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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14466/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione nonché il travisamento del fatto (p.6 del ricorso, vizio non deducibile), in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.6-8 relativamente alle circostanze di fatto accertate nel processo svoltosi a carico del Moglia per danneggiamento, resistenza e lesioni, nel corso del quale era stato escluso che il Gilardi fosse autore delle lesioni subite dal ricorrente, essendo stato, invece, aggredito a morsi dal Moglia; alla posizione in cui i due furono trovati dai CC e dai testimoni sentiti; alla riconducibilità delle lesioni al comportamento tenuto dal Moglia in caserma e alla falsità dell'accusa formulata a carico del Gilardi); ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che valorizza la serie di reati commessa in un breve arco temporale in danno della ex compagna e del nucleo familiare della stessa (pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore Il iresidente [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione nonché il travisamento del fatto (p.6 del ricorso, vizio non deducibile), in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.6-8 relativamente alle circostanze di fatto accertate nel processo svoltosi a carico del Moglia per danneggiamento, resistenza e lesioni, nel corso del quale era stato escluso che il Gilardi fosse autore delle lesioni subite dal ricorrente, essendo stato, invece, aggredito a morsi dal Moglia; alla posizione in cui i due furono trovati dai CC e dai testimoni sentiti; alla riconducibilità delle lesioni al comportamento tenuto dal Moglia in caserma e alla falsità dell'accusa formulata a carico del Gilardi); ritenuto che anche il motivo sul trattamento sanzionatorio non è deducibile a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, che valorizza la serie di reati commessa in un breve arco temporale in danno della ex compagna e del nucleo familiare della stessa (pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore Il iresidente [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris