CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere insussistente la particolare tenuità dell'offesa prodotta dall'evasione del ricorrente, apprezzando sfavorevolmente come il medesimo, pur autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione per due ore al giorno, fosse uscito di casa per recarsi in un bar al di fuori di detto lasso di tempo, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il