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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 10547/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23368-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23368/2018 Cron.

Rep.

Ud. 26/01/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti inc identali - avverso la sentenza n. 305/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 485/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, libero professionista iscritto all’Albo degli ingegneri e contemporaneamente dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi “G.D’Annunzio”, per l'accertamento dell’illegittima iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'INPS, a titolo di contributi, per gli anni 2005, 2006 e 2008, in quanto già iscritt o all’INARCASSA come liber o professionista.

2. Per la Corte di merito gli ingegneri iscritti all’Albo ma non all’INARCASSA, in quanto iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, sono tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbe ro goduto, essendo irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo all’INARCASSA.

3. La Corte territoriale ha riten uto non prescritti i contributi pretesi dall'INPS - dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dell’imposta sui redditi - e validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale.

4. Infine, la Corte di merito ha riten uto corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000, e integrata la fattispecie di evasione contributiva sul presupposto che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria configurasse occultamento del rapporto, e dei relativi redditi, e facesse presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere non assolto, nella specie, dal professionista.

5. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso e ricorso incidentale l'INPS, avverso il quale il ricorrente principale non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con i motivi del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 18, co. 12, d.l.n.98 del 2011, dell'art. 6 d.m.n.281 del 1996 (primo motivo) e violazione dell'art. 3, co. 9 legge n. 335 del 1995 (secondo motivo), per avere, in sintesi, ritenuto sussistente l’obbligo contributivo contestato e non prescritto il credito vantato per l’anno 2005 per il quale, invece, il termine quinquennale di prescrizione era spirato il giorno precedente alla ricezione della richiesta di versamento pervenuta in data 21 giugno 2011 (in riferimento a prescrizione del credito iniziata a decorrere dalla data del 20 giugno 2006).

7. Con il ricorso incidentale l'INPS deduce violazione di plurime norme di legge e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito contributivo, prescrizione che, ad avviso dell’ente previdenziale, spirava soltanto al decorso del quinquennio dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 30 novembre, e per il pagamento delle imposte (dunque, il 1° dicembre, rispettivamentedel 2006,2007 e 2009).

8. Il primo motivo del ricorso principale è infondato alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo d’iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamentoeffettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, confermate da numerose successive conformi; tra le più recenti Cass. n. 5826 del 2021).

9. Quanto alla prescrizione e in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, così trattando congiuntamente le questioni implicate dal ricorso incidentale e dal secondo motivo del ricorso principale, va ribadito l’orientamento espresso da questa Cortedi legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

10. L'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

11. Pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

12. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

13. Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamentoprevisto per i titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiarne (v., fra tante, Cass. n. 10273 del 2021; sulla natura regolamentare dei D.P.C.M. che introducono un differimento dei termini di pagamento, e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge, v.

Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).

14. Questa Corte ha esaminato in plurime occasioni la questione della rilevanza del differimento della scadenza, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L, 08/11/2021, n. 32467).

15. In particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".

16. Ebbene, il ricorso incidentale dell’INPS con il quale, in riferimentoa tutti i crediti azionati, e ritenuti non prescritti dalla Corte territoriale, relativi al 2005, al 2006 e al 2008, si chiede, invero, la conferma della sentenza impugnata sia pur con diversa motivazione - vale a dire la riaffermazione della linea difensiva patrocinata dall’ente previdenziale, nei plurimi ricorsi sul tema, incentrata sulla sussistenza dei crediti, per ciascun anno, alla stregua del diverso computo del decorso della prescrizione fino alla scadenza ultima, e più avanzata, per il pagamento dell’imposta sui redditi (il 1° dicembre, rispettivamente, nella specie, del 2006, 2007 e 2009) - pur ammissibile, in tesi, il mezzo d’impugnazione (v.

Cass. n. 41008 del 2021, alle condizioni ivi descritte), sconta, nella sostanza, la prospettazione del decorso della prescrizione, nella materia de qua, distonica rispetto alla ormai consolidata giurisprudenza formatasi con plurime decisioni e costituente, ormai, diritto vivente.

Merita, invece, accoglimento, il secondo motivo del ricorso principale, per avere la Corte di merito, in riferimento ai redditi prodotti per l’anno 2005, correttamente individuato il decorso del termine prescrizionale, dal 20 giugno 2006 ma erroneamente ritenuto validamente interrotto il decorso della prescrizione al 21 giugno 2011 (data in cui il professionista ha ricevuto la nota INPS relativa all’iscrizione d’ufficio alla gestione separata).

17. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e il ricorso incidentale, e la causa, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

18. Ai sensi dell’ar t.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23368-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23368/2018 Cron. Rep. Ud. 26/01/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti inc identali - avverso la sentenza n. 305/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 485/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, libero professionista iscritto all’Albo degli ingegneri e contemporaneamente dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi “G.D’Annunzio”, per l'accertamento dell’illegittima iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'INPS, a titolo di contributi, per gli anni 2005, 2006 e 2008, in quanto già iscritt o all’INARCASSA come liber o professionista. 2. Per la Corte di merito gli ingegneri iscritti all’Albo ma non all’INARCASSA, in quanto iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, sono tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbe ro goduto, essendo irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo all’INARCASSA. 3. La Corte territoriale ha riten uto non prescritti i contributi pretesi dall'INPS - dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dell’imposta sui redditi - e validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale. 4. Infine, la Corte di merito ha riten uto corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000, e integrata la fattispecie di evasione contributiva sul presupposto che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria configurasse occultamento del rapporto, e dei relativi redditi, e facesse presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere non assolto, nella specie, dal professionista. 5. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso e ricorso incidentale l'INPS, avverso il quale il ricorrente principale non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con i motivi del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 18, co. 12, d.l.n.98 del 2011, dell'art. 6 d.m.n.281 del 1996 (primo motivo) e violazione dell'art. 3, co. 9 legge n. 335 del 1995 (secondo motivo), per avere, in sintesi, ritenuto sussistente l’obbligo contributivo contestato e non prescritto il credito vantato per l’anno 2005 per il quale, invece, il termine quinquennale di prescrizione era spirato il giorno precedente alla ricezione della richiesta di versamento pervenuta in data 21 giugno 2011 (in riferimento a prescrizione del credito iniziata a decorrere dalla data del 20 giugno 2006). 7. Con il ricorso incidentale l'INPS deduce violazione di plurime norme di legge e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito contributivo, prescrizione che, ad avviso dell’ente previdenziale, spirava soltanto al decorso del quinquennio dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 30 novembre, e per il pagamento delle imposte (dunque, il 1° dicembre, rispettivamentedel 2006,2007 e 2009). 8. Il primo motivo del ricorso principale è infondato alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo d’iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamentoeffettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, confermate da numerose successive conformi; tra le più recenti Cass. n. 5826 del 2021). 9. Quanto alla prescrizione e in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, così trattando congiuntamente le questioni implicate dal ricorso incidentale e dal secondo motivo del ricorso principale, va ribadito l’orientamento espresso da questa Cortedi legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). 10. L'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 11. Pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 12. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 13. Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamentoprevisto per i titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiarne (v., fra tante, Cass. n. 10273 del 2021; sulla natura regolamentare dei D.P.C.M. che introducono un differimento dei termini di pagamento, e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge, v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000). 14. Questa Corte ha esaminato in plurime occasioni la questione della rilevanza del differimento della scadenza, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467). 15. In particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". 16. Ebbene, il ricorso incidentale dell’INPS con il quale, in riferimentoa tutti i crediti azionati, e ritenuti non prescritti dalla Corte territoriale, relativi al 2005, al 2006 e al 2008, si chiede, invero, la conferma della sentenza impugnata sia pur con diversa motivazione - vale a dire la riaffermazione della linea difensiva patrocinata dall’ente previdenziale, nei plurimi ricorsi sul tema, incentrata sulla sussistenza dei crediti, per ciascun anno, alla stregua del diverso computo del decorso della prescrizione fino alla scadenza ultima, e più avanzata, per il pagamento dell’imposta sui redditi (il 1° dicembre, rispettivamente, nella specie, del 2006, 2007 e 2009) - pur ammissibile, in tesi, il mezzo d’impugnazione (v. Cass. n. 41008 del 2021, alle condizioni ivi descritte), sconta, nella sostanza, la prospettazione del decorso della prescrizione, nella materia de qua, distonica rispetto alla ormai consolidata giurisprudenza formatasi con plurime decisioni e costituente, ormai, diritto vivente. Merita, invece, accoglimento, il secondo motivo del ricorso principale, per avere la Corte di merito, in riferimento ai redditi prodotti per l’anno 2005, correttamente individuato il decorso del termine prescrizionale, dal 20 giugno 2006 ma erroneamente ritenuto validamente interrotto il decorso della prescrizione al 21 giugno 2011 (data in cui il professionista ha ricevuto la nota INPS relativa all’iscrizione d’ufficio alla gestione separata). 17. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e il ricorso incidentale, e la causa, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 18. Ai sensi dell’ar t.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
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