CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 30686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35797/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro n. 35797/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2216/2018 depositata il 28/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA]: Il FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha promosso domandedi invalidità, inopponibilità e revocatoria a vario titolo relative all’escussione di tre polizze vita (di cui due polizze «Bussola») e di un pacchetto titoli (sostitutivo quest’ultimo di altra precedente polizza vita), costituiti in pegno a garanzia del creditore da uno dei soci dichiarati falliti; il Tribunale di Prato ha rigettato la domanda; la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. delle escussioni di pegno , avvenute nei sei mesi dalla dichiarazione del fallimento, condannando la banca a corrispondere l’importo di € 1.231.812,05 oltre accessori; che ha proposto ricorso per cassazione MPS, affidato a tre motivi, cui ha resistito il fallimento con controricorso, il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui ha resistito il ricorrente con ulteriore controricorsoa ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente ha depositato in data 28 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione della rinuncia del ricorrente; n. 35797/2018 R.G. le parti hanno ribadito con successive memorie concorde richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 1363