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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23520/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che, pronunciandosi in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ne ha affermato la responsabilità in ordine al diverso e meno grave delitto di cui agli artt. 56, 393 cod pen., condannandolo alla pena di dieci mesi di reclusione.

Rilevato che il primo motivo dedotto appare improponibile poiché non devoluto con il primo atto di appello e successivamente precluso dalla sentenza rescindente di legittimità; che il secondo si rivela manifestamente infondato, a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla Corte di merito sul punto (v. pag. 5 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier estensore Il 19te idente [OSCURATO:PERSONA] DEP CyT7ATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che, pronunciandosi in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ne ha affermato la responsabilità in ordine al diverso e meno grave delitto di cui agli artt. 56, 393 cod pen., condannandolo alla pena di dieci mesi di reclusione. Rilevato che il primo motivo dedotto appare improponibile poiché non devoluto con il primo atto di appello e successivamente precluso dalla sentenza rescindente di legittimità; che il secondo si rivela manifestamente infondato, a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla Corte di merito sul punto (v. pag. 5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier estensore Il 19te idente [OSCURATO:PERSONA] DEP CyT7ATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris