CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, del 3 maggio 20.22, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di omicidio del connazionale [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sedici di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, nonché alle risarcimento dei danni in favore della parte civile e all'applicazione della misura di sicurezza, a pena espiata, della libertà vigilata, per la durata di anni tre. Si tratta, secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito, dell'omicidio per strangolamento, accertato in data 6 novembre 2018, quando era stato rinvenuto il cadavere della vittima nell'abitazione, sita in Melicucco, ove il corpo era stato trovato con ancora un coltello da cucina tenuto nella mano sinistra e con addosso un cellulare spento. Il cadavere rinvenuto sul pavimento è descritto come quasi completamente ricoperto di conserva di pomodoro, in modo da non permettere di notare la presenza di eventuali lesioni, nonché prossimo a una serie di bottiglie di vetro anche rotte. All'esito dell'esame autoptico, secondo i provvedimenti di merito, la causa della morte veniva attribuita a strangolamento mediante mezzo meccanico, ai danni della vittima che si trovava in stato di ebbrezza e che presentava lesioni derivate dall'uso di strumento dotato di azione contundente e in parte tagliente, con ecchimosi al volto determinate da azione pressoria, contusiva e compressiva, nonché concomitante azione tagliente che aveva cagionato profonde ferite lacere ai padiglioni auricolari. La responsabilità del delitto veniva attribuita, dai giudici di merito, all'imputato sulla base di una pluralità di convergenti elementi indiziari, quali i contenuti di intercettazioni, ambientali e telefoniche, tra familiari e anche con lo stesso imputato di persona, le dichiarazioni della sorella di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nonché in base ad acclarate situazioni di fatto, anche relative a condotte successive al reato, quali il rientro in Romania, successivamente alla morte del connazionale e la pacifica circostanza del permanere del medesimo imputato in compagnia di Draghici, per alcune ore, nella giornata della domenica 4 novembre 2018. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando quattro motivi di seguito riassunti, tutti riconducibili al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alle dichiarazioni della sorella dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in particolare sotto il profilo della contraddittorietà. La difesa, in via generale, eccepisce che manca l'accertamento della causale dell'omicidio, non emersa né in fase di indagini né nella fase processuale e si rimarca l'assenza di motivazione su tale punto, da parte del giudice di secondo grado. Con specifico riferimento alle dichiarazioni della sorella dell'imputato, si evidenzia la contraddizione contenuta a p. 5 della pronuncia di secondo grado, e si rimarca che le circostanze, riferite a p. 6 — e cioè che la sera dei fatti la sorella vide il fratello rientrare in casa con i vestiti insanguinati, i pugni delle mani graffiate riferendo che anche i vestiti e le scarpe indossate dall'uomo erano stati fatti sparire — sono circostanze che, secondo la difesa, non sarebbero derivate dal contenuto delle intercettazioni. Si rimarca che a p. 7 della sentenza si riporta il contenuto della intercettazione nel corso della quale la stessa [OSCURATO:PERSONA],r aveva confidato, alla madre e ad altri congiunti, circostanze in contrasto con quelle riferite nel corso delle sue dichiarazioni. Questo punto della motivazione viene indicato dal ricorrente come dimostrativo della contraddittorietà del provvedimento e della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla sorella dell'imputato. In definitiva, per la difesa, la stessa sorella dell'imputato non avrebbe fatto altro che riferire sue supposizioni e svolgere delle formulazioni di un giudizio o di ipotesi sulla responsabilità del fratello, anche per la pressione esercitata dalla polizia giudiziaria quanto alla minaccia di arresto del marito, della madre e addirittura della circostanza che le sarebbero stati portati via i figli. Peraltro, la difesa evidenzia che nel corso di mesi in cui si sono svolte le intercettazioni anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non sono emersi elementi a carico dell'imputato; tanto a dimostrazione del fatto che la sorella non conosceva in modo né diretto né indiretto le modalità di svolgimento dei fatti. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla telefonata tra l'imputato e la vittima, il giorno 4 novembre 2018 alle 19:53 e il successivo sms delle 19:55. La difesa aveva rappresentato, anche con i motivi di appello, che se alle 19:53 vi era stata una telefonata in partenza dal cellulare dell'imputato a quello della vittima e ancora l'invio di un messaggio alle successive 19:55, evidentemente l'imputato non si trovava in compagnia della medesima vittima e quest'ultima era viva. Quindi, si sostiene che a quell'ora [OSCURATO:PERSONA] era andato via dall'abitazione della vittima.Secondo la Corte di appello, invece, si è ritenuto che visto che il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] aveva quell'orario agganciato alla medesima cella che aveva agganciato nel corso delle precedenti chiamate, si sarebbe trattato di un tentativo di precostituirsi elementi a favore, tentativo, del resto, svolto anche sulla scena del delitto, dove si era accertato che l'autore dell'omicidio aveva proceduto a una serie di interventi volti a fornire una rappresentazione della realtà diversa da quanto accaduto e a cercare di eliminare le tracce del reato. La difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe svolto una mera congettura sul punto. Si tratta per il ricorrente, di un ragionamento congetturale perché peraltro lo stesso [OSCURATO:PERSONA], successivamente, aveva, poi, fatto concentrare su di sé tutti sospetti allontanandosi e dandosi alla fuga. Inoltre, si rileva che dalle dichiarazioni del marito della sorella [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], risulta che l'imputato, almeno alle 18:30 del 4 novembre, si trovava in stato di ebbrezza. Quindi non poteva essere a lui riconducibile un'operazione, quale quella di inquinare la scena del delitto con l'aggiunta anche della telefonata e del messaggio sms, tenuto conto della mente offuscata dall'alcool e dello stato in cui questi versava. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia motivazione contraddittoria in ordine agli esiti della macchia ematica rilevata sul muro, ricondotta all'imputato. La difesa, nell'interrogatorio reso all'udienza dall'imputato, ha avuto modo di apprendere che la mattina del 4 novembre 2018 lo stesso era stato chiamato dalla vittima per aggiustare l'antenna del televisore, in quanto nella serata volevano vedersi una partita di calcio. In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] si era ferito ad un dito; di qui la macchia ematica a lui riconducibile dovuta a un piccolo schizzo di sangue susseguente a una lesione. Diversamente, il giudice di primo grado e la Corte di assise di appello hanno affermato che, sicuramente, le mani insanguinate dell'imputato avevano fatto in modo da fargli lasciare un'impronta sul muro. La difesa evidenzia che se [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto le mani insanguinate e graffiate, avrebbe lasciato sulla parete una macchia più grande rispetto a quella flebile effettivamente riscontrata. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia motivazione illogica riguardo all'orario della morte. La difesa aveva posto in evidenza il dato oggettivo risultante dall'esame autoptico: la morte della vittima è avvenuta tra le 17:00 di lunedì 5 novembre e le tre del mattino di martedì 6 novembre 2018. Quindi, rispetto all'azione del [OSCURATO:PERSONA], 20-30 ore dopo.Per il ricorrente non vi sarebbero elementi indiziari atti a ritenere che, dopo la domenica 4 novembre, questi si sia recato presso l'abitazione della vittima ma, anzi, la mattina del lunedì l'imputato già non si trovava a Meliccuco. Del resto, nemmeno il medico legale ha indicato il dato temporale della morte e la distanza tra aggressione ed evento morte, limitandosi a sostenere che, rispetto al sopralluogo, la morte era avvenuta 20- 30 ore prima. La difesa, quindi, ritiene illogico che, rispetto alle ferite riscontrate e alla tipologia di aggressione, definita brutale dal medico legale, si possa affermare che l'evento morte si sia verificato, poi, a distanza di due giorni rispetto alla condotta che si contesta all'imputato. 3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. F. Loy, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. La censura, in sostanza, si concentra sulla valutazione circ:a l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni rese dalla teste svolta dai giudici di merito. Su tale punto, il Collegio osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione delle fonti di prova, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226) né può essere sollecitata una diversa valutazione di attendibilità dei testi o delle persone offese, rispetto a quella resa, con ragionamento immune da illogicità manifesta, dai giudici di merito. Appare senz'altro immune da vizi logici la conclusione cui giunge la Corte di assise di appello e, prima, il Giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui le convergenti sentenze di merito valorizzano che anche il fratello di [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che l'imputato si trovava in Romania, assieme a lui, in epoca immediatamente successiva all'omicidio (n.ci.r. già a partire dal 9 novembre 2018: cfr. p. 13 della sentenza di primo grado). Peraltro, la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della teste, relativamente all'orario di rientro a casa del fratello, odierno ricorrente, nel giorno del fatto è stata valutata dai giudici di merito, anche in comparazione con quanto affermato dal marito della dichiarante, cognato dell'imputato, ritenuto, nel complesso, credibile. La donna, in ogni caso, attraverso le intercettazioni registrate, come riportate nei provvedimenti di merito, si comprende che aveva aiutato il fratello a liberarsi degli abiti, quando questi era rientrato in casa a Melicucco, con le mani graffiate e i vestiti insanguinati (cfr. p 6 della sentenza di secondo grado, nella quale vengono interpretati, con ragionamento immune da illogicità manifesta i dialoghi tra la madre dell'imputato e uno dei figli, circa la condotta di [OSCURATO:PERSONA] al rientro in casa del fratello) e di aver inizialmente dichiarato di non conoscere nulla della vicenda, precisando, poi, ai familiari con i quali colloquiava — appena accortasi del fatto che, convocato suo marito, i sospetti potessero cadere su quest'ultimo — di aver deciso di raccontare la verità e cioè che a uccidere la vittima era _stato suo fratello, come peraltro da lui stesso confidatole, pur senza fornire, nel complesso dei dettagli riferiti, un racconto conforme a tutto quanto realmente accaduto. In ogni caso, i giudici di secondo grado considerano senz'altro le dichiarazioni della teste, sul rientro in casa del fratello intorno alle 18-18:30 e sulla visita della stessa, intorno alle 19:00, a casa della vittima che gli avrebbe aperto la porta dell'abitazione, non veritiere. Per contro, si considera, con ragionamento ineccepibile, attendibile e credibile la dichiarazione del Florin che, al contrario della moglie, ha ammesso di essere uscito di casa quel pomeriggio e di essersi recato presso l'abitazione dalla vittima trovandovi quest'ultimo con il cognato, nonché di essersi allontanato dal luogo non oltre le ore 18:30. Alla complessiva ricostruzione della vicenda i giudici di merito giungono dunque (cfr. p. 7 e ss.) con ragionamento ineccepibile perché immune da illogicità manifesta, dando, peraltro, risalto alla circostanza, con la quale il ricorso non si confronta compiutamente, secondo cui, in base alle conversazioni intercettate, si era potuto accertare che, da un certo momento in poi, i familiari ritenevano [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio, come anc:he da quest'ultimo confermato nel corso della telefonata intercorsa con il padre, in data 15 gennaio 2019 (cfr. p. 6 conv. delle ore 19:32.39, RIT 233/18 n. 1531 dove Cornel afferma che "se troveranno impronte o qualcos'altro va bene, altrimenti ... non hanno cosa farmi"). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Il motivo, in parte, attinge la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto, quale elemento a discarico, della telefonata in entrata sul cellulare della vittima e di un sms in entrata su detto numero, entrambi provenienti dal telefono dell'imputato, alle ore 19:53 e alle 19:55, elementi che attesterebbero che, in quel momento, il ricorrente senz'altro non si trovava in compagnia della vittima. La censura è reiterativa del corrispondente motivo di gravame e non si confronta, specificamente, con la motivazione lineare e logica, resa dalla Corte territoriale nella parte in cui sostiene che il ricorrente ha tenuto, immediatamente, comportamenti diretti a depistare le indagini, come peraltro conferma la fuga di Cornel e il transito in Romania già dal giorno 9 novembre. Dunque, la motivazione appare scevra da congetture ma, anzi, valorizza la complessiva condotta dell'imputato, diretta senz'altro a sottrarsi ad ogni accertamento nonostante il fatto che questi, nel corso dei giorni, fosse tenuto al corrente, da parte dei suoi familiari, dell'esistenza di indagini sulla morte del connazionale che aveva visto proprio il giorno 4 novembre 2018 e con il quale aveva avuto un litigio. 1.3.11 terzo motivo è inammissibile. La critica è versata in fatto e, comunque, generica in quanto non dirimente. Questa, invero, non tiene conto che, secondo i provvedimenti di merito (cfr. nel senso che le sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01) anche su una delle bottiglie di birra, trovate sul pavimento dell'abitazione della vittima, oltre che sul muro della stanza è stata trovata una macchia ematica riferibile all'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza di appello). Di qui, la non decisività della spiegazione alternativa fornita dal ricorrente circa le possibili ragioni della presenza di una macchia ennatica riferibile alla persona dell'imputato sulla parete della stanza dell'abitazione della vittima. 1.4.11 quarto motivo è inammissibile. La censura si misura non con la motivazione ma con l'esito dell'attività istruttoria ~espletata. Si sostiene, infatti, che anche l'accertamento medico- legale non ha indicato, precisamente, la data e l'orario della morte della vittima e che, anzi, avendo quest'ultima riportato un'aggressione brutale, non era possibile affermare, che l'evento morte possa essersi verificato a distanza di due giorni dal fatto. [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia, che con la censura devoluta si criticano le risultanze dalla consulenza medico-legale. Dunque, nella sostanza, con il motivo devoluto, il ricorrente non censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate o, comunque, carenti. È noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità. La censura, in definitiva, sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc, pen., è in realtà diretta a sollecitare a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle sp