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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21920/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza di confisca delle somme di denaro e di confisca e distruzione delle altre cose in sequestro, dopo avere dato atto che con ordinanza del 30/06/2023 aveva disposto il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto e che tuttavia con precedenti ordinanze del 31/03/2021 e 18/03/2022 aveva già disposto la confisca e distruzione parziale dei beni in sequestro, nonché la confisca della somma in sequestro, e che dette ordinanze non erano revocabili, compresa quella di confisca delle somme di denaro, essendo delle stesse già stata disposta l'acquisizione a favore dello Stato.

2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio comune difensore, deducendo l'illogicità della motivazione.

Lamenta il difensore che, dopo avere chiesto ed ottenuto in sede esecutiva (non essendosi disposto alcunché con la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei ricorrenti in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) con provvedimento in data 30/06/2023 il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, gli veniva notificata la fissazione di una nuova udienza in cui si faceva riferimento per la prima volta all'esistenza di due precedenti provvedimenti di confisca e distruzione dei beni mai notificati alla difesa e, quindi, pacificamente nulli.

Si duole, inoltre, che all'esito di detta udienza il G.i.p. abbia affermato l'impossibilità di revocare i provvedimenti in ultimo menzionati senza specificare le ragioni sottese a tale impossibilità e senza considerare che il dissequestro era intervenuto per non esservi prova che il denaro fosse il profitto delle cessioni di sostanza stupefacente e per non esservi necessità di mantenere il vincolo sui telefoni cellulari sequestrati.

Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Va preliminarmente evidenziato come la legge non preveda alcun provvedimento di "conferma" di una confisca (di cui i ricorrenti lamentano, altresì, l'omessa notifica) peraltro già precedentemente revocata, né invero la promozione ex officio, come è avvenuto nel caso in esame, di un procedimento incidentale di esecuzione a tal fine; e come sia, invece, possibile il dissequestro di beni già confiscati.

Ne consegue che il dissequestro disposto da ultimo, con ordinanza in data 30/06/2023, non essendo stato oggetto di impugnazione, non poteva essere revocato se non in presenza di elementi sopravvenuti tali da giustificarne la revoca.

Peraltro, l'incidente di esecuzione in esame riguardava entrambi i ricorrenti e nell'ordinanza impugnata si fa riferimento solo ad [OSCURATO:PERSONA].

2. Tali incertezze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza di confisca delle somme di denaro e di confisca e distruzione delle altre cose in sequestro, dopo avere dato atto che con ordinanza del 30/06/2023 aveva disposto il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto e che tuttavia con precedenti ordinanze del 31/03/2021 e 18/03/2022 aveva già disposto la confisca e distruzione parziale dei beni in sequestro, nonché la confisca della somma in sequestro, e che dette ordinanze non erano revocabili, compresa quella di confisca delle somme di denaro, essendo delle stesse già stata disposta l'acquisizione a favore dello Stato. 2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio comune difensore, deducendo l'illogicità della motivazione. Lamenta il difensore che, dopo avere chiesto ed ottenuto in sede esecutiva (non essendosi disposto alcunché con la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei ricorrenti in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) con provvedimento in data 30/06/2023 il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, gli veniva notificata la fissazione di una nuova udienza in cui si faceva riferimento per la prima volta all'esistenza di due precedenti provvedimenti di confisca e distruzione dei beni mai notificati alla difesa e, quindi, pacificamente nulli. Si duole, inoltre, che all'esito di detta udienza il G.i.p. abbia affermato l'impossibilità di revocare i provvedimenti in ultimo menzionati senza specificare le ragioni sottese a tale impossibilità e senza considerare che il dissequestro era intervenuto per non esservi prova che il denaro fosse il profitto delle cessioni di sostanza stupefacente e per non esservi necessità di mantenere il vincolo sui telefoni cellulari sequestrati. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Va preliminarmente evidenziato come la legge non preveda alcun provvedimento di "conferma" di una confisca (di cui i ricorrenti lamentano, altresì, l'omessa notifica) peraltro già precedentemente revocata, né invero la promozione ex officio, come è avvenuto nel caso in esame, di un procedimento incidentale di esecuzione a tal fine; e come sia, invece, possibile il dissequestro di beni già confiscati. Ne consegue che il dissequestro disposto da ultimo, con ordinanza in data 30/06/2023, non essendo stato oggetto di impugnazione, non poteva essere revocato se non in presenza di elementi sopravvenuti tali da giustificarne la revoca. Peraltro, l'incidente di esecuzione in esame riguardava entrambi i ricorrenti e nell'ordinanza impugnata si fa riferimento solo ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tali incertezze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso. Così deciso in Ro
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