CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, nonché la memoria trasmessanell’interesse della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 21 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Milanoha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] - detenutain espiazione della pena di anni ventidue di reclusione in relazione al delitto di cuiall’artt. 575 e 577 cod. pen. - avverso il provvedimento dell’8 agosto 2025 con ilquale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta avanzatadetenuta e finalizzata alla concessione di un permesso ex art. 30 legge 26 luglio1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.) per poter svolgere, nella data del 2settembre 2025, presso il plesso scolastico sito in [OSCURATO:PERSONA], l’esame diidoneità per l’ammissione al secondo anno dell’istituto d’istruzione superiore«Gandhi».A fondamento della decisione il Tribunale, pur considerando «la rilevanza edil valore del percorso di studi intrapreso dalla detenuto», ha condiviso lavalutazione del giudice monocratico evidenziando come non potessero ritenersiricorrenti i presupposti ai quali, ai sensi della disposizione sopra citata, èsubordinata la concessione di un permesso di necessità.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazionedella legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.Il difensore evidenzia come, nell’interpretazione della disposizione di cuiall’art. 30 ord. pen., la giurisprudenza di legittimità abbia a più ripreseevidenziato come tra «gli eventi di particolare gravità» rientrino non solo eventiluttuosi o drammatici, ma anche «avvenimenti eccezionali, non usuali,particolarmente significativi nella vita di una persona, idonei ad incidereprofondamente nel tratto esistenziale del detenuto, nel grado di umanità delladetenzione e nella rilevanza per il suo percorso di recupero».Rappresenta, pertanto, che anche eventi positivi, purché «eccezionali», ecioè dotati di apprezzabile peso specifico nella vicenda umana del detenuto,possono legittimare la concessione di un permesso di necessità, a maggiorragione ove si consideri che, nel caso in esame, esso costituiva l’unico strumentocostituzionalmente tutelato, attesa l’impossibilità di svolgere l’esame a distanza,o in presenza, all’interno della struttura penitenziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. L’art. 30 ord. pen. stabilisce, al primo comma, che «nel caso diimminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agliinternati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso direcarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo» e, alsecondo comma, «che analoghi permessi possono essere concessieccezionalmente per eventi famil iari di particolare gravità».Le due ipotesi normate appena delineate, per quanto abbiano un ambitoapplicativo diverso, l’una presupponendo che il familiare o il convivente deldetenuto versi in una condizione di pericolo di vita definito imminente, laseconda postulando genericamente la presenza di eventi particolarmente gravi,presentano all’evidenza una matrice comune.Esse, infatti, sottendono un’identica ratio, da individuarsi nell’esigenza digarantire che l’esecuzione del trattamento penitenziario di ogni detenuto siasempre ispirata al rispetto del principio di umanità che trova il suo primofondamento costituzionale nella previsione di cui all’art. 27 Cost.3. Nell’opera di precisazione ermeneutica del precetto normativo, questaCorte ha costantemente affermato, con indirizzo cui il collegio intende dareconvinta continuità, che i requisiti della particolare gravità dell’evento di cui alsecondo comma, ai quali l’ordinamento subordina la concessione del permesso,debbano essere apprezzati avuto riguardo alla concreta idoneità dell’eventostesso, inteso quale fatto storico specifico e puntualmente individuato, adincidere in maniera significativa sulla vicenda esistenziale del detenuto.In tale prospettiva, non è, allora, necessario che l’evento rivesta carattereluttuoso o comunque drammatico, assumendo, per contro, rilievo decisivo la suanatura di accadimento eccezionale, estraneo all’ordinarietà dell’esperienzaquotidiana, sia per il suo intrinseco significato sul piano fattuale, sia per laparticolare risonanza che esso è suscettibile di assumere nella sfera deldetenuto, tenuto conto della peculiare condizione derivante dallo stato direstrizione (Sez. 1, n. 15953 del 27 novembre 2015, Rv. 267210).4. L’evento in questione, in tal modo inteso, deve, però, per espressaprevisione normativa, non derogabile in via interpretativa, presentare la capacitàdi proiettarsi ed incidere sulla sfera «familiare» del detenuto (l’art. 30, comma 2,ord. pen. recita, come sopra già evidenziato, espressamente: «analoghi permessipossono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolaregravità»: sul significato della disposizione e sull’inquadramento sistematico, v.Sez. 1, n. 10528 del 5 febbraio 2026, Rv. 289633 - 01).I fatti per i quali può essere concesso un permesso di necessità non devono,allora, presentare soltanto i caratteri dell’eccezionalità e della particolarerilevanza, ma devono altresì prospettare un’incidenza concreta e significativa sultessuto delle relazioni affettive e familiari del detenuto, inserendosi in unavicenda idonea a coinvolgere in modo diretto il nucleo familiare e a giustificare,per tale ragione, la temporanea sospensione dello stato detentivo.Tali connotati, ordinariamente ravvisabili al cospetto di eventi eccezionalisuscettibili di incidere in modo diretto e significativo sulla sfera delle relazionifamiliari del detenuto, quali la nascita o il decesso di un prossimo congiunto,risultano del tutto assenti nel caso in esame.La richiesta avanzata si correla, infatti, non già ad una vicenda coinvolgenteil nucleo familiare e gli interessi affettivi ad esso sottesi, bensì al perseguimentodi una finalità strettamente individuale della detenuta, identificabile nella volontàdi conseguire un titolo di studio, volontà che non può ricevere tutela attraversol’invocata applicazione della previsione eccezionale di cui all’art. 30 ord. pen. mache, in quanto estrinsecazione di un diritto costituzionalmente garantito, risulta,invero, per altra via, pienamente tutelata anche in ambito penitenziario.Gli artt. 15 e 19 dell’ordinamento penitenziario, unitamente alle disposizionicontenute negli artt. 41 e ss. del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante ilregolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, nonché agli atti diindirizzo e organizzazione adottati dall’amministrazione nelle materie diriferimento, tra i quali assume peculiare rilievo la circolare del Ministerodell’istruzione n. 12266 del 23 maggio 2021 concernente lo svolgimento degliesami da parte delle persone detenute, concorrono, infatti, a delineare un quadronormativo e amministrativo unitariamente orientato ad assicurare la più ampiaed effettiva tutela del diritto allo studio anche in costanza di detenzione, nellaprospettiva di consentire al soggetto ristretto la prosecuzione e il completamentodel percorso formativo intrapreso.5. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Aciò consegue la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]