un coerente e non manifestamente illogico ragionamento probatorio a sostegno del giudizio espresso sul reato imputato al ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti non identificati, per aver detenuto ed occultato 6,7 Kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta dai Carabinieri della Tenenza di Vieste in data 11/08/2018 e sequestrata a carico di ignoti (imputazione contenuta nel capo 7 della rubrica), dal quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado. 12.1. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di assoluzione resa dal giudice di primo grado ritenendo con accurata motivazione che l'assoluzione era frutto di una visione parcellizzata dei singoli elementi indiziari poiché non aveva tenuto conto del dato non trascurabile relativo all'intervenuta sentenza definitiva di condanna, resa dalla Corte di appello di Bari in data 21/02/2022, a carico sia del [OSCURATO:PERSONA] sia del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico fino al 07/08/2018 in Vieste e zone limitrofe. Tale dato, secondo la Corte d'appello, consente una lettura sincronica dei plurimi indizi raccolti per coglierne il significato assolutamente univoco e convergente ai fini del giudizio di penale responsabilità del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la motivazione ha chiarito e valorizzato un importante elemento probatorio costituito dall'utilizzo, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della autovettura Audi Q3 Tg. [OSCURATO:TARGA], ritenuto del tutto compatibile con il trasporto della droga poi rinvenuta e sequestrata in data 11/08/2018. Il percorso seguito in data 02/08/2018 dalla citata autovettura Audi Q3, in uso al [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale era attivata la geolocalizzazione, evidenzia come la stessa abbia raggiunto durante le ore mattutine la zona industriale di Cerignola, luogo ritenuto dalla Corte idoneo a caricare in modo defilato e comodo il quantitativo di stupefacente, per pervenire direttamente e senza sosta presso il terreno adiacente al [OSCURATO:PERSONA] di Vieste, ove veniva registrata una sosta di sette minuti assolutamente compatibile con l'occultamento del quantitativo drogante nel sito predisposto la settimana prima, come dimostrerebbe la circostanza che in data 27/07/2018 l'auto con a bordo il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo assolto dal reato in contestazione), di rientro da [OSCURATO:PERSONA] raggiunge Vieste ed effettua una sosta sempre nel terreno adiacente il [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione rafforzata coordina e valorizza tutti i dati raccolti che depongono a favore della responsabilità del ricorrente anche in considerazione della circostanza che poco prima della sosta effettuata il 02/08/2018 tra gli occupanti del veicolo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) interviene un dialogo sul valore "7 chilogrammi" asseverato dal [OSCURATO:PERSONA] all'interrogante [OSCURATO:PERSONA] che trova verifica e corrispondenza nell'essere stata poi rinvenuta e sequestrata marijuana del peso di 6,7 Kg. La Corte territoriale valorizza e spiega anche la circostanza dell'essere stato captato, durante la movimentazione dei passeggeri in fase di uscita dall'autovettura, il classico rumore di apertura e chiusura di una zip, un rilievo sonoro compatibile con l'apertura di un borsone munito di zip in cui era stato albergato sia il quantitativo drogante, sia i contenitori di plastica ove poi la sostanza stupefacente è stata stipata nel terreno (contenitori di plastica dello stesso tipo di quelli utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] in altre documentate occasioni). Tale elemento è ritenuto anche individualizzante in quanto riscontrato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge come all'interno del fondo del [OSCURATO:PERSONA] veniva nascosta la marijuana. La motivazione evidenzia che quest'ultimo, nel corso dell'interrogatorio alla D.D.A. del 18/11/21 ha riferito di essere stato rifornito di marijuana da [OSCURATO:PERSONA] "ogni volta che io finivo i cinque ...lui mi portava cinque chili a volta in campagna, all'agriturismo ...che sarebbe. ..a fianco al [OSCURATO:PERSONA], la nascondevo là l'erba...". Il ricorso, in relazione a tale ricostruzione, logica e analitica, che supera i dubbi e l'atomistica impostazione della sentenza di primo grado procede