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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19386/2026

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ato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mazza Rosetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MontesantiClara Liliana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA] A., Vincidel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 615/3 DellaS.n.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Banca IntesaSanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ErisItalfondiario S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e Cavalieri PasqualeNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 91/2020depositata il 24/1/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza del 28/7/2014, la Corte d'Appello di Catanzaro respinsel'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiaratoinammissibile l’impugnazione ex art. 100 l.fall. (nel testo ante riforma2006-2007) promossa dall’odierno ricorrente, in quanto proposta dalcreditore cessionario che non aveva formulato istanza insinuazione almomento del ricorso; la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11659/2016del 9/5/2016, accolse il ricorso, riconoscendo la legittimazione di Vincenzo2.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con l’impugnata sentenza, rigettaval’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 100 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] a carico della opponente.2.1 La Corte distrettuale, preso atto del principio di diritto enunciato dalGiudice rescindente in relazione alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] adesperire il rimedio di cui all’art 100 l.fall., esaminava tutte le posizioni deicreditori la cui ammissione allo stato passivo era stata contestata dalcreditore opponente e rilevava che: i) i crediti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (ex [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàCredito Italiano) in realtà non potevano considerarsi ammessi allo statopassivo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento confermato dalTribunale, che aveva rigettato la domanda di opposizione degli interessati,li aveva ammessi con riserva di deposito della documentazione; ii) i credititributari e previdenziali vantati da ETR s.p.a., concessionario per laNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026riscossione, risultavano provati da cartelle notificate prima delladichiarazione di insolvenza e non opposte, mentre, per la cartellanotificata dopo il fallimento e i crediti tributari n. 2 e 3 dello stato passivo,l’impugnante non aveva prodotto la cartella di pagamento, precludendoalla Corte l’esame dell’eccezione di prescrizione; l’impugnazione relativaalla domanda di ammissione del credito € 16.888,12, invece, eragenerica; iii) il credito dell’Inps risultava documentato e teneva conto ditutti i versamenti effettuati da Furci s.n.c.; iv) l’avv. [OSCURATO:PERSONA],creditore nei confronti del fallimento per compensi liquidati direttamentein suo favore in qualità di procuratore distrattario, era titolare di un dirittoautonomo rispetto a quelli dei propri assistiti anch’essi ammessi alpassivo; il pagamento ricevuto dal legale da parte dalla società per €3.700 si riferiva a prestazioni professionali diverse da quelle dedotte conl’insinuazione allo stato passivo; v) i crediti di [OSCURATO:PERSONA], VinciPasquale e [OSCURATO:PERSONA], tutti dipendenti della società fallita, dedottele somme dagli stessi ricevute a titolo di acconto ed imputate a spese,interessi legali e parte del capitale per competenze retributive etrattamento di fine rapporto, erano documentati dall’emissione di decretiingiuntivi, sentenze divenute definitive, cui era seguita la notifica di atti diprecetto e atti di pignoramento, e verbale di conciliazione; vi) i crediti diChiarelli Rosa e [OSCURATO:PERSONA], anch’esse lavoratrici dipendenti, percompetenze retributive e TFR risultavano provati dalla documentazioneprodotta, confermata da uno dei soci falliti presente nel corso dell’udienzadi verifica, e la contestazione del creditore impugnante era generica; delpari era tutto apodittica l’eccezione di prescrizione del credito da lavorodipendente insinuato ed ammesso allo stato passivo di pertinenza diMarasco Carmen e [OSCURATO:PERSONA]; vii) l’ammissione dei crediti deilavoratori dipendenti al passivo doveva avvenire al lordo delle ritenute, inragione dell’obbligo del curatore di detrarle all’atto del pagamento, postoNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026che l’organo fallimentare riveste la funzione di sostituto d’imposta per lesomme corrisposte dalla procedura.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, che è affidato a sei motivi ed è stato illustrato anche conmemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; nessuno degli intimati ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e fasa applicazionedegli artt. 99 e 100 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.:si ascrive alla Corte d’Appello di aver malamente ammesso i crediti deilavoratori dipendenti al lordo della ritenuta d’acconto, non considerando ilfatto storico costituito dall’ammissione allo stato passivo anche dell’Inps.La Corte distrettuale, inoltre, con riferimento al credito dell’Inps, avrebbeomesso di rilevare i seguenti fatti storici: a) la mancata corrispondenza deicrediti, alla luce della contabilità presentata dall’Inps a seguito delcondono concesso alla ditta Furci; b) l’eccepita ma non valutataduplicazione delle somme con la richiesta operata da ETR s.p.a..2.

Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.2.1 La Corte d’appello, come sopra precisato, ha ammesso i crediti deilavoratori al lordo delle ritenute fiscali, precisando che la trattenuta ed ilversamento delle stesse sarebbe stata effettuata dal curatore, nella vestedi sostituto d’imposta, in sede di riparto; alla luce di un simile contenutodella decisione impugnata non è dato comprendere la decisività dellacircostanza, asseritamente omessa, dell’ammissione allo stato passivodell’Inps.2.3 La seconda parte del motivo è generica, in quanto non vengonospecificati i fatti storici asseritamente omessi; in ogni caso, la censura siriversa nel merito, avendo la Corte ritenuto l’importo del credito insinuatodall’ente previdenziale conforme alla documentazione versata in atti: nelprovvedimento si precisa, infatti, che si è «tenuto conto di tutti iversamenti effettuati dalla S.n.c.

Furci, riconducibili al credito in parola».Numero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/20263.

Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c., alla luce dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art 360, comma 1n.3, c.p.c., per essere la Corte di merito incorsa in un palese travisamentodei fatti nel ritenere che, con riferimento al credito professionale insinuatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’acconto di € 3.700 sia stato imputato alleprocedure esecutive piuttosto che ai decreti ingiuntivi.4.

Il motivo è all’evidenza inammissibile in quanto, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione di legge, intende sovvertirel’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.4.1 La violazione dell'art. 116 c. p. c. è ammessa solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differenterisultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale) o, alcontrario, non abbia osservato la specifica regola di valutazione di unaprova così stabilita dalla legge; non mai, invece, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova (cfr. Cass., Sez.

U. 20867/2020).5.

Il terzo motivo è rubricato «violazione falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 n 3 c.p.c. - artt. 2934 s.s. c.c. articolo 3 legge 8 agosto1995 n. 335).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art.360 n.5 c.p.c.)»: afferma il ricorrente che la prescrizione dei credititributari e previdenziali può essere sempre fatta valere anche in sedeesecutiva e fallimentare; dunque, la irretrattabilità dei crediti portati dacartelle esattoriali non impugnate tempestivamente non si potevaconsiderare rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza socialeobbligatoria già prescritte al momento dell’emanazione della cartella.Erano presenti nel fascicolo tutti i documenti necessari ai fini dellavalutazione del credito ammesso del concessionario, essendo statorichiamato l’intero procedimento di verifica dello stato passivo.Numero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/20266.

Il motivo è inammissibile in quanto privo della specificità richiestadall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..6.1 Emerge dal provvedimento impugnato che la pretesa creditoria fattavalere dal concessionario era portata in quattordici cartelle e si riferiva atributi, oneri previdenziali, premi Inail e sanzione.6.2 La censura sostiene che il giudice non avrebbe dovuto ammettere icrediti in quanto prescritti, senza tuttavia fornire la benché minimadescrizione delle cartelle a cui fa riferimento, specificare la data diemissione e di notifica delle stesse, indicare importi dei crediti, tipologia ditributi ed annualità di riferimento ed allegare altri elementi e dati utili daiquali calcolare il termine di prescrizione.7.

Il quarto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 5 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.,per non avere la Corte considerato i singoli rapporti processuali scindibiliai fini della determinazione dello scaglione sul quale applicare i parametrimedi ed avere preso a costante parametro, in maniera iniqua ed abnorme,quello compreso tra € 520.000 ad € 1.000.000 procedendo allasommatoria dei valori dei singoli rapporti.

Contesta, inoltre, il ricorrentel’applicazione della misura media anche nei giudizi dove si era discussosolamente della questione della legittimazione.8.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.8.1 Non merita accoglimento l’articolazione della censura che contesta laliquidazione delle spese nei valori medi.8.2 Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M.n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenutotra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità,motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, intal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento eNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026la misura di questo (cfr., tra tante, Cass. 29641/2025, 19989/2021 e12537/ 2019).8.3 La sentenza ha determinato lo scaglione su quale applicare i parametri(da € 520.000 a € 1.000.000) procedendo alla sommatoria dei creditivantati dai creditori ammesso oggetto dell’impugnazione allo statopassivo.8.4 Così operando, la pronuncia si è discostata dalla disposizionenormativa di cui all’art. 5 della tabella ministeriale, in forza del quale ilvalore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.8.5 Non può, tuttavia, trovare applicazione l’art. 10, comma 2 c.p.c. etenore del «le domande proposte nello stesso processo contro lamedesima persona si sommano tra loro».8.6 Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di domande proposte contropiù parti che danno luogo a cause scindibili, in quanto i rapporti dedottisono distinti ed autonomi.8.7 In tale ipotesi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,«il valore della causa non si determina sommando il valore delle singoledomande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attoricontro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltantodal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome» (cfr.Cass n. 13750/2025, 10367/2024, 18166/2023 e 3107/2017).9.

Il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corteterritoriale condannato il ricorrente al pagamento delle spese di primogrado, del giudizio di appello e di quello di Cassazione sebbene questifosse risultato vincitore in tali gradi di giudizio.10.

Il motivo è infondato.10.1 Invero, per consolidato insegnamento di questa Corte (cfr. Cass.,Sez.

U., 32906/2022; nello stesso senso si veda anche Cass.16778/2025), il giudice si deve attenere al principio della soccombenzaNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finaledella lite.10.2 A sua volta, la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processualidebbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che restasottratto al sindacato di legittimità, non essendo obbligatoria un'esattaproporzionalità fra la domanda complessivamente accolta e la misura dellespese (cfr., ex aliis, Cass. n. 30592/17).11.

Il sesto motivo denuncia la violazione del d.m. 55/2014, in relazioneall’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte errato ad applicare iparametri forensi attuali anche in relazione a decisioni emesse sotto lavigenza di decreti ministeriali diversi.11.1 Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha affattospecificato che l’applicazione dei parametri previsti dai pregressi decretiministeriali avrebbe portato ad una diversa liquidazione del compenso.11.2 In ogni caso, i nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale n.55/2014 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale dellespese intervenga successivamente all'entrata in vigore del predettodecreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che a quelladata non abbia ancora completato la propria opera professionale,ancorché la sua prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svoltaquando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezioneomnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario perl'opera complessivamente prestata (si vedano in questo senso Cass., Sez.U., 17405/2012, nonché Cass. 2748/2016, 21205/2016 e 13628/2015).Numero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/202612.

In conclusione, in accoglimento del quarto motivo, l’impugnatasentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello diCatanzaro in diversa composizione.13.

Avuto riguardo all’esito complessivo della lite, che vede il ricorrentesoccombente sull’an e su quantum della domanda, e alla mancatacostituzione degli intimati, nulla è da statuire sulle spese del presentegiudizio, che restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il quinto motivo e dichiarainammissibili il primo, secondo, terzo e sesto motivo, cassa l’impugnatasentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corted’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mazza Rosetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MontesantiClara Liliana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA] A., Vincidel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 615/3 DellaS.n.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Banca IntesaSanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ErisItalfondiario S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e Cavalieri PasqualeNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 91/2020depositata il 24/1/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del 28/7/2014, la Corte d'Appello di Catanzaro respinsel'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiaratoinammissibile l’impugnazione ex art. 100 l.fall. (nel testo ante riforma2006-2007) promossa dall’odierno ricorrente, in quanto proposta dalcreditore cessionario che non aveva formulato istanza insinuazione almomento del ricorso; la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11659/2016del 9/5/2016, accolse il ricorso, riconoscendo la legittimazione di Vincenzo2. La Corte d’Appello di Catanzaro, con l’impugnata sentenza, rigettaval’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 100 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] a carico della opponente.2.1 La Corte distrettuale, preso atto del principio di diritto enunciato dalGiudice rescindente in relazione alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] adesperire il rimedio di cui all’art 100 l.fall., esaminava tutte le posizioni deicreditori la cui ammissione allo stato passivo era stata contestata dalcreditore opponente e rilevava che: i) i crediti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (ex [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàCredito Italiano) in realtà non potevano considerarsi ammessi allo statopassivo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento confermato dalTribunale, che aveva rigettato la domanda di opposizione degli interessati,li aveva ammessi con riserva di deposito della documentazione; ii) i credititributari e previdenziali vantati da ETR s.p.a., concessionario per laNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026riscossione, risultavano provati da cartelle notificate prima delladichiarazione di insolvenza e non opposte, mentre, per la cartellanotificata dopo il fallimento e i crediti tributari n. 2 e 3 dello stato passivo,l’impugnante non aveva prodotto la cartella di pagamento, precludendoalla Corte l’esame dell’eccezione di prescrizione; l’impugnazione relativaalla domanda di ammissione del credito € 16.888,12, invece, eragenerica; iii) il credito dell’Inps risultava documentato e teneva conto ditutti i versamenti effettuati da Furci s.n.c.; iv) l’avv. [OSCURATO:PERSONA],creditore nei confronti del fallimento per compensi liquidati direttamentein suo favore in qualità di procuratore distrattario, era titolare di un dirittoautonomo rispetto a quelli dei propri assistiti anch’essi ammessi alpassivo; il pagamento ricevuto dal legale da parte dalla società per €3.700 si riferiva a prestazioni professionali diverse da quelle dedotte conl’insinuazione allo stato passivo; v) i crediti di [OSCURATO:PERSONA], VinciPasquale e [OSCURATO:PERSONA], tutti dipendenti della società fallita, dedottele somme dagli stessi ricevute a titolo di acconto ed imputate a spese,interessi legali e parte del capitale per competenze retributive etrattamento di fine rapporto, erano documentati dall’emissione di decretiingiuntivi, sentenze divenute definitive, cui era seguita la notifica di atti diprecetto e atti di pignoramento, e verbale di conciliazione; vi) i crediti diChiarelli Rosa e [OSCURATO:PERSONA], anch’esse lavoratrici dipendenti, percompetenze retributive e TFR risultavano provati dalla documentazioneprodotta, confermata da uno dei soci falliti presente nel corso dell’udienzadi verifica, e la contestazione del creditore impugnante era generica; delpari era tutto apodittica l’eccezione di prescrizione del credito da lavorodipendente insinuato ed ammesso allo stato passivo di pertinenza diMarasco Carmen e [OSCURATO:PERSONA]; vii) l’ammissione dei crediti deilavoratori dipendenti al passivo doveva avvenire al lordo delle ritenute, inragione dell’obbligo del curatore di detrarle all’atto del pagamento, postoNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026che l’organo fallimentare riveste la funzione di sostituto d’imposta per lesomme corrisposte dalla procedura.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, che è affidato a sei motivi ed è stato illustrato anche conmemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; nessuno degli intimati ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e fasa applicazionedegli artt. 99 e 100 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.:si ascrive alla Corte d’Appello di aver malamente ammesso i crediti deilavoratori dipendenti al lordo della ritenuta d’acconto, non considerando ilfatto storico costituito dall’ammissione allo stato passivo anche dell’Inps.La Corte distrettuale, inoltre, con riferimento al credito dell’Inps, avrebbeomesso di rilevare i seguenti fatti storici: a) la mancata corrispondenza deicrediti, alla luce della contabilità presentata dall’Inps a seguito delcondono concesso alla ditta Furci; b) l’eccepita ma non valutataduplicazione delle somme con la richiesta operata da ETR s.p.a..2. Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.2.1 La Corte d’appello, come sopra precisato, ha ammesso i crediti deilavoratori al lordo delle ritenute fiscali, precisando che la trattenuta ed ilversamento delle stesse sarebbe stata effettuata dal curatore, nella vestedi sostituto d’imposta, in sede di riparto; alla luce di un simile contenutodella decisione impugnata non è dato comprendere la decisività dellacircostanza, asseritamente omessa, dell’ammissione allo stato passivodell’Inps.2.3 La seconda parte del motivo è generica, in quanto non vengonospecificati i fatti storici asseritamente omessi; in ogni caso, la censura siriversa nel merito, avendo la Corte ritenuto l’importo del credito insinuatodall’ente previdenziale conforme alla documentazione versata in atti: nelprovvedimento si precisa, infatti, che si è «tenuto conto di tutti iversamenti effettuati dalla S.n.c. Furci, riconducibili al credito in parola».Numero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/20263. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c., alla luce dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art 360, comma 1n.3, c.p.c., per essere la Corte di merito incorsa in un palese travisamentodei fatti nel ritenere che, con riferimento al credito professionale insinuatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’acconto di € 3.700 sia stato imputato alleprocedure esecutive piuttosto che ai decreti ingiuntivi.4. Il motivo è all’evidenza inammissibile in quanto, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione di legge, intende sovvertirel’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.4.1 La violazione dell'art. 116 c. p. c. è ammessa solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differenterisultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale) o, alcontrario, non abbia osservato la specifica regola di valutazione di unaprova così stabilita dalla legge; non mai, invece, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova (cfr. Cass., Sez. U. 20867/2020).5. Il terzo motivo è rubricato «violazione falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 n 3 c.p.c. - artt. 2934 s.s. c.c. articolo 3 legge 8 agosto1995 n. 335). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art.360 n.5 c.p.c.)»: afferma il ricorrente che la prescrizione dei credititributari e previdenziali può essere sempre fatta valere anche in sedeesecutiva e fallimentare; dunque, la irretrattabilità dei crediti portati dacartelle esattoriali non impugnate tempestivamente non si potevaconsiderare rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza socialeobbligatoria già prescritte al momento dell’emanazione della cartella.Erano presenti nel fascicolo tutti i documenti necessari ai fini dellavalutazione del credito ammesso del concessionario, essendo statorichiamato l’intero procedimento di verifica dello stato passivo.Numero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/20266. Il motivo è inammissibile in quanto privo della specificità richiestadall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..6.1 Emerge dal provvedimento impugnato che la pretesa creditoria fattavalere dal concessionario era portata in quattordici cartelle e si riferiva atributi, oneri previdenziali, premi Inail e sanzione.6.2 La censura sostiene che il giudice non avrebbe dovuto ammettere icrediti in quanto prescritti, senza tuttavia fornire la benché minimadescrizione delle cartelle a cui fa riferimento, specificare la data diemissione e di notifica delle stesse, indicare importi dei crediti, tipologia ditributi ed annualità di riferimento ed allegare altri elementi e dati utili daiquali calcolare il termine di prescrizione.7. Il quarto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 5 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.,per non avere la Corte considerato i singoli rapporti processuali scindibiliai fini della determinazione dello scaglione sul quale applicare i parametrimedi ed avere preso a costante parametro, in maniera iniqua ed abnorme,quello compreso tra € 520.000 ad € 1.000.000 procedendo allasommatoria dei valori dei singoli rapporti. Contesta, inoltre, il ricorrentel’applicazione della misura media anche nei giudizi dove si era discussosolamente della questione della legittimazione.8. Il motivo è fondato per quanto di ragione.8.1 Non merita accoglimento l’articolazione della censura che contesta laliquidazione delle spese nei valori medi.8.2 Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M.n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenutotra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità,motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, intal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento eNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026la misura di questo (cfr., tra tante, Cass. 29641/2025, 19989/2021 e12537/ 2019).8.3 La sentenza ha determinato lo scaglione su quale applicare i parametri(da € 520.000 a € 1.000.000) procedendo alla sommatoria dei creditivantati dai creditori ammesso oggetto dell’impugnazione allo statopassivo.8.4 Così operando, la pronuncia si è discostata dalla disposizionenormativa di cui all’art. 5 della tabella ministeriale, in forza del quale ilvalore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.8.5 Non può, tuttavia, trovare applicazione l’art. 10, comma 2 c.p.c. etenore del «le domande proposte nello stesso processo contro lamedesima persona si sommano tra loro».8.6 Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di domande proposte contropiù parti che danno luogo a cause scindibili, in quanto i rapporti dedottisono distinti ed autonomi.8.7 In tale ipotesi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,«il valore della causa non si determina sommando il valore delle singoledomande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attoricontro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltantodal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome» (cfr.Cass n. 13750/2025, 10367/2024, 18166/2023 e 3107/2017).9. Il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corteterritoriale condannato il ricorrente al pagamento delle spese di primogrado, del giudizio di appello e di quello di Cassazione sebbene questifosse risultato vincitore in tali gradi di giudizio.10. Il motivo è infondato.10.1 Invero, per consolidato insegnamento di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. U., 32906/2022; nello stesso senso si veda anche Cass.16778/2025), il giudice si deve attenere al principio della soccombenzaNumero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/2026applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finaledella lite.10.2 A sua volta, la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processualidebbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che restasottratto al sindacato di legittimità, non essendo obbligatoria un'esattaproporzionalità fra la domanda complessivamente accolta e la misura dellespese (cfr., ex aliis, Cass. n. 30592/17).11. Il sesto motivo denuncia la violazione del d.m. 55/2014, in relazioneall’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte errato ad applicare iparametri forensi attuali anche in relazione a decisioni emesse sotto lavigenza di decreti ministeriali diversi.11.1 Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha affattospecificato che l’applicazione dei parametri previsti dai pregressi decretiministeriali avrebbe portato ad una diversa liquidazione del compenso.11.2 In ogni caso, i nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale n.55/2014 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale dellespese intervenga successivamente all'entrata in vigore del predettodecreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che a quelladata non abbia ancora completato la propria opera professionale,ancorché la sua prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svoltaquando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezioneomnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario perl'opera complessivamente prestata (si vedano in questo senso Cass., Sez.U., 17405/2012, nonché Cass. 2748/2016, 21205/2016 e 13628/2015).Numero registro generale 15976/2020Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19386/2026Data pubblicazione 12/06/202612. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo, l’impugnatasentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello diCatanzaro in diversa composizione.13. Avuto riguardo all’esito complessivo della lite, che vede il ricorrentesoccombente sull’an e su quantum della domanda, e alla mancatacostituzione degli intimati, nulla è da statuire sulle spese del presentegiudizio, che restano a carico del ricorrente che le ha anticipate. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il quinto motivo e dichiarainammissibili il primo, secondo, terzo e sesto motivo, cassa l’impugnatasentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corted’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris