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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07913/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27428/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della riduzione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo, tenuto conto dei precedenti e del comportamento mendace ritenuto un indice di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale, anche al fine di escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27428/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della riduzione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo, tenuto conto dei precedenti e del comportamento mendace ritenuto un indice di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale, anche al fine di escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 07913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris