CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 23922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 191/22 della Corte di appello di Catanzaro, del 21/10/2022 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quello emesso dal Tribunale di Catanzaro il 21 marzo 2022, con il quale è stata disposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto riconducibile alla categoria criminologica dei soggetti che sostengono abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto, che deduce un unico articolato motivo di seguito riassuntivamente esposto. Erronea applicazione degli artt. 1 e 4 del d. Igs. n. 159 del 2011 e motivazione apodittica o inesistente sul punto. La Corte territoriale ha confermato il decreto del Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione sulla scorta di alcune denunce sporte nei confronti del proposto nel 2019 nonché delle sue frequentazioni con non qualificati pregiudicati, da ciò desumendo la sua pericolosità sociale, per giunta qualificata, tale da collocarlo tra i soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 e aggiungendo che "molto probabilmente" egli vive grazie a proventi delittuosi, non risultando "attività lavorative sufficienti per sostenere una famiglia di quattro persone". Ciò premesso, pur considerando l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, l'unico fatto accertato in sede penale a carico del proposto e richiamato nel provvedimento impugnato è costituito da una condanna definitiva maturata nel 2017 per il reato di insolvenza tributaria, per fatti accaduti nel 2012 e relativi ad un periodo coperto da giudicato favorevole, in quanto respinta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] una precedente richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale. In ogni caso la condanna aveva comportato l'applicazione della sanzione di 250 euro di multa, condizionalmente sospesa, tale da non poter valere come indice di esistenza di attuale pericolosità. La Corte territoriale non ha speso, del resto, una sola parola da cui desumere con ragionevole certezza che il proposto abbia sostenuto il proprio tenore di vita grazie a proventi delittuosi, omesso accertamento per contro necessario ai fini del giudizio di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011. Il decreto impugnato è, in definitiva, sostanzialmente illegittimo in quanto privo di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito della esistenza di delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano generato effettivamente profitti, costituenti fonte unica del suo reddito o quantomeno di una significativa componente del medesimo, requisito necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 24 gennaio 2019 affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano dirsi rilevanti ai fini della previsione normativa. Il ricorrente è, del resto, da molti anni titolare di una ditta edile, da cui trae un modesto reddito con cui fa fronte alle proprie esigenze di vita, circostanza quest'ultima del tutto pretermessa dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La motivazione del decreto impugnato consiste per buona parte (pag. 3) nell'elencazione di denunce sporte nei confronti del proposto e/o di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati di truffa (art. 640 cod. pen.), insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), ricettazione (art. 648 cod. pen.) e sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) in un arco temporale andante dal 2016 al 2020. Da tali denunce e/o deferimenti all'autorità giudiziaria sono scaturiti, allo stato, due procedimenti, il primo dei quali (per artt. 494 e 648 cod. pen.) conclusosi con sentenza di condanna in primo grado a pena congiunta, detentiva e pecuniaria ed il secondo con processo ancora in corso. Secondo la citata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, "le categorie di delitto che possono essere assunte a presupposto della misura" di prevenzione debbono rispondere ad un "triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito". Ora, se nel caso in esame i giudici della prevenzione hanno assolto al primo dei citati requisiti, non altrettanto può dirsi dei restanti, sui quali il provvedimento impugnato è di fatto silente. La Corte di appello non spende, invero, una sola argomentazione sulla circostanza che il proposto abbia sostenuto il proprio tenore di vita grazie a proventi delittuosi.Manca, infatti, qualsivoglia indicazione ad es. circa l'omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi percepiti ovvero la presentazione di dichiarazioni che evidenzino redditi incompatibili con eventuali impieghi finanziari o comunque con accrescimenti patrimoniali, mediante acquisto di beni mobili o immobili, in maniera diretta o per interposta persona. La difesa allega, inoltre, che da qualche anno il ricorrente è titolare di una ditta edile, riuscendo con essa a produrre un modesto reddito, mentre dal provvedimento impugnato non si comprende se le condotte delittuose che gli vengono ascritte siano state attuate in concomitanza con detta attività imprenditoriale o in precedenza. Ai fini della riconducibilità del proposto per la misura nella categoria dei soggetti genericamente pericolosi ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, non è, dunque, sufficiente la mera indicazione dei reati, oggetto di condanna o meno, ascrittigli e della loro attitudine a generare profitto, ma occorre anche una pur sommaria disamina sulla cd. sperequazione reddituale, vale a dire dello squilibrio tra capacità di spesa o di acquisizione patrimoniale del soggetto, diretta o per interposta persona e mancanza o insufficienza da parte sua o dei soggetti interposti di redditi leciti, mancanza o insufficienza presuntivamente colmate dai proventi generati dai delitti ascrittigli. 3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato per nuovo giudizio; la sua forma (decreto) non permette il rinvio a diversa sezione della Corte territoriale a mente del cbn. disp. dell'art. 10, comma 4, del d. Igs. n. 159 del 2011 e dell'art. 623 cod. proc. pen., ma la natura decisoria dell'atto impone che il Collegio chiamato alla nuova valutazione sia di diversa composizione, stante la potenziale incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283350 non mass. sul punto; Sez. U n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). P. Q. M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio