CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36279/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LATINA, con sentenza in data 14/11/2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 120 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. L'imputata ha proposto appello. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. Il ricorso, così qualificato l'appello, è inammissibile perché, coerentemente al mezzo di impugnazione effettivamente prescelto, è articolato mediante deduzioni fattuali che presuppongono la possibilità del giudice dell'impugnazione di accedere agli atti e leggerne il contenuto, possibilità preclusa alla Corte di cassazione. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante l'allegazione del contenuto delle prove e di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A ETO Il Presidente - 6 2021 VITO