CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 20 giugno 2023 n.2017;Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Milano:a) la società SEB [OSCURATO:PERSONA] CompanyDesignated [OSCURATO:PERSONA] (olim, [OSCURATO:PERSONA]; d’orainnanzi, per brevità, “la SEB”);b) la società [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’orainnanzi, “la SLRM”);c) [OSCURATO:PERSONA].1.1. L’attore espose che:a) aveva conferito un “mandato fiduciario” alla società [OSCURATO:SOCIETA].;b) in esecuzione di quel mandato, il 20.11.2006 la [OSCURATO:PERSONA], operante per conto dell’intermediario assicurativoSLRM - un contratto di assicurazione sulla vita di [OSCURATO:PERSONA],versando il premio di dieci di euro, somma fornita dal mandante;c) il contratto stipulato con la SEB in realtà non era unaassicurazione, ma un contratto di investimento finanziario cheesponeva il risparmiatore al rischio della perdita del capitale,garantendogli in caso di avveramento del rischio un modestissimoindennizzo pari al 101% del capitale disponibile alla data dell’evento;d) dopo meno di tre anni dalla stipula del contratto, il valore deititoli in cui era stato investito il premio si era dimezzato;e) aveva perciò deciso di recedere dal contratto, ottenendo larestituzione di circa la metà soltanto del premio versato;N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18597/2023Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026f) questo rovinoso investimento doveva ritenersi eseguito invirtù d’un contratto nullo, in quanto irrispettoso delle prescrizioni deld. lgs. 58/98: vuoi perché non preceduto da una adeguatainformazione, vuoi perché non preceduto dalla stipula d’un contratto-quadro conforme ai requisiti di contenuto prescritti dalla legge.Concluse pertanto chiedendo l’accertamento della nullità del contrattoe la condanna dei convenuti alla restituzione del capitale investito, alnetto delle somme già restituite, “oltre a interessi e rivalutazionedalla data del versamento delle somme sino al saldo effettivo”.2. Con sentenza n. 4926 del 9.6.2021 il Tribunale di Milano:-) rigettò la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dellaSLRM;-) dichiarò nullo il contratto;-) condannò la SEB al pagamento in favore dell’attore di euro5.387.511,12.Il Tribunale ritenne che quello stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e laSEB era un contratto di investimento, non di assicurazione, e nedichiarò la nullità per mancanza della previa stipulazione delcontratto-quadro (p. 22 sentenza di primo grado).La sentenza fu impugnata in via principale dalla SEB ed in viaincidentale condizionata da [OSCURATO:PERSONA] (è un evidente qui proquo l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello secondo cui laSLRM avrebbe proposto un “appello incidentale condizionato”. Inrealtà quest’ultima in appello chiamò “appello incidentale” quella cheera una mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. di eccezioni assorbite).La prima censurò la statuizione di condanna al risarcimento; ilsecondo chiese che la SEB fosse condannata al pagamento degliinteressi di mora al tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, quartocomma, c.c..Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/20263. Con sentenza 20.6.2023 n. 2017 la Corte d’appello di Milano harigettato il gravame principale, ed accolto quello incidentale (benchécondizionato) di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha ritenuto che:-) [OSCURATO:PERSONA] era legittimato a far valere la nullità delcontratto, in quanto beneficiario dell’indennizzo;-) il contratto andava qualificato come contratto finanziario, edera nullo perché non preceduto dalla stipula del contratto quadro;-) la polizza non poteva qualificarsi come “contratto quadro”,perché priva dei requisiti minimi prescritti dalla legge per talecontratto;-) la sentenza di primo grado doveva interpretarsi nel senso chela SEB era stata condannata a pagare gli interessi maggiorati di cuiall’art. 1284, quarto comma, c.c. e non gli ordinari interessi legali.4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione:-) in via principale dalla SEB, con ricorso fondato su quattromotivi;-) in via incidentale condizionata da [OSCURATO:PERSONA] e daLorenzo Marconi.La SEB ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di CesareBonotto, e questi a sua volta ha resistito con controricorso al ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA].La SEB e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Questioni preliminari.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Cesare Bonotto ha eccepito la inammissibilità del ricorso principaleper difetto di conferimento di valida procura all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buresti.La procura depositata, sostiene il controricorrente, sarebbe invalidaperché:-) conferita all’estero (Irlanda), e non accompagnata datraduzione;-) autenticata da un notaio straniero che non ha accertatol’identità del sottoscrittore.1.1. Le suddette eccezioni sono infondate.La prima eccezione è infondata alla luce di quanto di recente stabilitodalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui la traduzione in italianodella procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativaU., 02/07/2025, n. 17876, Rv. 675632 - 01).1.2. Anche la seconda eccezione è infondata.La SEB ha depositato una procura speciale rilasciata nella Repubblicad’Irlanda. In essa il notaio [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la sottoscrizionedel documento, apposta dall’amministratore della SEB (Maria KristinaRoth Peterson), è avvenuta in sua presenza il 21.9.2023.Quando la procura speciale a ricorrere per cassazione sia rilasciataall’estero, questa corte ha già da tempo stabiliti i seguenti princìpi:a) la procura alle liti è disciplinata dalla legge italiana,trattandosi di atto del processo;b) tuttavia il codice di rito, là dove prescrive l’atto pubblico o lascrittura privata autenticata, rinvia alle norme del diritto sostanziale,ivi comprese quelle di diritto internazionale privato che disciplinanol’efficacia in Italia di atti notarili formati all’estero;Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026c) l’efficacia della scrittura privata autenticata formataall’estero, nei casi in cui la legge ne equipari gli effetti scritturaprivata autenticata formata in Italia, è soggetta a due limiti:c’) quanto alla forma, la scrittura deve essere rispettosa dellalegge del luogo dove è stata formata;c’’) quanto al contenuto, deve avere un contenuto minimoessenziale consistente nella dichiarazione del pubblico ufficiale che ildocumento è stato firmato in sua presenza, previo accertamentodell’identità del sottoscrittore (ex multis, Cass. Sez. 1, 14/06/2024 n.16662; Cass. Sez. 3, 22/03/2024 n. 7900; Cass. Sez. 1, 19/07/2018,n. 19321, Rv. 649572 - 01; Cass. Sez. 3, 15/11/2017, n. 26951, Rv.646641 - 01).1.3. Ebbene, nel caso di specie tutti i suddetti requisiti sono rispettati.1.3.1. Per quanto attiene l’efficacia nel nostro ordinamento dellascrittura privata autenticata in Irlanda, essa è stabilita dallaConvenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata e resaesecutiva con legge 24 aprile 1990, n. 106, cui aderisce anchel’Irlanda).Ai sensi di tale Convenzione gli atti notarili di cui all’art. 1, comma 2,lettera (c) sono esonerati “da qualsiasi forma di legalizzazione o daqualsiasi altra formalità equivalente o analoga”: da ciò laconseguenza che per far valere in Italia l’atto notarile formato in unPaese aderente alla Convenzione è sufficiente la firma del notaio el’apposizione del suo sigillo (ex multis, Cass. Sez. 1, 11/10/2023, n.28373).1.3.2. Per quanto attiene il contenuto dell’atto, come s’è detto ilPublic Notary irlandese ha dichiarato che la firma del legaleNumero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026rappresentante della SEB è stata apposta in sua presenza,apponendovi il proprio sigillo.[OSCURATO:PERSONA] l’attività notarile è disciplinata da due fonti: il Code ofConduct for [OSCURATO:PERSONA] 1986, e le Professional PracticeRegulations 2015, ambedue emanati dalla Faculty of [OSCURATO:PERSONA].Il § 1.5 del suddetto Code of Conduct stabilisce che ogni notaio deve“pretendere l’esatta identificazione delle persone che intendonoprestare giuramento o rendere dichiarazione in sua presenza”(“[notary shall] insist on proper introduction or identification ofpersons purporting to make any oath, affirmation or declarationbefore him or her”).Il § 7.2 delle [OSCURATO:PERSONA], di rincalzo, stabilisce che il notaio,quando gli venga esibito un documento a comprova dell’identità delsoggetto richiedente la stipula dell’atto, “deve accertarsi, medianteesame diretto, che l’immagine fotografica e le ulteriori informazionidesunte dal documento confermino ragionevolmente l’identità delrichiedente” (“shall satisfy himself (…) by observation that thephotographic image and the other information obtained from suchdocument reasonably confirms the identity of the Appearer”).Alla luce di tale disciplina deve dunque presumersi fino a provacontraria che il notaio irlandese, apponendo il proprio sigillo, abbiaper ciò solo evidentemente adempiuto gli oneri prescritti dalla sualegge professionale circa l’identificazione del sottoscrittore, integrantiil presupposto di validità del suo atto per il diritto diquell’ordinamento. Allo stesso modo per cui, ad esempio, devepresumersi fino a prova contraria che la sottoscrizione dell’avvocatoin calce ad una procura alle liti sia avvenuta in presenza del cliente eprevia diligente identificazione di questi.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/20261.4. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorsoper mancanza della prova, in capo alla persona che ha sottoscritto laprocura alle liti, dei poteri necessari a rappresentare la SEB.1.5. Anche tale eccezione è infondata.La procura è sottoscritta da persona qualificatasi “amministratoredelegato” della SEB, e quindi munita ope legis del potererappresentativo della società: tanto per la legislazione italiana,quanto per quella irlandese (in base alla Section 40 del CompaniesAct 2014).Sarebbe stato dunque onere di [OSCURATO:PERSONA] provare l’assenza - senon di un adeguato sistema di pubblicità di quei dati, almeno - di quelpotere, secondo i princìpi da tempo affermati dalle Sezioni Unite diquesta Corte (ribaditi, pure di recente, da Cass. Sez. U., 05/11/2021,n. 31963, Rv. 663240 - 01).2. Il primo motivo del ricorso principale.Il primo motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenutoCesare Bonotto legittimato a invocare la nullità del contratto stipulatotra la [OSCURATO:PERSONA] e la SEB.La ricorrente deduce che con tale valutazione la Corte d’appello haviolato gli artt. 1891 c.c. e 23 TUF.La tesi della ricorrente si può così riassumere:-) il contratto di investimento era stato stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la SEB, con la conseguenza che solo la primapoteva ritenersi “cliente”, e solo essa era titolata a far valere la nullitàdel contratto;-) la legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] non potevanemmeno ricavarsi dall’art. 1421 c.c., in quanto la nullità previstadall’art. 23 TUF è una nullità c.d. “di protezione”, invocabile solo dalNumero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026soggetto alla cui tutela essa è preordinata (ovvero il contraente, nelcaso di specie San paolo Fiduciaria);-) né la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] poteva fondarsisull’art. 1891 c.c.: sia perché norma inapplicabile ad un contratto chela stessa Corte d’appello ha qualificato come non avente naturaassicurativa; sia perché [OSCURATO:PERSONA] non era né il contraente delcontratto, né il beneficiario, ma solo la persona sulla cui vita fustipulata l’assicurazione (c.d. “portatore di rischio”).2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la formazione del giudicato sul temadella sua legitimatio ad causam. Ha dedotto al riguardo che in primogrado la sua legittimazione ad agire fu affermata dal Tribunale aisensi dell’art. 1421 c.c. (e dunque in virtù del principio per cui lanullità d’un contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbiainteresse).2.1.1. L’eccezione è infondata: non solo infatti, in appello la SEBcensurò su questo punto la sentenza di primo grado (v. p. 8dell’appello); ma soprattutto la sentenza di secondo grado hadichiarato “assorbita” la suddetta questione: ed è davvero arduocomprendere come la difesa di [OSCURATO:PERSONA] possa pretendere diinvocare il giudicato su una questione espressamente dichiarataassorbita.2.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata debba essere corretta.Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che [OSCURATO:PERSONA] stipulato un contratto fiduciario per la gestione dei propri risparmicon la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; e che questa a sua voltaNumero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026nell’adempimento di tale negozio fiduciario ha stipulato il contestatocontratto di investimento con la SEB.2.3. La ricorrente è dunque nel vero quando assume che, una voltaqualificato il contratto oggetto del contendere come “contrattod’investimento”, diventava irrilevante discorrere dell’applicabilità adesso dell’art. 1891 c.c., norma dettata per il contratto diassicurazione.Parimenti è nel vero la ricorrente quando assume che il contratto digestione fiduciaria del risparmio, ai sensi dell’art. 1, primo comma,della l. 23 novembre 1939, n. 1966, è soggetto alle regole delmandato senza rappresentanza (così Cass. Sez. 1, 23/03/2018, n.7364) e che, nel mandato senza rappresentanza, l’esercizio dei dirittiscaturenti dal contratto concluso dal mandatario spetta a quest’ultimo(art. 1705, primo comma, c.c.).2.4. Erra, invece, la ricorrente, quando assume che l’azione generaledi nullità di cui all’art. 1421 c.c., sia inibita al mandante.Nel caso di mandato senza rappresentanza il mandante puòeccezionalmente sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei dirittiscaturenti dai negozi stipulati da quest’ultimo (art. 1705, secondocomma, c.c.).Quali fossero questi diritti fu questione ampiamente discussa sinoall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali stabilironoche la norma la quale “accorda al mandante pretese dirette neiconfronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio dei dirittisostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioniposte a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione,risarcimento del danno) (Cass. Sez. U., 08/10/2008, n. 24772).Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Non a caso, nella motivazione della sentenza appena ricordata non sifa cenno all’azione di nullità: ma, evidentemente, per l’ovvia ragioneche, spettando essa a chiunque vi abbia interesse, non potrebbecertamente negarsi al mandante. Diversamente, si perverrebbeall’esito paradossale di ritenere che l’art. 1705, secondo comma, c.c.,deroghi all’art. 1421 c.c. in pregiudizio del mandante.2.5. Parimenti erra la società ricorrente allorché sostiene che ilfiduciante non possa invocare l’azione generale di nullità di cui all’art.1421 c.c., quando il vizio denunciato (nella specie, mancata stipuladel contratto quadro ex art. 23 TUF) dia causa ad una nullità specialedi protezione, come tale azionabile solo da chi abbia stipulato ilcontratto nullo e, dunque, dal fiduciario.In identica fattispecie, questa Corte ha già stabilito che le societàfiduciarie possono sì stipulare in nome proprio contratti diinvestimento per conto dei propri fiducianti, ma a condizione che“resti preservata la diretta riferibilità al cliente fiduciante della volontàcontrattuale e delle connesse tutele” (Cass. Sez. 3, 30/04/2018, n.10333).E tra le “connesse tutele” ovviamente rientra anche la previa stipulad’un contratto quadro conforme alle prescrizioni di legge.2.6. Non pertinente è la decisione di questa Corte invocata dallaricorrente SEB (Cass. Sez. 1, 23/12/2020, n. 29410, Rv. 660198 -01).Tale decisione, infatti, aveva ad oggetto un problema diverso daquello oggi in esame, ovvero stabilire se il fiduciario fosse legittimatoa far valere la nullità del contratto di investimento. Ma va da sé cheammettere la legittimazione del fiduciario non significa affattoescludere necessariamente quella del fiduciante.N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18597/2023Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/20262.7. Infine, il silenzio serbato dalle parti impedisce a questa Corte ditrarre qualsiasi conseguenza in iure dal documento depositato daCesare Bonotto sin dal primo grado (allegato 15, depositato anche inquesta sede), nel quale la società fiduciaria, rivolgendosi alla SEB,dichiarò che “tutti i diritti” scaturenti dal contratto di investimentospettavano a [OSCURATO:PERSONA], e invitava la SEB ad adempiere ilcontratto nei confronti di quest’ultimo. Incidenter tantum,nondimeno, non intende il Collegio astenersi dal rilevare che pereffetto di quel documento il fiduciario surrogò a sé il fiduciantenell’esercizio dei diritti sorti dal contratto di investimento.3. Il secondo motivo del ricorso principale.Il secondo motivo contiene due censure.Con la prima censura la ricorrente deduce che le norme del TUF lequali prescrivono la stipula del contratto quadro, ritenute violate dallaCorte d’appello con conseguente nullità del contratto, eranoinapplicabili ratione temporis al caso di specie.Deduce che il contratto fu stipulato a novembre del 2006; chel’estensione ai contratti assicurativi delle norme dettate per i contrattifinanziari entrò in vigore a luglio del 2007; che al contratto erapertanto applicabile la disciplina del codice delle assicurazioni.3.1. Tale censura è infondata.La Corte d’appello ha correttamente qualificato come contratto diinvestimento quello stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SEB: cosìqualificato il contratto, correttamente ha individuato nel TUF ladisciplina applicabile. Quest’ultima, infatti, dipende dal contenuto edalla causa del contratto e non dalla veste di chi lo stipula ([OSCURATO:PERSONA].3, Ordinanza n. 26079 del 24/09/2025).N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18597/2023Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/20263.2. Con una seconda censura la ricorrente contesta la qualificazionedel contratto come “contratto di investimento” e torna a sostenereche doveva essere correttamente qualificato come contratto diassicurazione sulla vita.3.3. Tale censura è innanzitutto inammissibile per insuperabilecontraddittorietà, e dunque per violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c..Infatti, la SEB, dopo aver sostenuto nel primo motivo di ricorso che “ilContratto di cui è oggi causa non partecipa di questo genere” (cioèdel genus dell’assicurazione sulla vita: p. 10, quarto capoverso, delricorso), poco dopo sostiene l’esatto contrario, e cioè che le ragionisostenute dalla sentenza d’appello non erano rilevanti “per escludereil Contratto dal genus polizza di assicurazione vita” (ibidem, p. 17,penultimo capoverso).3.4. Il motivo è comunque infondato, alla luce dei princìpiripetutamente affermati da questa Corte, e da ultimo da Sez. 3,Ordinanza n. 21022 del 2024, alla cui motivazione si può qui rinviareintegralmente (e per quanto occorre) ex art. 118 disp. att. c.p.c.,anche con riferimento alla infondata deduzione della contrarietà dellasentenza impugnata al diritto comunitario.Resta solo da aggiungere che la società ricorrente confonde ilproblema della liceità per l’impresa assicuratrice di stipulare contrattinon aventi natura assicurativa, col ben diverso problema dellaqualificazione di tali contratti.Il fatto che la legislazione comunitaria consenta alle imprese diassicurazione di stipulare contratti finanziari nulla ha a che vedere coldiverso problema del corretto inquadramento sub specie juris di talicontratti, né la natura di un contratto può desumersi dalla veste di chiNumero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026lo stipula. Alle società assicuratrici, ad esempio, è consentito stipularecontratti di capitalizzazione e polizze fideiussorie, ovvero contratti.pacificamente estranei alla causa assicurativa. La qualificazione diqualsiasi contratto deve avvenire in base alla disciplina pattizia ed allacausa concreta, non in base alla denominazione scelta dalle parti odalla qualità imprenditoriale d’una di esse.4. Il terzo motivo del ricorso principale.Col terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1284, quartocomma c.c.. Deduce la SEB che la norma non s’applicherebbe alleobbligazioni restitutorie, ma solo ai crediti di fonte contrattuale.4.1. Prima di esaminare il merito del motivo, è doveroso segnalarecome sia inibito a questa Corte chiedersi: a) se la domanda dicondanna della debitrice al pagamento degli interessi maggiorati dicui all’art. 1284, quarto comma, c.c., fosse stata tempestivamenteformulata in primo grado; b) se la decisione della Corte d’appello diesaminare un appello incidentale condizionato nonostante il rigettodel principale abbia costituito una reformatio in pejus della sentenzadi primo grado.Questa Corte, infatti, può rilevare solo i vizi oggetto di impugnazione,ma non può ricercarne d’ufficio oltre i ristretti limiti stabiliti dallalegge (sia pure nell’ambito della corrente interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità): ed il vizio di extra- od ultrapetizionenon può essere rilevato d’ufficio, in virtù del principio di conversionedelle nullità in motivi di gravame.4.1. Il motivo è infondato.N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18597/2023Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Deve premettersi che sulla questione sollevata dalla SEB (quale sial’ambito applicativo dell’art. 1284, quarto comma, c.c.) esiste uncontrasto nella giurisprudenza di questa Corte.5. I termini del contrasto.Secondo un primo orientamento, la suddetta norma può applicarsisolo alle obbligazioni c.d. di valuta, e solo se scaturenti da uncontratto (Sez. 3 n. 16318 del 26/05/2026; Sez. 3 n. 6698 del20/03/2026; Sez. 3 n. 6696 del 20/03/2026; Sez. 3 n. 14285 del29/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021;Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14512 del 09/05/2022; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.13145 del 14/05/2021).5.1. Per un secondo orientamento, l’art. 1284, quarto comma, c.c.,può trovare alle obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché“liquide o di pronta liquidazione” (Sez. 1 n. 28036 del 22/10/2025).5.2. Per un terzo orientamento, infine, l’art. 1284, quarto comma,c.c., deve applicarsi con riferimento a qualunque tipo di obbligazioneche debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, qualeche ne sia la fonte e la natura (Sez. 3 n. 29757 del 11/11/2025; Sez.3 n. 28199 del 23/10/2025; Sez. 3 - Ordinanza n. 7677 del22/03/2025; Sez. 3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).5.3. Reputa il Collegio che i primi due orientamenti non sianocondivisibili, in quanto poggiano su argomenti agevolmentesuperabili: sicché non sembra necessario sottoporre la questioneall’esame delle Sezioni Unite di questa Corte.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/20266. Gli argomenti delle tesi restrittive.Tutte le decisioni che hanno ritenuto di restringere la portata dell’art.1284, quarto comma, c.c., spendono quattro argomenti:a) l’art. 1284, quarto comma, c.c., non s’applica alleobbligazioni risarcitorie perché queste sono “obbligazioni di valore”, enelle obbligazioni di valore gli interessi compensativi non sono unaconseguenza automatica dell’inadempimento, ma hanno lo scopo dirisarcire un danno che deve essere allegato e provato;b) “la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degliinteressi compensativi non attiene all’applicazione dell’art. 1284 c.c.,bensì dell’art. 1223 c.c. ed eventualmente dell’art. 1226 c.c.”;c) l’art. 1284, quarto comma, c.c., ha lo scopo di “colpirel’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunquepattiziamente assunto”, esigenza che non sussiste quandol’obbligazione sorga da un fatto illecito;d) se si ritenesse applicabile la norma in esame a qualunquecredito, non avrebbe senso l’incipit della norma, là dove afferma: “sele parti non ne hanno determinato la misura”; il riferimentoall’accordo delle parti, si sostiene, imporrebbe di ritenere che solo alledomande fondate su un contratto si applichi, dopo l’introduzione delgiudizio, il saggio maggiorato di cui all’art. 1284, comma 4, c.c..6.1. L’argomento secondo cui l’art. 1284, quarto comma, c.c., nons’applicherebbe alle obbligazioni risarcitorie perché aventi natura “divalore” è giuridicamente insostenibile per molte ragioni.Prima di esaminarle, va dichiarato che il Collegio prescinderà, nellapresente sede, da qualunque giudizio sulla perdurante utilità d’unadistinzione (quella tra obbligazioni di valuta e di valore) concepita nel1923 e della cui compatibilità col sistema economico odierno il menche si possa dire è che appare un reperto archeologico (nel 1923 gliNumero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Stati erano sovrani nella politica monetaria, oggi no; cento anni faerano di là da venire - e da tramontare - gli accordi di BrettonWoods; cento anni fa non esistevano il Fondo MonetarioInternazionale, la [OSCURATO:PERSONA], la moneta elettronica; ma nonoffre il ricorso l’occasione o gli elementi per esaminare funditus lequestioni indotte da tale obsoleta distinzione, che infiniti bizantinismiha generato e plurime complicazioni pratiche ha provocato).6.1.1. In primo luogo, dunque, l’argomento in esame confonde loscopo dell’obbligazione di interessi con la misura di essa, ovvero ilsaggio degli interessi. Lo scopo degli interessi può esserecompensativo o corrispettivo, ma resta indipendente dal saggioapplicabile.Nulla vieta al legislatore di dettare norme che stabiliscano un saggiospeciale per gli interessi compensativi ma non per quelli corrispettivi,o viceversa. Non è dalla misura del saggio che va desunto lo scopodegli interessi.6.1.2. In secondo luogo l’argomento in esame, recependo unascolastica distinzione, trascura di considerare la genesi storica e laratio delle norme che accordano al creditore d’una obbligazione “divaluta” gli interessi legali dal momento dell’esigibilità (art. 1282,primo comma, c.c.) ed eventualmente il maggior danno dal momentodella mora (art. 1224, secondo comma, c.c.).Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non hanno affatto unafunzione diversa da quelli compensativi. Gli uni e gli altri hanno loscopo di remunerare il creditore dell’impossibilità di disporre delproprio denaro, e farlo fruttare.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Differenza in facto non v’è, tra chi debba ricevere una somma didenaro a titolo di prezzo della vendita, e chi debba ricevere unasomma di denaro a titolo di risarcimento d’un danno aquiliano.La differenza è solo in iure, e consiste in ciò: che gli interessi dovutial creditore del prezzo sono stabiliti dal legislatore quanto alladecorrenza e quanto al saggio (artt. 1282 e 1224 c.c.); gli interessidovuti al creditore del risarcimento sono stabiliti dal legislatore soloquanto alla decorrenza (art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.).Questi princìpi non furono ignoti al diritto romano classico (nel qualetanto le usurae ex conventione, quanto le usurae quae officio iudicispraestantur, erano accomunate dallo scopo di remunerare il creditoreper il mancato impiego fruttuoso del denaro: cfr. Dig. XIX, 2, 54,pr.); furono condivisi da Glossatori, Commentatori e Canonisti (i qualiaggirarono il divieto del prestito ad interesse, per l’appuntoconfigurando gli interessi moratori e corrispettivi come un“risarcimento”: ratione damni emergenti licet aliquid accipere suprasortem citra usuram); dai Giusnaturalisti; e, finalmente, daicompilatori del [OSCURATO:PERSONA], il cui art. 1153 c.c. fu l’antecedentestorico dell’art. 1282 c.c..Tale norma nella relazione a quel codice fu così spiegata: “quandol’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma (…) sipresume sempre che la perdita sofferta dal creditore ed il benefizio dicui è privato, sono compensati dagli interessi (…).Basta che il capitale non sia stato pagato, perché il creditore siaprivato dei suoi interessi: è una perdita evidente, egli non devegiustificarla”. Regole analoghe furono dettate dall’art. 1231 c.c. delcodice civile italiano del 1865 e dall’art. 41 del codice di commerciodel 1882.In conclusione: l’obbligazione di interessi ha sempre la funzione diremunerare l’indisponibilità del denaro da parte del creditore, qualeNumero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026che sia la fonte dell’obbligazione. Non ha dunque fondamentoescludere le obbligazioni di valore dal campo di l’applicabilità dell’art.1284, quarto comma c.c., sul presupposto che solo per esse gliinteressi “risarciscono gli effetti della mora”.L’interesse dovuto dal debitore d’una somma di denaro ha sempre lafunzione di “risarcire” il creditore.6.1.3. In terzo luogo, l’orientamento qui contrastato sostiene unsillogismo così riassumibile: “gli interessi compensativi risarcisconoun danno; il danno va provato; ergo, l’art. 1284, quarto comma, c.c.non può applicarsi a tali interessi”.A simili affermazioni è agevole replicare che nulla vieta al legislatoredi stabilire una misura forfettaria e generale del saggio degli interessidi mora, allo stesso modo per cui l’art. 1224, primo comma, c.c.stabilisce - rinviando al saggio legale - un criterio generale eforfettario di risarcimento del danno da mora nelle obbligazionipecuniarie.L’argomento, dunque, andrebbe ribaltato nel suo opposto: l’art. 1284,quarto comma, c.c., si deve applicare alle obbligazioni risarcitorieproprio perché, mancando un criterio generale, il legislatore hamostrato di volere limitare la discrezionalità del giudice (se non pure,in qualche caso, l’arbitrio) almeno a far data dalla domanda.6.2. L’argomento secondo cui “la scelta di uno dei diversi criteri diliquidazione degli interessi compensativi non attiene all’applicazionedell’art. 1284 c.c., bensì dell’art. 1223 c.c. ed eventualmente dell’art.1226 c.c.” non può essere condiviso per più di una ragione.6.2.1. In primo luogo, l’art. 1284, quarto comma, c.c. non è normache detti “criteri di liquidazione” del danno da mora: l’art. 1284 c.c.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026fissa il saggio degli interessi legali. L’applicazione di esso non èpertanto incompatibile con le norme che disciplinano la liquidazionedel danno (artt. 1223, 1225, 1226, 1227, 2056, 2057 c.c.).In secondo luogo, l’art. 1284, quarto comma, c.c. disciplina solo unsegmento degli effetti della mora: quelli decorrenti dalla domanda inpoi. Pertanto gli effetti della mora dal momento del fatto illecito alladomanda restano disciplinati dalle norme generali, e non si vedecome possa supporsi “incompatibilità” tra norme destinate ad essereapplicate in successione di tempo.In terzo luogo, l’argomento che qui si intende confutare si fonda suun paralogismo: “poiché - si sostiene - la liquidazione del danno damora nelle obbligazioni risarcitorie è equitativa e rimessa al giudice,l’art. 1284, quarto comma, non s’applica”. In questo modo peròs’antepone il Giudice alla legge, e si trascura di considerare che laliquidazione del danno da mora, una volta introdotta la norma inesame, ha cessato di essere equitativa, per divenire forfettaria opelegis.6.3. L’argomento secondo cui l’art. 1284, quarto comma, c.c., ha loscopo di “colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente edunque pattiziamente assunto”, e tale esigenza non sussisterebbequando l’obbligazione sorga da un fatto illecito, non può esserecondiviso per varie ragioni.6.3.1. In primo luogo, esso non spiega perché mai debba “esserecolpito” l’inadempimento del partner commerciale, ma non quello delresponsabile d’un fatto illecito: un debitore, per di più, il quale ècostituito in mora ipso facto dal giorno dell’illecito, ai sensi dell’art.1219, secondo comma, n. 1, c.c..Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026In secondo luogo, esso non spiega quale ragione renda sanzionabilecon maggior rigore l’inadempimento dell’obbligo assunto per patto,rispetto all’inadempimento dell’obbligo sorto dalla legge.6.4. L’argomento che fa leva sulla lettera dell’art. 1284, quartocomma, c.c., infine, è il più fragile di tutti.L’orientamento qui non condiviso sostiene che, se si ritenesseapplicabile l’art. 1284, quarto comma, c.c., a qualunque credito, nonavrebbero senso le parole: “se le parti non ne hanno determinato lamisura, dal momento della domanda il saggio degli interessi è pariecc.”.6.4.1. Questo argomento non può essere condiviso per molte ragioni.In primo luogo vi osta l’interpretazione logica; poi l’interpretazionesistematica; infine l’interpretazione finalistica.Sotto il primo profilo (interpretazione logica), l’errore sta in ciò:ritenere che la pròtasi di un periodo ipotetico (“se le parti non nehanno determinato la misura”) sia indicativo dell’ambito applicativodell’intera norma, e non una semplice eccezione alla regola postadalla norma.Questa interpretazione non è coerente con i canoni tradizionali dellalogica formale. L’art. 1284, comma quarto, c.c., è una norma chedetta una regola “A”; poi introduce una eccezione “B”, infinestabilisce che tale eccezione si applica solo quando ricorre ilpresupposto “C”.Più esattamente:-) la regola è che dalla domanda sono dovuti interessi maggiorati;-) l’eccezione è che dalla domanda sono dovuti gli interessiconvenzionali;Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026-) il presupposto dell’eccezione è che le parti abbiano pattuitointeressi convenzionali.Ma il presupposto d’una eccezione non può mai essere il presuppostoanche della regola, altrimenti l’eccezione non avrebbe senso.L’espressione “se le parti non ne hanno determinato la misura” è perl’appunto il presupposto per l’applicazione dell’eccezione, non dellaregola generale. Non è dunque corretto pretendere di estrarre, dalfondamento fattuale dell’eccezione, il presupposto applicativo dellaregola.La norma va letta in modo ben diverso, e cioè come se dicesse: “iltasso maggiorato di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c., si applica atutte le controversie; non si applica a nessuna controversia, se leparti hanno stipulato un patto di interessi”.La conferma di tale conclusione è che anche l’art. 1224, commaprimo, c.c., stabilisce che gli interessi di mora sono dovuti in misuraextralegale, “se prima della mora erano dovuti interessi in misurasuperiore a quella legale”.Eppure non si è mai dubitato che l’art. 1224 c.c. s’applichi a tutte leobbligazioni pecuniarie, e non soltanto a quelle contrattuali.Per contro, a seguire la tesi qui in contestazione, anche l’art. 1224c.c. dovrebbe applicarsi solo alle obbligazioni contrattuali, perchécontiene un riferimento agli interessi convenzionali. E la manifesta einsanabile incongruenza della conclusione rende evidente la fallaciadella premessa.6.4.2. In secondo luogo, l’opinione qui contrastata non è coerente conl’interpretazione sistematica.Tale opinione, infatti, assume che solo ad un contratto possaaccedere un patto di interessi, e non ad una obbligazione di fontelegale o aquiliana.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ma in contrario deve osservarsi che nulla vieterebbe al danneggiato,al negotiorum gestor, all’arricchito ex art. 2041 c.c., di pattuire coirispettivi debitori un saggio degli interessi di mora (ad es.,contestualmente ad una dilazione di pagamento).Dunque, non è inconcepibile che il creditore ed il debitore di unaobbligazione non scaturente da un contratto (ad esempio, un indebitooggettivo) concordino un saggio degli interessi di mora.6.5. Infine, non condivisibile è l’orientamento (sinora minoritario) cheritiene applicabile l’art. 1284, quarto comma, c.c., alle soleobbligazioni liquide o di pronta liquidazione.Questo orientamento non può essere condiviso per varie ragioni.In primo luogo, è foriero di incertezze: non è infatti raro il caso che leparti controvertano sulla liquidità stessa del credito, ad es. nel caso incui la misura di esso risulti da un documento di cui sia contestata lasottoscrizione.In secondo luogo, esso cancella di fatto l’art. 1219, secondo comma,n. 1, c.c., ovvero la norma che fissa la decorrenza degli effetti dellamora anche in illiquidis. E poiché l’art. 1284, quarto comma, c.c.,disciplina per l’appunto gli effetti della mora, l’orientamento in esamefinirebbe per limitare gli effetti della mora ex re.In terzo luogo, da oltre quarantuno anni questa Corte viene ripetendoche l’obbligazione risarcitoria, illiquida per definizione, produceinteressi compensativi (Cass. civ., sez. un., 17.2.1995 n. 1712). Èdunque inspiegabile per quale ragione il credito risarcitorio, benchéilliquido, possa produrre interessi il cui saggio è scelto dal giudice, manon possa produrre interessi il cui saggio è stabilito dalla legge.7. Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione estensiva ampliativa.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026L’art. 1284, quarto comma, c.c. deve essere interpretato nel sensoche la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte leobbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro,quale che ne sia la fonte.Depongono in tal senso la lettera e la ratio della legge, così chiare esemplici da non meritare glosse oscure.7.1. Depone in tal senso la lettera, poiché l’art. 1284, quarto comma,c.c., fa decorrere gli interessi ivi previsti “dalla domanda”, conprevisione così ampia da non consentire congetture restrittive.Né può darsi peso all’espressione “se le parti non ne hannodeterminato la misura”, per le ragioni già esposte ai precedenti §6.4.1 e ss.7.2. Depone in tal senso la ratio, poiché l’art. 1284, comma quarto,c.c. venne introdotto per indurre il debitore ad un prontoadempimento, e tale esigenza non cessa sol perché la fontedell’obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto.8. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principiodi diritto:“L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda dicondanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia lafonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.9. Il quarto motivo del ricorso principale.Col quarto motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenzad’appello nella parte in cui l’ha condannata alla rifusione delle spesedel grado anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della SRLM.Numero registro generale 18597/2023N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sostiene la ricorrente che il proprio appello era stato propostosoltanto contro [OSCURATO:PERSONA]; che di conseguenza la SLRM eLorenzo Marconi in grado di appello si costituirono inutilmente; chepertanto la SEB non poteva ritenersi soccombente nei loro confronti,e non poteva essere condannata alle spese.9.1. Il motivo è infondato.In grado di appello [OSCURATO:PERSONA] (appellato) propose un appelloincidentale condizionato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della SLRM(v. le conclusioni trascritte a p. 4 della sentenza d’appello), i qualifurono perciò costretti a difendersi.Dunque, l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi nel giudiziod’appello sorse dall’iniziativa della SEB, che perciò, in base al principiodi causalità, era tenuta a sopportare le spese.10. Ambedue i ricorsi incidentali restano assorbiti, siccome formulatiin via condizionata.11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidatenel dispositivo.P. q. m.(-) rigetta il ricorso principale;(-) dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;(-) condanna SEB [OSCURATO:PERSONA] DesignatedActivity Company alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 30.969, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;N.R.G.: 18597/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18597/2023Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 23891/2026Data pubblicazione 22/07/2026(-) condanna SEB [OSCURATO:PERSONA] DesignatedActivity Company alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 30.969, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])