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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18401/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36358-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore,rappresentato e difesodall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studiodell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa allegataal contro ricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 700 /201 9 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LIGURIA, depositata il 3 / 6 /201 9 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale ed in via di subordine il suo rigetto, nonchéil rigetto del ricorso incident ale ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Genovapropone ricorso, affidato a du e motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 1052/2016 della Commissione tributaria provinciale diGenova, che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego, emesso il 5/2/2014, in relazione ad istanza di rimborso TARSU, annualità 2000—2005,presentata il 24/10/2013 in conseguenza della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 40/201 2 ; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidatoad unico motivo; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. p er aver e la Commissione tributaria regionale erroneamente violato il giudicato formatosi, tra le stesse parti, in relazione alla sentenza n. 40/2012, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria,relativamente al medesimo rapporto processuale (TARSU 2000—2005) e alla medesima questione circa l’applicabilità, per le annualità in questione, della tariffa TARSU approvata per l’anno 1999o quella pattuita in forza di transazione stipulata tra le parti, approvata con delibera comunale n. 10083/2000 , ed equivalente alla tariffa stabilita per l’anno 1990;

1.2. con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o apparente motivazione circa la decisione di non uniformarsi al giudicato dianzi indicato;

2.1. occorre preliminarmente esaminare, per ragioni di ordine logico-giuridico, il secondo motivo, che va respinto;

2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736),ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come di seguito illustrato,esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il primo motiv o , il Comune ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 3.1 con riguardo al primo motivo, come leggesi nella sentenza impugnatanella presente sede e negli scritti difensivi delle parti , la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: la Società aveva proposto, innanzi al TAR, plurimi ricors i per l’annullamento delle delibere di approvazione delle tariffe TARSU annualità 1989—1999;il giudizio relativo all’annualità 1999 era stato definito mediante transazione, raggiunta tra le parti, secondo cui i rapporti debitori—creditori tra il Comune e la Società venivano regolaticon applicazione della tariffa approvata nel 1988 per l'annualità 1989 e della tariffa approvata nel 1990 per le annualità dal 1990 al 1999, e la società avrebbe rinunciato ai contenziosi in atto dinanzi al giudice amministrativo relativi alla determinazione della tassa per gli anni 1989—1999; la società aveva successivamente proposto innanzi al T AR ulterio ri ricorsi impugnando anche le deliberazioni con le quali il Comune aveva approvato le tariffe Tarsu per le annualità dal 2000 al 2005 edi giudizi si erano conclusi con l'annullamento di tutte le delibere impugnate,privando così di efficacia anche tutti i provvedimenti tariffari sulla base dei quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento riferiti al suddetto annualità; la società aveva presentato al Comune sei «istanze di recupero della TARSU...per gli anni 2000-2005», ed aveva poi impugnato il diniego tacito innanzi al Giudice tributario; il giudizio si era concluso in appello con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 4 0/2 012 , passata in giudicato, che aveva, nel dispositivo, parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando applicabili le tariffe previste nell'anno 1999 (« In parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio, dichiara applicabili le tariffe previste nell'anno 1999»), ed affermando in mot ivazione quanto segue : « È pregiudiziale la questione relativa al regime Tarsu qui applicabile.

L'annullamento giurisdizionale dell'atto generale istitutivo della nuova tariffa comporta la riviviscenza della disciplina anteriore.

Ossia, lungi dal verificarsi un vuoto normativo, attesa l'ineludibile esigenza di assicurare le provvidenze economiche relative alle prestazioni effettuate, trova no applicazione le tariffe previgenti.

Aggiungasi che la sottolineata istituzionale indisponibilità della pretesa economica di cui è titolare l'amministrazione dirime ex sela questione all'esame .

Nessun rilievo in ordine all'individuazione del regime tariffario applicabile riveste il fatto che la società abbia in passato pattuito una transazione avente ad oggetto alla quantificazione della TARSU per gli anni 1989 e 19

99. Trattasi di atto negoziale avente contenuto circoscritto alla res litigiosa.

Nulla a che vedere quindi con la pretesa pubblicistica sottesa alla TARSU : l a cui determinazione deve essere predeterminata a monte in forza di atto normativo generale, applicabile uniformemente nei confronti della generalità indistinta degli utenti del servizio.

Pertanto trovaapplicazione, contrariamente a quanto affermato dai giudici di prime cure, la tariffa TARSU vigente nell'anno 1999»; la Società ha proposto, successivamente, il ricorso, oggetto del presente giudizio, «per l'annullamento del provvedimento di diniego espresso, emesso il 05/02/2014 in relazione ad una istanza di rimborso presentata il 24/10/2013 in conseguenza della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 17/05/2012 n. 40, per l'effetto della quale il Comune di Genova è stato condannato a rimborsare la TARSU versata dall'esponente anche per gli anni 2000/2005»(cfr. pag. 1 sentenza impugnata»; 3.2.ciò posto, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnatanella presente sede, nell’accogliere l’appello della Società, ha affermato quanto segue:«Con la delibera G.C. n. 1003 del 3.08.2000 il Comune ha approvato l'atto di Transazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,con cui l'ente si è impegnato, a fronte dell'abbandono del contenzioso amministrativo da parte della contribuente, a nonapplicare le tariffe TARSU degli anni 1989 e 1991-1999, prediligendo una tariffa più vantaggiosa per le Società contraenti che, nel caso, ammontava a €

47.889.014. Stante il carattere vi ncolante dell'atto per le parti, deve ritenersiche fosse oggetto delle reciproche concessioni la rinuncia da parte del Comune ad avvalersi delle tariffe TARSU del 1999, e ciò conriferimento anche agli anni successivi, qualora ad esse si dovessefar riferimento per qualsivoglia motivo.Pur dovendosi tener conto dell'autonomia fiscale dei diversi esercizi, risulta del tutto illogico che il Comune, dopo aver riconosciuto come illegittima la Tariffa TARSU deliberata per il 1999 e convenuto di disapplicarla, anche sulla scorta delle negative pronunce giurisdizionali relative alle identiche tariffe di esercizi precedenti, ne assuma la legittimità per gli anni successivi e pretenda di applicarla, basandosi sul suo mancato annullamento formale.

Il criterio potrebbe valere per soggetti estranei alla transazione,ma non per chi ha convenuto con il Comune quale tariffa TARSUpossa essere applicata per il 1999 nei suoi confronti.La violazione delle disposizioni contenute in un precedente accordo costit uirebbe una grave violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, principi che devono permeare l'intera attività amministrativa nella prospettiva di garantire che i rapporti con i contribuenti siano improntati a leale collaborazione e trasparenza.

Non appare pertanto meritevole di accoglimento la pretesa del Comune di applicare una tariffa diversa da quella convenuta.

Neppure risulta convincente il richiamo alla sent.

CTR 40/07/2012, che in realtà si limita ad estendere agli esercizi 2000/2001 il diritto al rimborso del contribuente, non contiene alcun conteggio e fa riferimento ad una tariffa che il Comune si è impegnato a disapplicare con la richiamata deliberazione C.C. 3.08.2000.

Ad essa va fatto pertanto integrale riferimento per il calcolo del quantum da rimborsare a FIDRA per gli esercizi 2000-2005»;

3.3. premesso che la portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza ed, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, la Commissione tributaria regionale non ha correttamente applicato, dunque, il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (cfr. Cass.

S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf.

Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9312);

3.4. l’accertamento, contenuto nella suddetta sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 40/2012, circa l’applicabilità della «tariffa TARSU vigente nell'anno 1999» con riguardo alle «istanze di recupero della TARSU presentate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per gli anni 2000-2005», inerisce, invero, ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata, al che consegue che la situazione ivi accertata non poteva più costituire oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio;

3.5. la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata in questa sede, secondo cui non sarebbero applicabili, nel caso in esame, le tariffe vigenti nell’anno 1999, bensì quelle fatte oggetto della transazione stipulata tra le parti, dianzi indicata, si pone quindi in contrasto con l’art.2909 cod. civ.;

3.6. va inoltre evidenziato che il giudicato in questione, specificamente menzionato nella sentenza impugnataed oggetto delle difese in appello del Comune, non è stato fatto valere dalla parte per la prima volta nel giudizio di legittimità, cosicché non è affermabile, come sostenuto dalla controricorrente, che sulla ricorrente incombesse, nella presente sede, l’onere di provare il passaggio in giudicato mediante produzione dellacopia della sentenza corredata dalla certificazione del passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 6868 del 02/03/2022;Cass. n. 9746 del 18/04/2017);

4.1. con il ricorso incidentale la Società denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”)»e lamenta che la Commissione tributaria regionale, con riguardo alla domanda, avanzata dalla contribuente, di condannare il Comunealla restituzione della TARSU versata dalla Società «al netto della addizionale ECA non dovuta», aveva respinto le richieste affermando quanto segue:«Quantoall’ECA, non risultando se e quali voci del relativo servizio siano state o meno conteggiate dal Comune nella determinazione della tariffa TARSU concordata per il 1999, neppure risulta manifesto il fondamento del diritto al rimborso»;

4.2. la Società censura, in particolare, la sentenza impugnata in quanto sarebbe stato chiesto alla Commissione tributaria regionale di dichiarare l'illegittimità dell'importo che era stato conteggiato dal Comune di Genova a titolo di ECA,nel diniego di rimborso impugnato , s ulla base delle tariffe del 1999,approvat e con la delibera CC n . 27/ 99 , e non in relazione alle tariffe della Tarsu che erano state concordemente applicate tra le parti, mentre la Commissione tributaria regionale, applicando le tariffe Tarsu concordate tra le parti,aveva ritenuto di verificare in relazione a tali tariffe concordate se l'applicazione dell'ECApoteva dirsi legittima, affermando di non poter giungere ad alcuna conclusione stante il carattere concordato di tale tariffe diverse da quelle approvate; 4.3.la doglianza, stante l’accoglimento del primo motivo di rico rso, con riguardo all’applicazione delle tariffe vigenti nell’anno 1999 e non di quelle concordate tra le parti, risulta assorbita, dovendo la Commissione tributaria regionale riesaminare, nel giudizio di rinvio, anche la suddetta domanda della contribuente in relazione alle suddette tariffe vigenti nel 1999;

5. ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, respinto il secondo motivo ed assorbito il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che riconsidererà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, respinto il secondo motivo ed assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di g iustizia tributaria di secondo g rado della Liguria, in diversa composizione, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36358-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore,rappresentato e difesodall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studiodell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa allegataal contro ricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 700 /201 9 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LIGURIA, depositata il 3 / 6 /201 9 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale ed in via di subordine il suo rigetto, nonchéil rigetto del ricorso incident ale ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Genovapropone ricorso, affidato a du e motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 1052/2016 della Commissione tributaria provinciale diGenova, che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego, emesso il 5/2/2014, in relazione ad istanza di rimborso TARSU, annualità 2000—2005,presentata il 24/10/2013 in conseguenza della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 40/201 2 ; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidatoad unico motivo; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. p er aver e la Commissione tributaria regionale erroneamente violato il giudicato formatosi, tra le stesse parti, in relazione alla sentenza n. 40/2012, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria,relativamente al medesimo rapporto processuale (TARSU 2000—2005) e alla medesima questione circa l’applicabilità, per le annualità in questione, della tariffa TARSU approvata per l’anno 1999o quella pattuita in forza di transazione stipulata tra le parti, approvata con delibera comunale n. 10083/2000 , ed equivalente alla tariffa stabilita per l’anno 1990; 1.2. con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o apparente motivazione circa la decisione di non uniformarsi al giudicato dianzi indicato; 2.1. occorre preliminarmente esaminare, per ragioni di ordine logico-giuridico, il secondo motivo, che va respinto; 2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736),ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come di seguito illustrato,esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il primo motiv o , il Comune ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 3.1 con riguardo al primo motivo, come leggesi nella sentenza impugnatanella presente sede e negli scritti difensivi delle parti , la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: la Società aveva proposto, innanzi al TAR, plurimi ricors i per l’annullamento delle delibere di approvazione delle tariffe TARSU annualità 1989—1999;il giudizio relativo all’annualità 1999 era stato definito mediante transazione, raggiunta tra le parti, secondo cui i rapporti debitori—creditori tra il Comune e la Società venivano regolaticon applicazione della tariffa approvata nel 1988 per l'annualità 1989 e della tariffa approvata nel 1990 per le annualità dal 1990 al 1999, e la società avrebbe rinunciato ai contenziosi in atto dinanzi al giudice amministrativo relativi alla determinazione della tassa per gli anni 1989—1999; la società aveva successivamente proposto innanzi al T AR ulterio ri ricorsi impugnando anche le deliberazioni con le quali il Comune aveva approvato le tariffe Tarsu per le annualità dal 2000 al 2005 edi giudizi si erano conclusi con l'annullamento di tutte le delibere impugnate,privando così di efficacia anche tutti i provvedimenti tariffari sulla base dei quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento riferiti al suddetto annualità; la società aveva presentato al Comune sei «istanze di recupero della TARSU...per gli anni 2000-2005», ed aveva poi impugnato il diniego tacito innanzi al Giudice tributario; il giudizio si era concluso in appello con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 4 0/2 012 , passata in giudicato, che aveva, nel dispositivo, parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando applicabili le tariffe previste nell'anno 1999 (« In parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio, dichiara applicabili le tariffe previste nell'anno 1999»), ed affermando in mot ivazione quanto segue : « È pregiudiziale la questione relativa al regime Tarsu qui applicabile. L'annullamento giurisdizionale dell'atto generale istitutivo della nuova tariffa comporta la riviviscenza della disciplina anteriore. Ossia, lungi dal verificarsi un vuoto normativo, attesa l'ineludibile esigenza di assicurare le provvidenze economiche relative alle prestazioni effettuate, trova no applicazione le tariffe previgenti. Aggiungasi che la sottolineata istituzionale indisponibilità della pretesa economica di cui è titolare l'amministrazione dirime ex sela questione all'esame . Nessun rilievo in ordine all'individuazione del regime tariffario applicabile riveste il fatto che la società abbia in passato pattuito una transazione avente ad oggetto alla quantificazione della TARSU per gli anni 1989 e 19 99. Trattasi di atto negoziale avente contenuto circoscritto alla res litigiosa. Nulla a che vedere quindi con la pretesa pubblicistica sottesa alla TARSU : l a cui determinazione deve essere predeterminata a monte in forza di atto normativo generale, applicabile uniformemente nei confronti della generalità indistinta degli utenti del servizio. Pertanto trovaapplicazione, contrariamente a quanto affermato dai giudici di prime cure, la tariffa TARSU vigente nell'anno 1999»; la Società ha proposto, successivamente, il ricorso, oggetto del presente giudizio, «per l'annullamento del provvedimento di diniego espresso, emesso il 05/02/2014 in relazione ad una istanza di rimborso presentata il 24/10/2013 in conseguenza della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 17/05/2012 n. 40, per l'effetto della quale il Comune di Genova è stato condannato a rimborsare la TARSU versata dall'esponente anche per gli anni 2000/2005»(cfr. pag. 1 sentenza impugnata»; 3.2.ciò posto, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnatanella presente sede, nell’accogliere l’appello della Società, ha affermato quanto segue:«Con la delibera G.C. n. 1003 del 3.08.2000 il Comune ha approvato l'atto di Transazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,con cui l'ente si è impegnato, a fronte dell'abbandono del contenzioso amministrativo da parte della contribuente, a nonapplicare le tariffe TARSU degli anni 1989 e 1991-1999, prediligendo una tariffa più vantaggiosa per le Società contraenti che, nel caso, ammontava a € 47.889.014. Stante il carattere vi ncolante dell'atto per le parti, deve ritenersiche fosse oggetto delle reciproche concessioni la rinuncia da parte del Comune ad avvalersi delle tariffe TARSU del 1999, e ciò conriferimento anche agli anni successivi, qualora ad esse si dovessefar riferimento per qualsivoglia motivo.Pur dovendosi tener conto dell'autonomia fiscale dei diversi esercizi, risulta del tutto illogico che il Comune, dopo aver riconosciuto come illegittima la Tariffa TARSU deliberata per il 1999 e convenuto di disapplicarla, anche sulla scorta delle negative pronunce giurisdizionali relative alle identiche tariffe di esercizi precedenti, ne assuma la legittimità per gli anni successivi e pretenda di applicarla, basandosi sul suo mancato annullamento formale. Il criterio potrebbe valere per soggetti estranei alla transazione,ma non per chi ha convenuto con il Comune quale tariffa TARSUpossa essere applicata per il 1999 nei suoi confronti.La violazione delle disposizioni contenute in un precedente accordo costit uirebbe una grave violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, principi che devono permeare l'intera attività amministrativa nella prospettiva di garantire che i rapporti con i contribuenti siano improntati a leale collaborazione e trasparenza. Non appare pertanto meritevole di accoglimento la pretesa del Comune di applicare una tariffa diversa da quella convenuta. Neppure risulta convincente il richiamo alla sent. CTR 40/07/2012, che in realtà si limita ad estendere agli esercizi 2000/2001 il diritto al rimborso del contribuente, non contiene alcun conteggio e fa riferimento ad una tariffa che il Comune si è impegnato a disapplicare con la richiamata deliberazione C.C. 3.08.2000. Ad essa va fatto pertanto integrale riferimento per il calcolo del quantum da rimborsare a FIDRA per gli esercizi 2000-2005»; 3.3. premesso che la portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza ed, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, la Commissione tributaria regionale non ha correttamente applicato, dunque, il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (cfr. Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9312); 3.4. l’accertamento, contenuto nella suddetta sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 40/2012, circa l’applicabilità della «tariffa TARSU vigente nell'anno 1999» con riguardo alle «istanze di recupero della TARSU presentate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per gli anni 2000-2005», inerisce, invero, ad una connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto inter partes, idonea a produrre effetti destinati a durare per tutto il protrarsi di tale rapporto a situazione normativa e fattuale immutata, al che consegue che la situazione ivi accertata non poteva più costituire oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio; 3.5. la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata in questa sede, secondo cui non sarebbero applicabili, nel caso in esame, le tariffe vigenti nell’anno 1999, bensì quelle fatte oggetto della transazione stipulata tra le parti, dianzi indicata, si pone quindi in contrasto con l’art.2909 cod. civ.; 3.6. va inoltre evidenziato che il giudicato in questione, specificamente menzionato nella sentenza impugnataed oggetto delle difese in appello del Comune, non è stato fatto valere dalla parte per la prima volta nel giudizio di legittimità, cosicché non è affermabile, come sostenuto dalla controricorrente, che sulla ricorrente incombesse, nella presente sede, l’onere di provare il passaggio in giudicato mediante produzione dellacopia della sentenza corredata dalla certificazione del passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 6868 del 02/03/2022;Cass. n. 9746 del 18/04/2017); 4.1. con il ricorso incidentale la Società denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”)»e lamenta che la Commissione tributaria regionale, con riguardo alla domanda, avanzata dalla contribuente, di condannare il Comunealla restituzione della TARSU versata dalla Società «al netto della addizionale ECA non dovuta», aveva respinto le richieste affermando quanto segue:«Quantoall’ECA, non risultando se e quali voci del relativo servizio siano state o meno conteggiate dal Comune nella determinazione della tariffa TARSU concordata per il 1999, neppure risulta manifesto il fondamento del diritto al rimborso»; 4.2. la Società censura, in particolare, la sentenza impugnata in quanto sarebbe stato chiesto alla Commissione tributaria regionale di dichiarare l'illegittimità dell'importo che era stato conteggiato dal Comune di Genova a titolo di ECA,nel diniego di rimborso impugnato , s ulla base delle tariffe del 1999,approvat e con la delibera CC n . 27/ 99 , e non in relazione alle tariffe della Tarsu che erano state concordemente applicate tra le parti, mentre la Commissione tributaria regionale, applicando le tariffe Tarsu concordate tra le parti,aveva ritenuto di verificare in relazione a tali tariffe concordate se l'applicazione dell'ECApoteva dirsi legittima, affermando di non poter giungere ad alcuna conclusione stante il carattere concordato di tale tariffe diverse da quelle approvate; 4.3.la doglianza, stante l’accoglimento del primo motivo di rico rso, con riguardo all’applicazione delle tariffe vigenti nell’anno 1999 e non di quelle concordate tra le parti, risulta assorbita, dovendo la Commissione tributaria regionale riesaminare, nel giudizio di rinvio, anche la suddetta domanda della contribuente in relazione alle suddette tariffe vigenti nel 1999; 5. ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, respinto il secondo motivo ed assorbito il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che riconsidererà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, respinto il secondo motivo ed assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di g iustizia tributaria di secondo g rado della Liguria, in diversa composizione, cui d
Sentenza Cassazione n. 18401/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris