CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 27416/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .2 '? e-e Z) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11.02.2021, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del 11.09.2018 con la quale il Tribunale di Sciacca condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 dì multa per il reato di tentato furto aggravato per essersi - in concorso con altri soggetti, rimasti ignoti - introdotto all'interno dell'opificio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ponendo in essere atti idonei diretti in maniera non equivoca ad impossessarsi di un quantitativo di circa 2.500 kg di materiale ferroso, non riuscendo nel proprio intento a ragione dell'imprevisto arrivo in loco del titolare [OSCURATO:PERSONA], che lo costringeva ad una repentina fuga e all'abbandono della refurtiva, già prelevata e caricata nel cassone dell'autocarro con il quale si era introdotto nella proprietà. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere la Corte territoriale costruito il giudizio di responsabilità del ricorrente non su prove certe, ma su indizi lacunosi, incerti e tra loro non concordanti; in particolare, la responsabilità del ricorrente è stata affermata a fronte di un'assoluta incertezza in ordine al tempus commissi delicti, posto che la stessa persona offesa ha affermato che non si recava presso l'opificio da almeno dieci giorni e che non aveva avuto la percezione che qualcuno si fosse dato alla fuga al momento del suo arrivo, potendosi conseguentemente verosimilmente ipotizzare che il tentato furto - collocato temporalmente dalla Corte territoriale sulla base di mere presunzioni - fosse in realtà risalente a giorni precedenti; inoltre, è stato attribuito valore indiziante alla circostanza - comunque pacificamente irrilevante dal punto di vista penale - che il ricorrente era riconosciuto, a bordo del veicolo utilizzato per la commissione del tentato furto e in territorio progsimo al luogo in cui era stato perpetrato il fatto illecito, in un filmato di videosorveglianza del giorno precedente, tralasciando di valorizzare che i filmati acquisiti (di scarsa qualità e chiarezza) non consentono di distinguere elementi e caratteristiche individualizzanti e del mezzo e del ricorrente, riconosciuto, per stessa affermazione del M.lìo [OSCURATO:PERSONA], soltanto approssimativamente, mediante la comparazione del fotogramma estrapolato con una fotografia segnaletica assolutamente risalente nel tempo; inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato, quale ulteriore elemento indiziante, che l'utenza telefonica, formalmente intestata alla moglie dell'Amoroso, ma ritenuta in uso al ricorrente, abbia agganciato le celle telefoniche ubicate in territorio prossimo al luogo del reato nell'arco temporale in cui si presume sia avvenuto il fatto per il quale si procede, mancando però di condurre sul punto qualsiasi accertamento atto a confermare che effettivamente l'utenza telefonica in questione fosse in uso all'odierno ricorrente. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte a mezzo PEC per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte a mezzo PEC, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Ed invero, il ricorrente, senza confrontarsi compiutamente con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Rv. 203767, 207944, 214794). 2. La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici, ha ricostruito gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, partendo dalla denuncia effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in data 20 settembre 2013, il quale, recatosi presso la propria azienda "[OSCURATO:PERSONA]" specializzata nella lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici rilevava che il cancello era aperto, sprovvisto di catenaccio e nel piazzale vi era un furgone [OSCURATO:PERSONA] con il cassone posteriore ribaltato carico di circa 2500,00 Kg. di ferro sagomato prelevati dall'azienda del valore di circa C 2.000. All'identificazione dell'imputato quale autore del furto si giungeva non solo perché la moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], risultava essere intestataria del veicolo con il quale era stato tentato il furto del materiale, ma anche perché il veicolo suddetto risultava essere nella disponibilità dello stesso, essendo stato controllato più volte dalle FF.00. con il medesimo a bordo, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], comandante della locale Stazione dei C.C.; inoltre, acquisite le immagini della videosorveglianza dal vicino distributore di carburante, si appurava che già il 19.9.2013, giorno antecedente alla denuncia dei fatti da parte del Lucania il veicolo in questione- con a bordo alcuni occupanti tra i quali veniva riconosciuto l'imputato- si trovava in loco. Dalla disamina, poi, dei tabulati telefonici dell'utenza in uso all'imputato emergeva che tale utenza entrava in contatto con quella della moglie [OSCURATO:PERSONA] alle 05:41 del 20 settembre 2013 e successivamente alle ore 10:50, 11:04, 11:06, 11: 16 e le celle di aggancio delle telefonate dalle ore 10:50 erano dislocate in territorio prossimo alla sede derrazienda oggetto di tentato furto.3. Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno concluso, senza illogicità, che trattavasi di un'azione in fieri al momento dell'arrivo del Lucania, che obbligava l'autore del furto ad arrestare la condotta e a dileguarsi attraverso il passaggio creato nella rete metallica a delimitazione dell'azienda, non rilevando che il Lucania si fosse recato sul posto un'altra volta circa 9-10 giorni prima, tenuto conto della modalità di rinvenimento dell'autocarro con il cassone abbassato e in fase di carico, che appunto davano conto della concomitanza dell'azione delittuosa. Tale valutazione, contrariamente a quanto evidenziato in ricorso, si presenta immune da vizi, fondandosi su una ricostruzione plausibile e logica, ancorata a precisi elementi di fatto, laddove le censure dell'imputato appaiono frammentarie e non incidenti sul percorso argomentativo dei giudici d'appello, circa la riferibilità dell'azione delittuosa all'imputato. 4. Per quanto concerne, poi, il filmato e il riconoscimento dell'Amoroso da parte del teste [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha evidenziato che, sebbene il filmato non fosse una ripresa fotografica diretta verso la persona dell'imputato, tale aspetto, tuttavia, non aveva impedito al militare, attraverso il confronto tra fotogrammi e l'effige segnaletica, di pervenire all'identificazione dell'imputato, trattandosi di soggetto gravato da precedenti di polizia; inoltre, senza illogicità è stata ritenuta scarsamente significativa la doglianza dell'imputato, secondo cui la foto segnaletica contenuta negli archivi di P.G. era risalente nel tempo, essendo stato l'Amoroso ripreso dalle videocamere nell'atto di camminare, mostrando per alcuni istanti il caratteristico profilo, insensibile all'incedere del tempo. 5.Manifestamente infondate si presentano altresì le deduzioni, secondo cui non potrebbero essere considerati gli esiti delle acquisizioni relative ai tabulati telefonici, in mancanza di effettivi accertamenti circa il concreto utilizzo dell'utenza da parte dell'imputato, trattandosi di censura in fatto, inammissibile in questa sede di legittimità, non sconfessata da elementi emergenti dagli atti che logicamente danno in uso all'imputato l'utenza in questione anche in relazione al fatto che da tale utenza risulta contattata quella della moglie. 6. Infine, i giudici di merito, senza illogicità, hanno ritenuto la denuncia di furto delle ore 11:40 del 20.9.2013 dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] da parte della Gnoffo come un mero espediente, agevolmente ricavabile dai tempi della denuncia e dal fatto che, peraltro, la Gnoffo aveva dichiarato che il veicolo era stato asportato quando si trovava chiuso a chia.ve dalle ore 18 del 19.9.2013 sulla pubblica via, mentre tale veicolo all'atto del suo rinvenimento presso l'azienda del Lucania non recava segni di effrazione. 7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi euro 1710,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part