CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Milanoconfermava la sentenza dal locale Tribunale, del 25 giugno 2024, che avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato punito dall’art. 7 legge n. 386 del1990, per avere emesso l’assegno indicato in imputazione, dell’importo di euro17.354,24, il 15 novembre 2018 e, quindi, in data successiva a quella di iscrizionedella sua interdizione ad emettere titoli di credito, irrogando la pena, sospesa, dimesi sei di reclusione.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeSantis, articolando le proprie censure in tre motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e violazione di legge inriferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto.Si era dedotto il fatto che fosse stato l’imputato ad emettere il titolo dallamera circostanza che il libretto di assegni era relativo ad un conto a lui intestatoe che questi non aveva rilasciato dichiarazioni che consentissero di ipotizzare unaricostruzione alternativa dei fatti.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge conseguente al fattoche la difesa del prevenuto aveva disconosciuto la sottoscrizione dell’assegno eche non era stata espletata perizia sul punto.La difesa aveva prodotto una consulenza in cui si era affermato non potersiesaminare il tratto posto che si disponeva solo di una fotocopia del titolo.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancata sostituzione della penadetentiva.Un’istanza ritenuta inammissibile perché dichiarato incompatibile con lasospensione condizionale della pena. Una incompatibilità che, però, non potevariguardare i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022(vd Cass. nn. 19307/25, 33149/24, 1187/24, 45583/24), come nell’odiernafattispecie concreta.Si sarebbe, peranto, potuto cumulare la sostituzione della pena con la suasospensione.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente alla motivazione relativa alla mancatasostituzione della pena detentiva.Nel resto è infondato.1. Il primo ed il secondo motivo, spesi sulla ritenuta colpevolezzadell’imputato, non meritano accoglimento.L’assegno emesso per cui è processo, tratto da un libretto collegato al contocorrente intestato all’imputato, era stato compilato e presentato nonostante lostesso fosse stato già posto a conoscenza del provvedimento di interdizione ademettere titoli di credito: risultava emesso il 15 novembre 2018 e la notifica delprovvedimento di interdizione era avvenuta il precedente 8 marzo 2017 (peraltroil [OSCURATO:PERSONA] aveva anche, e sempre in precedenza, fatto ricorso contro taleprovvedimento, ricorso che era stato rigettato il 13 ottobre 2017).La mera asserzione difensiva circa il disconoscimento della firma sul titolo èpriva di alcun rilievo probatorio posto che l’imputato stesso non ha chiarito laragione per la quale l’assegno possa essere caduto in diverse mani senza che lostesso ne abbia fatto regolare denuncia (né al tempo né ora), visto anche ilnotevole importo che ne era stato l’oggetto.Ne consegue anche la perfetta inutilità di ogni ulteriore approfondimentoistruttorio per la sua palese irrilevanza. Peraltro, anche il consulente di parte nonha fornito alcun elemento da cui dedurne la necessità.2. Resta l’ultimo motivo, speso sulla mancata sostituzione della penadetentiva.Diniego motivato dalla Corte di merito solamente osservando che “laconcessione della sospensione condizionale della pena è ostativa alla concessionedelle sanzioni alternative “.Una motivazione che non può essere condivisa alla luce dei principi di dirittofissati sul punto (l’applicazione del dettato dell’art. 61 bis legge n. 689 del 1981,come introdotto dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022 circa, appunto,l’inapplicabilità delle norme relative alla sospensione condizionale della pena nelcaso di sostituzione della stessa ai reati commessi in data antecedente):- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cuiall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità conla sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria dicui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazionea procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essereritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, cheprevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzionialternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557 del20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 – 01);- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farneapplicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale dellapena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art.71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatticommessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovandoapplicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, ildisposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successionedi leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevoleall'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01 in cui siè anche aggiunto che la regola dell'alternatività tra l'applicazione di tali pene e laconcessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto dellamodifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024,n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensionecondizionale e pene sostitutive);- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzionesancito dall'art. 59, comma primo, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, nellaformulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall'art. 71, comma 1, lett.g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi primadell'entrata in vigore delle modifiche, trovando applicazione, per la naturasostanziale della previsione introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto,cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrivel'applicazione della norma più favorevole per il condannato. (In applicazione delprincipio, la Corte ha censurato la decisione con cui era stata rigettata la richiestadi sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva avanzata con riguardo acondanna per un delitto di rapina aggravata commesso prima del 30 dicembre2022).A tali pronunce si aggiungono anche le conformi Sez. 2, n. 35181 del01/10/2025, Acquaviva, Rv. 288697 – 01 e Sez. 6, n. 4521 del 28/01/2026, R.,Rv. 289366 – 01.Ne consegue l’evidente vizio di motivazione, tale da costituire ancheviolazione di legge, in cui la Corte di merito è incorso.Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio perconsentire una nuova decisione sulla invocata sostituzione della pena irrogata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle pene sostitutive,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, in Roma il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]