Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50386/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Rilevato che i tre motivi di ricorso sono solo enunciati senza indicazione di alcuna ragione a sostegno, in violazione dell'obbligo di specificità, stabilito, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591, cod. proc. pen.; Ritenuto, in ogni caso, che i motivi sono inammissibili in quanto: - l'eccezione di nullità dei giudizi di primo e secondo grado per omessa rituale citazione dell'imputato è manifestamente infondato, dato che le citazioni sono state notificate all'imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia; - l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per rigetto della istanza di legittimo impedimento è generica, poiché non indica né l'udienza né la causa dell'asserito impedimento; - la denuncia di mancanza di adeguata motivazione "sul riconoscimento del Carbone" è generica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Rilevato che i tre motivi di ricorso sono solo enunciati senza indicazione di alcuna ragione a sostegno, in violazione dell'obbligo di specificità, stabilito, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591, cod. proc. pen.; Ritenuto, in ogni caso, che i motivi sono inammissibili in quanto: - l'eccezione di nullità dei giudizi di primo e secondo grado per omessa rituale citazione dell'imputato è manifestamente infondato, dato che le citazioni sono state notificate all'imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia; - l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per rigetto della istanza di legittimo impedimento è generica, poiché non indica né l'udienza né la causa dell'asserito impedimento; - la denuncia di mancanza di adeguata motivazione "sul riconoscimento del Carbone" è generica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 50386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris