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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1989

Cassazione n. 44669/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1989 HA) [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/05/1982 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18966/24 MAAROUFI + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i sovrapponibili ricorsi degli imputati in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confrontano con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, p. 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della obiettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1989 HA) [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/05/1982 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18966/24 MAAROUFI + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i sovrapponibili ricorsi degli imputati in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confrontano con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, p. 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della obiettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 44669/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris