CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25607/2026
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!Numero registro generale 505/2026Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 25607/2026Data pubblicazione 21/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)Il Consigliere delegatoVisti gli atti del procedimento n. 505/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atticontroMINISTERO ECONOMIA E FINANZE, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 339,00(trecentotrentanove), oltre SPAD.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 17.09.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone