CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità a titolo di concorso delricorrente nel reato di cui agli artt. 81, 110, 628, primo comma, secondo comma, e terzocomma, n. 1, cod. pen., commesso dal correo Aissaoui, è generico per mancanza dispecificità in quanto totalmente privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6,n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità delricorrente in particolare alle pagg. 8-9 della sentenza impugnata, ove vengono illustrati glielementi dai quali desumere la sua adesione alla condotta violenta del correo, il cuicontributo rientra a pieno titolo nelle ipotesi di agevolazione concorsuale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]