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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09419/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brazesco (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2368 del 6/7/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]Reasigurare S.A. convenne in giudizio in-nanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.per accertare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro stra-dale avvenuto il 23 febbraio 2016 in [OSCURATO:PERSONA] e, conseguente-mente, per ottenere la condanna dei convenuti, in via solidale, al rimborsodell’importo complessivo di euro 969.255,00, corrisposto, ai sensi dell’art.141, primo comma, cod. ass., a [OSCURATO:PERSONA], terza trasportata sul vei-colo assicurato dall’attrice (condotto da [OSCURATO:PERSONA]);la predetta somma era stata liquidata tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., che,in forza di mandato con rappresentanza, aveva materialmente eseguito ipagamenti nell’ambito della gestione stragiudiziale del sinistro;l’attrice dichiarò di formulare la propria domanda “ai sensi e per gli effettidegli artt. 1299-2054 -2055 codice civile e 141 comma 4 Codice delle Assi-curazioni private” (così la citazione in primo grado, p. 2, § 10);si costituirono i convenuti, contestando integralmente la domanda;in particolare, [OSCURATO:PERSONA] eccepì la carenza di legittimazioneCARD” e, in base al rinvio operato dall’art. 141, quarto comma, all’art. 150cod. ass., l’adesione costituiva condizione necessaria ai fini dell’eserciziodella rivalsa;Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026il [OSCURATO:PERSONA] contestò a sua volta la ricostruzione del sinistro e imputòl’esclusiva responsabilità del medesimo al conducente del veicolo MercedesVito, [OSCURATO:PERSONA], sul quale era trasportata [OSCURATO:PERSONA];intervenne volontariamente nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., allegando diavere ricevuto dalla Euroins il mandato (con rappresentanza) per la ge-stione delle trattative stragiudiziali e di avere in tale veste transatto la litecon la persona danneggiata.

Chiese pertanto - ad adiuvandum actorem -che fosse accolta la domanda proposta dalla Euroins.

In subordine chieseche, se fosse accolta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dellamandante sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima fosse condannata al paga-mento in proprio favore;con la sentenza n. 4324 del 19/5/2021, il Tribunale di Milano rigettòambo le domande proposte da Euroins;la domanda di rivalsa proposta ai sensi dell’art. 141, quarto comma, cod.ass., fu rigettata a causa della mancata adesione alla “convenzione CARD”;il Tribunale qualificò poi la domanda subordinata proposta dalla Euroinscome “azione surrogatoria” (p. 12, terzultimo capoverso; è tuttavia evi-dente dal contesto della sentenza che il Tribunale intendeva riferirsi all’“azione di surrogazione” ex art. 1916 c.c., non all’azione surrogatoria di cuiall’art. 2900 c.c.) nei diritti del danneggiato verso i corresponsabili, e larigettò sul presupposto che il danno patito da [OSCURATO:PERSONA] (terza tra-sportata) fosse da ascrivere a colpa esclusiva della stessa vittima, per nonavere allacciato le cinture di sicurezza, condotta ritenuta dal Tribunale “in-terruttiva del nesso causale” tra sinistro e danno (p. 14);il Tribunale dichiarò, altresì, inammissibile la domanda subordinata pro-posta da Avus per difetto di legittimazione attiva;avverso tale decisione proposero impugnazione (con unico atto) la Eu-roins e la Avus;la prima insistette nel sostenere la propria legittimazione all’azione dirivalsa e denunciò l’erronea interpretazione dell’art. 141 cod. ass.; inoltre,Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026dedusse l’erroneità della ricostruzione della dinamica e della responsabilitàdell’incidente e dell’accertamento sul mancato uso delle cinture e delle sueconseguenze causali e si dolse altresì del rigetto della domanda “ex art. 144cod. ass.”;la seconda sostenne le difese di Euroins e chiese che comunque, se fossestata negata la titolarità del credito “di rivalsa” in capo a quest’ultima, fosseaccolta la propria domanda di rifusione di quanto pagato alla danneggiata;la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2368 del 6/7/2022, ri-gettò integralmente l’impugnazione: per quanto qui rileva, il giudice di se-condo grado affermava che «la pacifica carenza di legittimazione attiva degliappellanti ad agire in rivalsa nei confronti degli appellati, ai sensi degli artt.141 s.s. c.a.p., per le somme corrisposte alla Sticlan a titolo di risarcimentodanni, giustifica il rigetto delle ulteriori doglianze, formulate dagli stessi, afondamento del presente gravame.

Come correttamente ritenuto dal giu-dice di prime cure, la disciplina di riferimento, di cui agli artt. 141, 144, 149e 150 c.a.p., tutela la posizione del soggetto terzo trasportato, garantendo-gli la possibilità di accedere ad una procedura agile, immediata e semplifi-cata di soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie.

Invero, l’art. 141c.a.p. testualmente dispone che il terzo danneggiato viene risarcito in viadiretta dall’assicuratore del conducente, salva l’ipotesi di un sinistro dovutoa caso fortuito e, dunque, non riconducibile alla responsabilità di chicches-sia.

Il diritto di rivalsa dell’assicurazione, che ha pagato il risarcimento alterzo, è regolato dal successivo comma 4 cit., in virtù del quale l’impresa diassicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei con-fronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed allecondizioni previste dall’articolo 150 c.a.p., tra le quali rientra la sottoscri-zione della convenzione CARD, idonea a fornire strumenti di compensazionepiù celeri ai soggetti legittimati. … Se ne ricava che la disciplina di cui agliart. 141 s.s. c.a.p., di certo, attribuisce al terzo trasportato un incondizio-nato diritto di agire per il risarcimento del danno alla persona causato dallaNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026circolazione del mezzo, nei confronti dell’assicuratore del vettore; tuttavia,ciò non riconosce a quest’ultimo l’automatica facoltà di rivalersi nei confrontidell’impresa assicuratrice del responsabile civile, a meno che egli non abbiasottoscritto l’accordo tra compagnie assicuratrici, di cui alla convenzioneCARD.

Il diverso trattamento normativo è giustificato dalle differenti esi-genze di protezione poste dalla fattispecie.

Invero, mentre in capo al sog-getto terzo trasportato si pone l’esigenza di predisporre un apparato rime-diale che consenta allo stesso di soddisfare le proprie pretese, fondate, aprescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli(art. 141 c.a.p.); in capo all’assicuratore del vettore le descritte necessitàdi tutela non sussistono, in tal modo giustificando la circostanza secondocui affinché quest’ultimo possa agire in rivalsa sia tenuto, indefettibilmente,a sottoscrivere la convenzione CARD.

La mancata adesione al suddetto ac-cordo da parte di Euroins, giova ribadirlo, è risultata pacifica all’esito delgiudizio di primo grado»;per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA]Reasigurare S.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi;[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso, contenente anche ricorsoincidentale (sostanzialmente adesivo alle difese di Euroins);[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso;le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art.380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:- col primo motivo di ricorso la Euroins deduce «Errata interpretazione(Art. 360, primo comma, n. 3, codice di rito) del combinato dispostodi cui art. 141, quarto comma, C.d.A., 149 C.d.A. e dell’art. 150C.d.A..

Contrarietà della sentenza emessa dalla Corte d’Appello (e dalNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026Tribunale) con l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione(Cass. Civ. n. 1279/19).»; secondo la ricorrente, il giudice d’appelloavrebbe - con un’interpretazione restrittiva e giuridicamente erratadella norma - illegittimamente subordinato il diritto di rivalsa ex art.141, quarto comma, cod. ass. all’adesione alla “convenzione CARD”,così introducendo un limite non previsto dalla legge, in contrasto conla richiamata giurisprudenza di legittimità;- analogamente, la [OSCURATO:SOCIETA], col secondo motivo, deduce «Errata in-terpretazione (Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) del combinatodisposto di cui art. 141, quarto comma, C.d.A., 149 C.d.A. e dell’art.150 C.d.A..

Contrarietà all’indirizzo giurisprudenziale espresso dallaCassazione nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ. Sez.

Un.35318/2022)»; ad avviso della ricorrente incidentale, l’azione di ri-valsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass. non è praticabile solo dacompagnie aderenti alla “convenzione CARD” e, perciò, l’interpreta-zione data dal giudice di secondo grado non è prevista dalla legge,contrasta con i principî eurounitari e con la menzionata decisione delleSezioni Unite e svuota di significato la garanzia accordata al terzotrasportato;- i predetti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per-ché pongono la medesima questione (e, cioè, se l’assicuratore delvettore che ha risarcito il terzo trasportato può richiedere il rimborsoalla compagnia del danneggiante con azione di rivalsa fondata sull’art.141, quarto comma, cod. ass., anche se non aderisce alla conven-zione “CARD”) - sono infondati;- l’art. 141 cod. ass. disciplina due distinti rapporti di obbligazione:- al primo comma, la tutela rafforzata del terzo trasportato;- al quarto comma, la regolazione dei rapporti interni tra imprese me-diante la rivalsa dell’assicuratore che ha pagato contro l’assicuratoreNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026del responsabile civile, «nei limiti ed alle condizioni previste dall’arti-colo 150»;- la predetta distinzione funzionale è ribadita anche dalle Sezioni Unitedi questa Corte: «Il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgi-mento, in prima battuta, dell’impresa assicuratrice del vettore, cheprocede alla liquidazione a prescindere dall’accertamento delle re-sponsabilità; solo in seconda battuta è prevista la rivalsa nei confrontidell’impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede chesi dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità)» (Cass. Sez.Un., 30/11/2022, n. 35318);- la procedura di risarcimento diretto del trasportato, dunque, vede unafase “esterna” di pagamento al trasportato (primo comma) e una suc-cessiva e distinta fase “interna” di riequilibrio economico tra impreseassicuratrici (quarto comma);- la giurisprudenza di legittimità, in linea con il diritto dell’Unione Euro-pea, ha più volte chiarito che il primo comma persegue un obiettivodi tutela sociale della vittima‑trasportata: il pagamento è anticipatodall’assicuratore del vettore «a prescindere dall’accertamento dellaresponsabilità» e salvo il caso fortuito (sulla cui nozione si rinvia aCass.

Sez.

Un., 30/11/2022, n. 35318);- in tale prospettiva, «…la persona trasportata può avvalersi dell’azionediretta … anche se lo scontro coinvolse veicolo assicurato con compa-gnia non aderente alla CARD, poiché l’art. 141, di derivazione comu-nitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime … trasferendo il “ri-schio di causa” sulla compagnia del vettore» (Cass. Sez. 3,18/01/2019, n. 1279); difatti, «… il principio di tutela del terzo pre-scinde dall’adesione alla convenzione e prevale sulle questioni internedi regolazione fra imprese» (Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1161);Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- le predette affermazioni, però, attengono all’azione del trasportato(primo comma), non già all’azione di rivalsa dell’impresa che ha cor-risposto a questo il risarcimento (quarto comma);- diversamente dal primo comma, il quarto comma non amplia la legit-timazione sostanziale del trasportato, ma regola i rapporti interni traimprese assicuratrici, subordinando la rivalsa «nei limiti ed alle con-dizioni previste dall’art. 150 cod. ass.»;- proprio da quest’ultima specificazione si evince che l’azione di rivalsanon è “libera”, ma è necessariamente incardinata nelle condizionidell’art. 150 cod. ass., le quali, a loro volta, rinviano al d.P.R. 18 luglio2006, n. 254 (regolamento attuativo del sistema del risarcimento di-retto);- il citato d.P.R. n. 254 del 2006 pretende - all’art. 13, primo comma(«Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione aifini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per lagestione del risarcimento diretto.») - che i rapporti interni fra compa-gnie assicurativa avvenga mediante la stipula di (o l’adesione a) unaconvenzione, alla quale possono aderire - in forza dell’art. 13, ottavocomma - anche «le imprese con sede legale in altri Stati membridell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica»(come la Euroins);- in proposito, questa Corte ha rilevato che «l’art. 13, comma 1, d.P.R.n. 254/2006 impone la sottoscrizione di una convenzione tra compa-gnie “ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economiciper la gestione del risarcimento diretto”»; la cosiddetta “CARD” è,dunque, la convenzione che «regola i rapporti tra assicuratori» nelsistema di indennizzo diretto (sintesi ricostruttiva in Cass. Sez. 3,21/05/2025, n. 13608, spec. §§ 1.4‑1.7, 2.1‑2.2);Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- il rilievo della “convenzione CARD” è interno tra imprese (cioè, nonopponibile ai terzi), ma, sul piano della rivalsa, essa costituisce il pre-supposto tecnico‑organizzativo per l’operatività del meccanismo dicompensazione che l’art. 150 cod. ass. e il d.P.R. attuativo n. 254 del2006 hanno imposto quale condizione a cui è subordinata la rivalsaex art. 141, quarto comma, cod. ass.;- tale conclusione è coerente con la ratio legis economico-giuridica econ le affermazioni delle Sezioni Unite: l’art. 141 cod. ass. funzionacome un mezzo di massima tutela per il trasportato danneggiato e ilsistema funziona perché ciascuna impresa assicuratrice può antici-pare e poi regolare il riequilibrio;- a sostegno delle proprie doglianze, le ricorrenti invocano i precedentigiurisprudenziali per sostenere che la mancata adesione alla “conven-zione CARD” non osta alla rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod.ass.;- in primis, si osserva che le decisioni richiamate riguardano la tuteladel trasportato (primo comma) secondo il principio vulneratus anteomnia reficiendus, non l’azione di rivalsa (quarto comma) della com-pagnia che ha pagato e, secondo un orientamento ormai consolidato,affermano che la mancata adesione alla “convenzione CARD” non puòpregiudicare il diritto del trasportato ad azionare l’art. 141 cod. ass.,ma non statuiscono affatto che l’assicuratore può esercitare la rivalsaa prescindere dalle condizioni dell’art. 150 d.P.R. n. 254 del 2006: «…la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta … anche se ilveicolo antagonista è assicurato con compagnia non aderente allaCARD …» (Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279); «… il principio di tuteladel terzo prevale su profili interni di CARD» (Cass. Sez. 3,21/01/2020, n. 1161); «… l’azione ex art. 141 in favore del traspor-tato è applicabile anche se la controparte è assicurata con impresaNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026estera non aderente al sistema di risarcimento diretto» (Cass. Sez. 3,08/05/2023, n. 12172);- le statuizioni giurisprudenziali sopra riportate non trasformano la“convenzione CARD” in un orpello irrilevante nei rapporti fra impreseassicuratrici; al contrario, nei rapporti interni il quarto comma vincolala rivalsa alle condizioni dell’art. 150 cod. ass. e, dunque, al d.P.R. n.254 del 2006 e all’accordo negoziale che «regola i rapporti organizza-tivi ed economici per la gestione del risarcimento diretto» (così il men-zionato art. 13), come ha rilevato anche Cass. 13608/2025 («… lacompagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida ilsinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compa-gnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria. …con la cd. [OSCURATO:PERSONA] le imprese assicuratrici si sono accordateper gestire in maniera organizzata e con sistemi di compensazione traloro l’indennizzo diretto; in concreto, come questa Suprema Corte hagià avuto modo di affermare, lo strumento in cui questa cooperazionesi realizza è il mandato (v.

Cass., 10183/2019; Cass., 10816/2019,non massimata, che richiama Cass., 11/10/2016, n. 20408, non mas-simata, che parimenti parla di un cd.

“mandato card” o “di rappresen-tanza”, in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operarecome mandatario di quello del responsabile del sinistro).»);- in secondo luogo, è proprio dalla pronuncia di Cass. Sez. 3,18/01/2019, n. 1279 (citata da Euroins) che si desume la correttezzadell’interpretazione dell’art. 141, quarto comma, cod. ass. qui fornita:in quella controversia l’assicuratore aveva sostenuto che «la proce-dura di risarcimento diretto, secondo quanto disposto dall’articolo 141comma 4 del codice dell’assicurazione, è esperibile solo ed esclusiva-mente quando il sinistro è accaduto tra veicoli regolarmente assicuraticon compagnie che abbiano aderito alla convenzione tra assicuratoriNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026per il risarcimento diretto, cosiddetta “CARD”, in conformità al dispo-sto del primo comma dell’articolo 150 C.d.A., e all’art. 4 d.p.r.254/2006.

Altrimenti, la compagnia assicuratrice perderebbe il dirittodi rivalsa, in tali casi facilitato dall’adesione alla Convenzione, trattan-dosi di una tutela del terzo condizionata all’invocabilità di una con-venzione tra assicurazioni in grado di garantire rivalse mediante re-golamentazione dei loro rapporti “in stanza di compensazione”.

Per-tanto, ove non sia possibile accedere a tale modalità di regolazione direciproci interessi tra compagnie, il sistema di risarcimento direttonon potrebbe valere neanche per il terzo trasportato.»;- questa Corte ha rigettato il motivo anche perché, «sotto l’aspetto les-sicale, invero, manca un supporto semantico per dare una diversainterpretazione al disposto, di cui al quarto comma, che regolamentasolo l’azione di rivalsa propria dell’impresa assicuratrice per quantoriguarda il limite di massimale cui è tenuta e le condizioni di cui alCARD. … Quindi anche l’interpretazione letterale delle norme che re-golano i rapporti tra compagnie assicuratrici si dimostra coerente conl’interpretazione che accorda tutela al terzo a prescindere dalla sussi-stenza di una convenzione CARD tra le imprese assicuratrici coin-volte.»; in sostanza, la decisione conferma, indirettamente che l’ade-sione alla “convenzione CARD” costituisce presupposto indefettibilenel rapporto interassicurativo anche ai fini della rivalsa, mentre l’ade-sione a tale accordo non limita in alcun modo il diritto del soggettodanneggiato;- in conclusione, l’art. 141, quarto comma, cod. ass. - che riguarda larivalsa tra imprese assicuratrici - subordina l’azione alle condizionidell’art. 150 cod. ass. e, cioè, al meccanismo di risarcimento direttodisciplinato dal D.P.R. n. 254 del 2006, che impone una convenzionetra imprese (“CARD”) per la regolazione dei rapporti organizzativi edeconomici del sistema stesso; in difetto di adesione alla “convenzioneNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026CARD”, manca il presupposto convenzionale del modulo semplificatodi rivalsa a cui il citato quarto comma ancora il riequilibrio tra im-prese;- conseguentemente, la censura delle ricorrenti - nella parte in cui, con-fondendo la garanzia esterna del primo comma (che trova la sua fontenell’ordinamento UE e nel principio vulneratus ante omnia reficiendus)con la rivalsa interna (interassicurativa) ex art. 141, quarto comma,cod. ass., si pretende di esercitare l’azione pur non aderendo alla“convenzione CARD” - è infondata, dato che il rinvio recettizio delquarto comma all’art. 150 cod. ass. non è neutro, ma impone il ri-spetto le condizioni del sistema di risarcimento diretto dettate nel re-golamento attuativo (d.P.R. n. 254 del 2006);- naturalmente ciò non vuol dire affatto che l’assicuratore del vettore,una volta risarcita la persona trasportata dal proprio assicurato, nonabbia alcuno strumento per ripetere dall’antagonista e dal suo assi-curatore quanto versato alla vittima;- il codice delle assicurazioni, infatti, non ha né abrogato, né modificato,il diritto generale delle obbligazioni: sicché l’inapplicabilità dell’art.141, quarto comma, cod. ass. in casi come quello di specie lasciaimpregiudicata la possibilità per l’assicuratore del vettore, nel casodella sussistenza di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l’an-tagonista, di ricorrere alle ordinarie azioni recuperatorie previste dalcodice civile, vale a dire:o l’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c.;o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spet-tante al danneggiato verso l’antagonista ed il suo assicuratoredella r.c.a.;o la surrogazione assicurativa di cui all’art. 1916 c.c. nel diritto diregresso spettante all’assicurato verso l’antagonista ed il suoassicuratore della r.c.a.;Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- col secondo motivo di ricorso la Euroins denuncia l’«Omessa pronun-cia (Art. 360, primo comma, n. 4, codice di rito per violazione dell’art.112 c.p.c.) della Corte d’Appello con riferimento al secondo motivo digravame, a seguito della riqualificazione da parte del Tribunale delladomanda di rivalsa/surroga ai sensi dell’art. 144 C.d.A. …»; il giudicedi secondo grado avrebbe completamente mancato di esaminare ladomanda di rivalsa ordinaria ex art. 144 cod. ass., benché devolutatramite specifico motivo d’appello;- analogamente, la [OSCURATO:SOCIETA], col primo e col terzo motivo, denuncia,rispettivamente, la «Totale assenza di motivazione (art. 360, primocomma n. 4, codice di rito con riferimento all’art. 118, primo comma,C.P.C. disp. att.) in merito alla domanda subordinata spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].» e l’«Omessa pronuncia (Art. 360, I comma n. 4, c.p.c., perviolazione dell’art. 112) della Corte d’Appello con riferimento al se-condo motivo di gravame, a seguito della riqualificazione da parte delTribunale della domanda di rivalsa/surroga ai sensi dell’art. 144C.d.A. …»;- [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto che la Corte d’appello ha rigettato il suo gra-vame senza alcuna motivazione autonoma, trattando come un uni-cum le domande di Euroins e della stessa Avus e omettendo ogni va-glio della domanda subordinata con cui la ricorrente incidentale avevachiesto di agire in proprio (a seguito dei pagamenti eseguiti comemandataria) per la rivalsa/regresso; in altre parole, sostiene che l’ap-pello non era un mero “duplicato” di quello di Euroins, perché Avusaveva allegato di avere materialmente eseguito i pagamenti in qualitàdi mandataria con rappresentanza e chiesto - in via subordinata - diessere riconosciuta legittimata in proprio all’azione di rivalsa;- inoltre, il giudice d’appello non ha deciso sulla domanda di rivalsa or-dinaria ex art. 144 cod. ass., così riqualificata dal Tribunale e ripro-posta in appello dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA];Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- i predetti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per-ché tra loro logicamente connessi - sono fondati;- come s’è visto, in primo grado la Euroins chiese la condanna dellaVittoria e del suo assicurato non solo ai sensi dell’art. 141, quartocomma, cod. ass., ma anche “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1299-2054 -2055 codice civile” (atto di citazione, p. 2, § 10);- il Tribunale ritenne di qualificare tale domanda come “azione di sur-rogazione” della Euroins nei diritti che la vittima ([OSCURATO:PERSONA])vantava nei confronti dell’antagonista ([OSCURATO:PERSONA]) e dell’assicu-ratore della responsabilità civile di questi ([OSCURATO:PERSONA]), e larigettò sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse per propria colpaesclusiva causato il danno, non allacciando le cinture;- la qualificazione giuridica della domanda attorea subordinata come“surrogazione” non fu impugnata da alcuno; fu invece impugnatadalla Euroins e (ad adiuvandum) dalla Avus la statuizione di attribu-zione alla vittima della colpa esclusiva della vittima, alle pp. 9-12dell’atto d’appello, il quale si concluse con la richiesta di “accoglierele conclusioni già rassegnate in primo grado” (p. 17), oltre che l’ac-certamento incidentale di riparto della responsabilità tra i due condu-centi;- trascurando tali allegazioni difensive, la Corte d’appello di Milano harigettato entrambi gli appelli fondando la propria decisione esclusiva-mente sulla carenza di legittimazione all’azione ex art. 141 cod. ass.,ma non ha esaminato i motivi d’appello vòlti a contestare il rigettodella domanda (così qualificata dal Tribunale) di surrogazione dellaEuroins nel diritto al risarcimento del danno spettante a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del suo assicurato, ai sensi rispetti-vamente dell’art. 144 cod. ass. e dell’art. 2054 c.c.;Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- il giudice di secondo grado è così incorso nel vizio di omessa pronuncia(in violazione dell’art. 112 c.p.c.) o, comunque, di motivazione inesi-stente (in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.), poiché difetta una ratiodecidendi sui motivi subordinati e autonomi devoluti;- la violazione risulta evidente alla luce del principio, affermato dalleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’accertata insussistenzadei presupposti dell’art. 141 cod. ass. non consente il rigetto delladomanda, qualora sussistano i presupposti di fatto e di dirittodell’azione ex art. 144 cod. ass. o ex art. 2054 c.c. o - nella fattispecie- anche ex art. 1299 c.c.): «a tutela del generale principio di conser-vazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata deiprocessi, l’accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall’art.141 … non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenticomunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.2054 c.c. o 144 c.a.p., e non risulti che l’attore abbia espressamenterifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordi-nata.» (Cass. Sez.

Un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35318, § 12.1);- la Corte territoriale, invece, non ha svolto alcuna verifica in concretosui titoli alternativi invocati da [OSCURATO:SOCIETA] per sostenere la proprialegittimazione alla rivalsa “in proprio” dopo l’esecuzione dei paga-menti, né sulle domande subordinate avanzate ex art. 144 cod. ass.,né ha preso in considerazione il disposto dell’art. 1299 c.c.;- non è condivisibile l’eccezione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la carenza di legittimazione ex art. 141 cod. ass.costituirebbe “ragione più liquida” idonea ad assorbire ogni altro mo-tivo;- il ricorso alla decisione in base alla “ragione più liquida” non consente,infatti, di pretermettere l’esame di motivi o domande che sono subor-dinati e autonomi, perché prescindono dall’istanza principale ex art.141 cod. ass. (e, anzi, proposti proprio per l’ipotesi di suo rigetto) eNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026fondati su titoli diversi; anzi, la citata pronuncia delle Sezioni Uniteimpone al giudice di merito di riqualificare correttamente la domandae di non rigettarla se ricorrono i presupposti di azioni alternative aquella dell’art. 141 cod. ass. e ciò esclude che la “ragione più liquida”possa fungere da scorciatoia per evitare la decisione di motivi subor-dinati/autonomi;- [OSCURATO:PERSONA] ha anche sostenuto che la mancata adesionealla “convenzione CARD” esclude ogni seguito alle domande diversedall’art. 141 cod. ass., ma tale argomento non coglie nel segno: comegià esposto, la convenzione è presupposto della rivalsa ex art. 141,quarto comma, cod. ass., ma non può fungere da requisito per esclu-dere il vaglio giurisdizionale su domande e motivi che si fondano sutitoli autonomi;- in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di Euroins e delprimo e del terzo motivo di [OSCURATO:SOCIETA] e in relazione alle questioniposte da dette censure, la sentenza va cassata con rinvio alla Cortedi merito per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità;- spetterà al giudice di rinvio, in virtù dell’avvenuta formazione del giu-dicato interno sulla qualificazione come “azione di surrogazione” delladomanda proposta in via subordinata dalla Euroins, esaminare il re-lativo motivo di gravame e stabilire da un lato se e quali diritti risar-citori vantasse [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dellaVittoria [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., e dall’al-tro se ed in che misura tali diritti si siano trasferiti alla Euroins pereffetto del pagamento dell’indennizzo avvenuto in via transattiva;- infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omis-sione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identifi-cativi di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.p. q. m.Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026la Corte:- rigetta il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA]Reasigurare S.A.e il secondo motivo di [OSCURATO:SOCIETA].;- accoglie il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]ReasigurareS.A. e il primo e il terzo motivo di [OSCURATO:SOCIETA].;- per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’ap-pello di Milano per nuovo esame, nonché per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità;- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffu-sione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di MarilenaSticlan.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brazesco (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2368 del 6/7/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]Reasigurare S.A. convenne in giudizio in-nanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.per accertare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro stra-dale avvenuto il 23 febbraio 2016 in [OSCURATO:PERSONA] e, conseguente-mente, per ottenere la condanna dei convenuti, in via solidale, al rimborsodell’importo complessivo di euro 969.255,00, corrisposto, ai sensi dell’art.141, primo comma, cod. ass., a [OSCURATO:PERSONA], terza trasportata sul vei-colo assicurato dall’attrice (condotto da [OSCURATO:PERSONA]);la predetta somma era stata liquidata tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., che,in forza di mandato con rappresentanza, aveva materialmente eseguito ipagamenti nell’ambito della gestione stragiudiziale del sinistro;l’attrice dichiarò di formulare la propria domanda “ai sensi e per gli effettidegli artt. 1299-2054 -2055 codice civile e 141 comma 4 Codice delle Assi-curazioni private” (così la citazione in primo grado, p. 2, § 10);si costituirono i convenuti, contestando integralmente la domanda;in particolare, [OSCURATO:PERSONA] eccepì la carenza di legittimazioneCARD” e, in base al rinvio operato dall’art. 141, quarto comma, all’art. 150cod. ass., l’adesione costituiva condizione necessaria ai fini dell’eserciziodella rivalsa;Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026il [OSCURATO:PERSONA] contestò a sua volta la ricostruzione del sinistro e imputòl’esclusiva responsabilità del medesimo al conducente del veicolo MercedesVito, [OSCURATO:PERSONA], sul quale era trasportata [OSCURATO:PERSONA];intervenne volontariamente nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., allegando diavere ricevuto dalla Euroins il mandato (con rappresentanza) per la ge-stione delle trattative stragiudiziali e di avere in tale veste transatto la litecon la persona danneggiata. Chiese pertanto - ad adiuvandum actorem -che fosse accolta la domanda proposta dalla Euroins. In subordine chieseche, se fosse accolta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dellamandante sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima fosse condannata al paga-mento in proprio favore;con la sentenza n. 4324 del 19/5/2021, il Tribunale di Milano rigettòambo le domande proposte da Euroins;la domanda di rivalsa proposta ai sensi dell’art. 141, quarto comma, cod.ass., fu rigettata a causa della mancata adesione alla “convenzione CARD”;il Tribunale qualificò poi la domanda subordinata proposta dalla Euroinscome “azione surrogatoria” (p. 12, terzultimo capoverso; è tuttavia evi-dente dal contesto della sentenza che il Tribunale intendeva riferirsi all’“azione di surrogazione” ex art. 1916 c.c., non all’azione surrogatoria di cuiall’art. 2900 c.c.) nei diritti del danneggiato verso i corresponsabili, e larigettò sul presupposto che il danno patito da [OSCURATO:PERSONA] (terza tra-sportata) fosse da ascrivere a colpa esclusiva della stessa vittima, per nonavere allacciato le cinture di sicurezza, condotta ritenuta dal Tribunale “in-terruttiva del nesso causale” tra sinistro e danno (p. 14);il Tribunale dichiarò, altresì, inammissibile la domanda subordinata pro-posta da Avus per difetto di legittimazione attiva;avverso tale decisione proposero impugnazione (con unico atto) la Eu-roins e la Avus;la prima insistette nel sostenere la propria legittimazione all’azione dirivalsa e denunciò l’erronea interpretazione dell’art. 141 cod. ass.; inoltre,Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026dedusse l’erroneità della ricostruzione della dinamica e della responsabilitàdell’incidente e dell’accertamento sul mancato uso delle cinture e delle sueconseguenze causali e si dolse altresì del rigetto della domanda “ex art. 144cod. ass.”;la seconda sostenne le difese di Euroins e chiese che comunque, se fossestata negata la titolarità del credito “di rivalsa” in capo a quest’ultima, fosseaccolta la propria domanda di rifusione di quanto pagato alla danneggiata;la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2368 del 6/7/2022, ri-gettò integralmente l’impugnazione: per quanto qui rileva, il giudice di se-condo grado affermava che «la pacifica carenza di legittimazione attiva degliappellanti ad agire in rivalsa nei confronti degli appellati, ai sensi degli artt.141 s.s. c.a.p., per le somme corrisposte alla Sticlan a titolo di risarcimentodanni, giustifica il rigetto delle ulteriori doglianze, formulate dagli stessi, afondamento del presente gravame. Come correttamente ritenuto dal giu-dice di prime cure, la disciplina di riferimento, di cui agli artt. 141, 144, 149e 150 c.a.p., tutela la posizione del soggetto terzo trasportato, garantendo-gli la possibilità di accedere ad una procedura agile, immediata e semplifi-cata di soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie. Invero, l’art. 141c.a.p. testualmente dispone che il terzo danneggiato viene risarcito in viadiretta dall’assicuratore del conducente, salva l’ipotesi di un sinistro dovutoa caso fortuito e, dunque, non riconducibile alla responsabilità di chicches-sia. Il diritto di rivalsa dell’assicurazione, che ha pagato il risarcimento alterzo, è regolato dal successivo comma 4 cit., in virtù del quale l’impresa diassicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei con-fronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed allecondizioni previste dall’articolo 150 c.a.p., tra le quali rientra la sottoscri-zione della convenzione CARD, idonea a fornire strumenti di compensazionepiù celeri ai soggetti legittimati. … Se ne ricava che la disciplina di cui agliart. 141 s.s. c.a.p., di certo, attribuisce al terzo trasportato un incondizio-nato diritto di agire per il risarcimento del danno alla persona causato dallaNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026circolazione del mezzo, nei confronti dell’assicuratore del vettore; tuttavia,ciò non riconosce a quest’ultimo l’automatica facoltà di rivalersi nei confrontidell’impresa assicuratrice del responsabile civile, a meno che egli non abbiasottoscritto l’accordo tra compagnie assicuratrici, di cui alla convenzioneCARD. Il diverso trattamento normativo è giustificato dalle differenti esi-genze di protezione poste dalla fattispecie. Invero, mentre in capo al sog-getto terzo trasportato si pone l’esigenza di predisporre un apparato rime-diale che consenta allo stesso di soddisfare le proprie pretese, fondate, aprescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli(art. 141 c.a.p.); in capo all’assicuratore del vettore le descritte necessitàdi tutela non sussistono, in tal modo giustificando la circostanza secondocui affinché quest’ultimo possa agire in rivalsa sia tenuto, indefettibilmente,a sottoscrivere la convenzione CARD. La mancata adesione al suddetto ac-cordo da parte di Euroins, giova ribadirlo, è risultata pacifica all’esito delgiudizio di primo grado»;per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA]Reasigurare S.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi;[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso, contenente anche ricorsoincidentale (sostanzialmente adesivo alle difese di Euroins);[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso;le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art.380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:- col primo motivo di ricorso la Euroins deduce «Errata interpretazione(Art. 360, primo comma, n. 3, codice di rito) del combinato dispostodi cui art. 141, quarto comma, C.d.A., 149 C.d.A. e dell’art. 150C.d.A.. Contrarietà della sentenza emessa dalla Corte d’Appello (e dalNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026Tribunale) con l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione(Cass. Civ. n. 1279/19).»; secondo la ricorrente, il giudice d’appelloavrebbe - con un’interpretazione restrittiva e giuridicamente erratadella norma - illegittimamente subordinato il diritto di rivalsa ex art.141, quarto comma, cod. ass. all’adesione alla “convenzione CARD”,così introducendo un limite non previsto dalla legge, in contrasto conla richiamata giurisprudenza di legittimità;- analogamente, la [OSCURATO:SOCIETA], col secondo motivo, deduce «Errata in-terpretazione (Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) del combinatodisposto di cui art. 141, quarto comma, C.d.A., 149 C.d.A. e dell’art.150 C.d.A.. Contrarietà all’indirizzo giurisprudenziale espresso dallaCassazione nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ. Sez. Un.35318/2022)»; ad avviso della ricorrente incidentale, l’azione di ri-valsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass. non è praticabile solo dacompagnie aderenti alla “convenzione CARD” e, perciò, l’interpreta-zione data dal giudice di secondo grado non è prevista dalla legge,contrasta con i principî eurounitari e con la menzionata decisione delleSezioni Unite e svuota di significato la garanzia accordata al terzotrasportato;- i predetti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per-ché pongono la medesima questione (e, cioè, se l’assicuratore delvettore che ha risarcito il terzo trasportato può richiedere il rimborsoalla compagnia del danneggiante con azione di rivalsa fondata sull’art.141, quarto comma, cod. ass., anche se non aderisce alla conven-zione “CARD”) - sono infondati;- l’art. 141 cod. ass. disciplina due distinti rapporti di obbligazione:- al primo comma, la tutela rafforzata del terzo trasportato;- al quarto comma, la regolazione dei rapporti interni tra imprese me-diante la rivalsa dell’assicuratore che ha pagato contro l’assicuratoreNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026del responsabile civile, «nei limiti ed alle condizioni previste dall’arti-colo 150»;- la predetta distinzione funzionale è ribadita anche dalle Sezioni Unitedi questa Corte: «Il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgi-mento, in prima battuta, dell’impresa assicuratrice del vettore, cheprocede alla liquidazione a prescindere dall’accertamento delle re-sponsabilità; solo in seconda battuta è prevista la rivalsa nei confrontidell’impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede chesi dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità)» (Cass. Sez.Un., 30/11/2022, n. 35318);- la procedura di risarcimento diretto del trasportato, dunque, vede unafase “esterna” di pagamento al trasportato (primo comma) e una suc-cessiva e distinta fase “interna” di riequilibrio economico tra impreseassicuratrici (quarto comma);- la giurisprudenza di legittimità, in linea con il diritto dell’Unione Euro-pea, ha più volte chiarito che il primo comma persegue un obiettivodi tutela sociale della vittima‑trasportata: il pagamento è anticipatodall’assicuratore del vettore «a prescindere dall’accertamento dellaresponsabilità» e salvo il caso fortuito (sulla cui nozione si rinvia aCass. Sez. Un., 30/11/2022, n. 35318);- in tale prospettiva, «…la persona trasportata può avvalersi dell’azionediretta … anche se lo scontro coinvolse veicolo assicurato con compa-gnia non aderente alla CARD, poiché l’art. 141, di derivazione comu-nitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime … trasferendo il “ri-schio di causa” sulla compagnia del vettore» (Cass. Sez. 3,18/01/2019, n. 1279); difatti, «… il principio di tutela del terzo pre-scinde dall’adesione alla convenzione e prevale sulle questioni internedi regolazione fra imprese» (Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1161);Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- le predette affermazioni, però, attengono all’azione del trasportato(primo comma), non già all’azione di rivalsa dell’impresa che ha cor-risposto a questo il risarcimento (quarto comma);- diversamente dal primo comma, il quarto comma non amplia la legit-timazione sostanziale del trasportato, ma regola i rapporti interni traimprese assicuratrici, subordinando la rivalsa «nei limiti ed alle con-dizioni previste dall’art. 150 cod. ass.»;- proprio da quest’ultima specificazione si evince che l’azione di rivalsanon è “libera”, ma è necessariamente incardinata nelle condizionidell’art. 150 cod. ass., le quali, a loro volta, rinviano al d.P.R. 18 luglio2006, n. 254 (regolamento attuativo del sistema del risarcimento di-retto);- il citato d.P.R. n. 254 del 2006 pretende - all’art. 13, primo comma(«Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione aifini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per lagestione del risarcimento diretto.») - che i rapporti interni fra compa-gnie assicurativa avvenga mediante la stipula di (o l’adesione a) unaconvenzione, alla quale possono aderire - in forza dell’art. 13, ottavocomma - anche «le imprese con sede legale in altri Stati membridell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica»(come la Euroins);- in proposito, questa Corte ha rilevato che «l’art. 13, comma 1, d.P.R.n. 254/2006 impone la sottoscrizione di una convenzione tra compa-gnie “ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economiciper la gestione del risarcimento diretto”»; la cosiddetta “CARD” è,dunque, la convenzione che «regola i rapporti tra assicuratori» nelsistema di indennizzo diretto (sintesi ricostruttiva in Cass. Sez. 3,21/05/2025, n. 13608, spec. §§ 1.4‑1.7, 2.1‑2.2);Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- il rilievo della “convenzione CARD” è interno tra imprese (cioè, nonopponibile ai terzi), ma, sul piano della rivalsa, essa costituisce il pre-supposto tecnico‑organizzativo per l’operatività del meccanismo dicompensazione che l’art. 150 cod. ass. e il d.P.R. attuativo n. 254 del2006 hanno imposto quale condizione a cui è subordinata la rivalsaex art. 141, quarto comma, cod. ass.;- tale conclusione è coerente con la ratio legis economico-giuridica econ le affermazioni delle Sezioni Unite: l’art. 141 cod. ass. funzionacome un mezzo di massima tutela per il trasportato danneggiato e ilsistema funziona perché ciascuna impresa assicuratrice può antici-pare e poi regolare il riequilibrio;- a sostegno delle proprie doglianze, le ricorrenti invocano i precedentigiurisprudenziali per sostenere che la mancata adesione alla “conven-zione CARD” non osta alla rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod.ass.;- in primis, si osserva che le decisioni richiamate riguardano la tuteladel trasportato (primo comma) secondo il principio vulneratus anteomnia reficiendus, non l’azione di rivalsa (quarto comma) della com-pagnia che ha pagato e, secondo un orientamento ormai consolidato,affermano che la mancata adesione alla “convenzione CARD” non puòpregiudicare il diritto del trasportato ad azionare l’art. 141 cod. ass.,ma non statuiscono affatto che l’assicuratore può esercitare la rivalsaa prescindere dalle condizioni dell’art. 150 d.P.R. n. 254 del 2006: «…la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta … anche se ilveicolo antagonista è assicurato con compagnia non aderente allaCARD …» (Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279); «… il principio di tuteladel terzo prevale su profili interni di CARD» (Cass. Sez. 3,21/01/2020, n. 1161); «… l’azione ex art. 141 in favore del traspor-tato è applicabile anche se la controparte è assicurata con impresaNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026estera non aderente al sistema di risarcimento diretto» (Cass. Sez. 3,08/05/2023, n. 12172);- le statuizioni giurisprudenziali sopra riportate non trasformano la“convenzione CARD” in un orpello irrilevante nei rapporti fra impreseassicuratrici; al contrario, nei rapporti interni il quarto comma vincolala rivalsa alle condizioni dell’art. 150 cod. ass. e, dunque, al d.P.R. n.254 del 2006 e all’accordo negoziale che «regola i rapporti organizza-tivi ed economici per la gestione del risarcimento diretto» (così il men-zionato art. 13), come ha rilevato anche Cass. 13608/2025 («… lacompagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida ilsinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compa-gnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria. …con la cd. [OSCURATO:PERSONA] le imprese assicuratrici si sono accordateper gestire in maniera organizzata e con sistemi di compensazione traloro l’indennizzo diretto; in concreto, come questa Suprema Corte hagià avuto modo di affermare, lo strumento in cui questa cooperazionesi realizza è il mandato (v. Cass., 10183/2019; Cass., 10816/2019,non massimata, che richiama Cass., 11/10/2016, n. 20408, non mas-simata, che parimenti parla di un cd. “mandato card” o “di rappresen-tanza”, in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operarecome mandatario di quello del responsabile del sinistro).»);- in secondo luogo, è proprio dalla pronuncia di Cass. Sez. 3,18/01/2019, n. 1279 (citata da Euroins) che si desume la correttezzadell’interpretazione dell’art. 141, quarto comma, cod. ass. qui fornita:in quella controversia l’assicuratore aveva sostenuto che «la proce-dura di risarcimento diretto, secondo quanto disposto dall’articolo 141comma 4 del codice dell’assicurazione, è esperibile solo ed esclusiva-mente quando il sinistro è accaduto tra veicoli regolarmente assicuraticon compagnie che abbiano aderito alla convenzione tra assicuratoriNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026per il risarcimento diretto, cosiddetta “CARD”, in conformità al dispo-sto del primo comma dell’articolo 150 C.d.A., e all’art. 4 d.p.r.254/2006. Altrimenti, la compagnia assicuratrice perderebbe il dirittodi rivalsa, in tali casi facilitato dall’adesione alla Convenzione, trattan-dosi di una tutela del terzo condizionata all’invocabilità di una con-venzione tra assicurazioni in grado di garantire rivalse mediante re-golamentazione dei loro rapporti “in stanza di compensazione”. Per-tanto, ove non sia possibile accedere a tale modalità di regolazione direciproci interessi tra compagnie, il sistema di risarcimento direttonon potrebbe valere neanche per il terzo trasportato.»;- questa Corte ha rigettato il motivo anche perché, «sotto l’aspetto les-sicale, invero, manca un supporto semantico per dare una diversainterpretazione al disposto, di cui al quarto comma, che regolamentasolo l’azione di rivalsa propria dell’impresa assicuratrice per quantoriguarda il limite di massimale cui è tenuta e le condizioni di cui alCARD. … Quindi anche l’interpretazione letterale delle norme che re-golano i rapporti tra compagnie assicuratrici si dimostra coerente conl’interpretazione che accorda tutela al terzo a prescindere dalla sussi-stenza di una convenzione CARD tra le imprese assicuratrici coin-volte.»; in sostanza, la decisione conferma, indirettamente che l’ade-sione alla “convenzione CARD” costituisce presupposto indefettibilenel rapporto interassicurativo anche ai fini della rivalsa, mentre l’ade-sione a tale accordo non limita in alcun modo il diritto del soggettodanneggiato;- in conclusione, l’art. 141, quarto comma, cod. ass. - che riguarda larivalsa tra imprese assicuratrici - subordina l’azione alle condizionidell’art. 150 cod. ass. e, cioè, al meccanismo di risarcimento direttodisciplinato dal D.P.R. n. 254 del 2006, che impone una convenzionetra imprese (“CARD”) per la regolazione dei rapporti organizzativi edeconomici del sistema stesso; in difetto di adesione alla “convenzioneNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026CARD”, manca il presupposto convenzionale del modulo semplificatodi rivalsa a cui il citato quarto comma ancora il riequilibrio tra im-prese;- conseguentemente, la censura delle ricorrenti - nella parte in cui, con-fondendo la garanzia esterna del primo comma (che trova la sua fontenell’ordinamento UE e nel principio vulneratus ante omnia reficiendus)con la rivalsa interna (interassicurativa) ex art. 141, quarto comma,cod. ass., si pretende di esercitare l’azione pur non aderendo alla“convenzione CARD” - è infondata, dato che il rinvio recettizio delquarto comma all’art. 150 cod. ass. non è neutro, ma impone il ri-spetto le condizioni del sistema di risarcimento diretto dettate nel re-golamento attuativo (d.P.R. n. 254 del 2006);- naturalmente ciò non vuol dire affatto che l’assicuratore del vettore,una volta risarcita la persona trasportata dal proprio assicurato, nonabbia alcuno strumento per ripetere dall’antagonista e dal suo assi-curatore quanto versato alla vittima;- il codice delle assicurazioni, infatti, non ha né abrogato, né modificato,il diritto generale delle obbligazioni: sicché l’inapplicabilità dell’art.141, quarto comma, cod. ass. in casi come quello di specie lasciaimpregiudicata la possibilità per l’assicuratore del vettore, nel casodella sussistenza di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l’an-tagonista, di ricorrere alle ordinarie azioni recuperatorie previste dalcodice civile, vale a dire:o l’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c.;o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spet-tante al danneggiato verso l’antagonista ed il suo assicuratoredella r.c.a.;o la surrogazione assicurativa di cui all’art. 1916 c.c. nel diritto diregresso spettante all’assicurato verso l’antagonista ed il suoassicuratore della r.c.a.;Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- col secondo motivo di ricorso la Euroins denuncia l’«Omessa pronun-cia (Art. 360, primo comma, n. 4, codice di rito per violazione dell’art.112 c.p.c.) della Corte d’Appello con riferimento al secondo motivo digravame, a seguito della riqualificazione da parte del Tribunale delladomanda di rivalsa/surroga ai sensi dell’art. 144 C.d.A. …»; il giudicedi secondo grado avrebbe completamente mancato di esaminare ladomanda di rivalsa ordinaria ex art. 144 cod. ass., benché devolutatramite specifico motivo d’appello;- analogamente, la [OSCURATO:SOCIETA], col primo e col terzo motivo, denuncia,rispettivamente, la «Totale assenza di motivazione (art. 360, primocomma n. 4, codice di rito con riferimento all’art. 118, primo comma,C.P.C. disp. att.) in merito alla domanda subordinata spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].» e l’«Omessa pronuncia (Art. 360, I comma n. 4, c.p.c., perviolazione dell’art. 112) della Corte d’Appello con riferimento al se-condo motivo di gravame, a seguito della riqualificazione da parte delTribunale della domanda di rivalsa/surroga ai sensi dell’art. 144C.d.A. …»;- [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto che la Corte d’appello ha rigettato il suo gra-vame senza alcuna motivazione autonoma, trattando come un uni-cum le domande di Euroins e della stessa Avus e omettendo ogni va-glio della domanda subordinata con cui la ricorrente incidentale avevachiesto di agire in proprio (a seguito dei pagamenti eseguiti comemandataria) per la rivalsa/regresso; in altre parole, sostiene che l’ap-pello non era un mero “duplicato” di quello di Euroins, perché Avusaveva allegato di avere materialmente eseguito i pagamenti in qualitàdi mandataria con rappresentanza e chiesto - in via subordinata - diessere riconosciuta legittimata in proprio all’azione di rivalsa;- inoltre, il giudice d’appello non ha deciso sulla domanda di rivalsa or-dinaria ex art. 144 cod. ass., così riqualificata dal Tribunale e ripro-posta in appello dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA];Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- i predetti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per-ché tra loro logicamente connessi - sono fondati;- come s’è visto, in primo grado la Euroins chiese la condanna dellaVittoria e del suo assicurato non solo ai sensi dell’art. 141, quartocomma, cod. ass., ma anche “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1299-2054 -2055 codice civile” (atto di citazione, p. 2, § 10);- il Tribunale ritenne di qualificare tale domanda come “azione di sur-rogazione” della Euroins nei diritti che la vittima ([OSCURATO:PERSONA])vantava nei confronti dell’antagonista ([OSCURATO:PERSONA]) e dell’assicu-ratore della responsabilità civile di questi ([OSCURATO:PERSONA]), e larigettò sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse per propria colpaesclusiva causato il danno, non allacciando le cinture;- la qualificazione giuridica della domanda attorea subordinata come“surrogazione” non fu impugnata da alcuno; fu invece impugnatadalla Euroins e (ad adiuvandum) dalla Avus la statuizione di attribu-zione alla vittima della colpa esclusiva della vittima, alle pp. 9-12dell’atto d’appello, il quale si concluse con la richiesta di “accoglierele conclusioni già rassegnate in primo grado” (p. 17), oltre che l’ac-certamento incidentale di riparto della responsabilità tra i due condu-centi;- trascurando tali allegazioni difensive, la Corte d’appello di Milano harigettato entrambi gli appelli fondando la propria decisione esclusiva-mente sulla carenza di legittimazione all’azione ex art. 141 cod. ass.,ma non ha esaminato i motivi d’appello vòlti a contestare il rigettodella domanda (così qualificata dal Tribunale) di surrogazione dellaEuroins nel diritto al risarcimento del danno spettante a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del suo assicurato, ai sensi rispetti-vamente dell’art. 144 cod. ass. e dell’art. 2054 c.c.;Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026- il giudice di secondo grado è così incorso nel vizio di omessa pronuncia(in violazione dell’art. 112 c.p.c.) o, comunque, di motivazione inesi-stente (in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.), poiché difetta una ratiodecidendi sui motivi subordinati e autonomi devoluti;- la violazione risulta evidente alla luce del principio, affermato dalleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’accertata insussistenzadei presupposti dell’art. 141 cod. ass. non consente il rigetto delladomanda, qualora sussistano i presupposti di fatto e di dirittodell’azione ex art. 144 cod. ass. o ex art. 2054 c.c. o - nella fattispecie- anche ex art. 1299 c.c.): «a tutela del generale principio di conser-vazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata deiprocessi, l’accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall’art.141 … non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenticomunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.2054 c.c. o 144 c.a.p., e non risulti che l’attore abbia espressamenterifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordi-nata.» (Cass. Sez. Un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35318, § 12.1);- la Corte territoriale, invece, non ha svolto alcuna verifica in concretosui titoli alternativi invocati da [OSCURATO:SOCIETA] per sostenere la proprialegittimazione alla rivalsa “in proprio” dopo l’esecuzione dei paga-menti, né sulle domande subordinate avanzate ex art. 144 cod. ass.,né ha preso in considerazione il disposto dell’art. 1299 c.c.;- non è condivisibile l’eccezione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la carenza di legittimazione ex art. 141 cod. ass.costituirebbe “ragione più liquida” idonea ad assorbire ogni altro mo-tivo;- il ricorso alla decisione in base alla “ragione più liquida” non consente,infatti, di pretermettere l’esame di motivi o domande che sono subor-dinati e autonomi, perché prescindono dall’istanza principale ex art.141 cod. ass. (e, anzi, proposti proprio per l’ipotesi di suo rigetto) eNumero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026fondati su titoli diversi; anzi, la citata pronuncia delle Sezioni Uniteimpone al giudice di merito di riqualificare correttamente la domandae di non rigettarla se ricorrono i presupposti di azioni alternative aquella dell’art. 141 cod. ass. e ciò esclude che la “ragione più liquida”possa fungere da scorciatoia per evitare la decisione di motivi subor-dinati/autonomi;- [OSCURATO:PERSONA] ha anche sostenuto che la mancata adesionealla “convenzione CARD” esclude ogni seguito alle domande diversedall’art. 141 cod. ass., ma tale argomento non coglie nel segno: comegià esposto, la convenzione è presupposto della rivalsa ex art. 141,quarto comma, cod. ass., ma non può fungere da requisito per esclu-dere il vaglio giurisdizionale su domande e motivi che si fondano sutitoli autonomi;- in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di Euroins e delprimo e del terzo motivo di [OSCURATO:SOCIETA] e in relazione alle questioniposte da dette censure, la sentenza va cassata con rinvio alla Cortedi merito per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità;- spetterà al giudice di rinvio, in virtù dell’avvenuta formazione del giu-dicato interno sulla qualificazione come “azione di surrogazione” delladomanda proposta in via subordinata dalla Euroins, esaminare il re-lativo motivo di gravame e stabilire da un lato se e quali diritti risar-citori vantasse [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dellaVittoria [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., e dall’al-tro se ed in che misura tali diritti si siano trasferiti alla Euroins pereffetto del pagamento dell’indennizzo avvenuto in via transattiva;- infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omis-sione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identifi-cativi di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.p. q. m.Numero registro generale 2165/2023Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 9419/2026Data pubblicazione 14/04/2026la Corte:- rigetta il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA]Reasigurare S.A.e il secondo motivo di [OSCURATO:SOCIETA].;- accoglie il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]ReasigurareS.A. e il primo e il terzo motivo di [OSCURATO:SOCIETA].;- per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’ap-pello di Milano per nuovo esame, nonché per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità;- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffu-sione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di MarilenaSticlan.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris