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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01444/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile.

La spiegazione fornita dal ricorrente intorno alla sua presenza nell'auto col complice, a pochi metri di distanza dal luogo del furto, è stata infatti compitamente vagliata dal giudicante e ritenuta, con argomenti ineccepibili, non verosimile, perché sganciata da qualsiasi logico sviluppo delle condotte umane e perché farcita di deduzioni non dimostrate; il che rende la decisione incensurabile in sede di legittimità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] igriere estensore 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. La spiegazione fornita dal ricorrente intorno alla sua presenza nell'auto col complice, a pochi metri di distanza dal luogo del furto, è stata infatti compitamente vagliata dal giudicante e ritenuta, con argomenti ineccepibili, non verosimile, perché sganciata da qualsiasi logico sviluppo delle condotte umane e perché farcita di deduzioni non dimostrate; il che rende la decisione incensurabile in sede di legittimità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] igriere estensore 1
Sentenza Cassazione n. 01444/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris